Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18185 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA ULSS/(OMISSIS) (OMISSIS) DI (OMISSIS) in persona del

legale

rappresentante pro tempore Dott. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BIANCHINI ALFREDO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE VENETO (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

della giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANON EZIO,

LONDEI LUISA, CAPRIOGLIO FRANCA giusta delega a margine della memoria

di costituzione;

– controricorrenti –

e contro

IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 12304-2006 proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. in persona del suo

procuratore speciale Dr. S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso lo studio

dell’Avvocato VAIANO DIEGO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ZECCHINI ANNA PAOLA, ARCALE SEBASTIANO giusta procura

speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE BOSCHETTI fu MARIO in VICENZA

10/5/2010, reo. n. 200.213;

– ricorrente –

contro

AUL SS/(OMISSIS) DI (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro

tempore Dott. M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIANCHINI ALFREDO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 388/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/11/2004, depositata il 02/03/2005, R.G.N.

479/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ALFREDO BIANCHINI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 25.07.1997 l’Azienda ULSS (OMISSIS), in persona del direttore generale T. G., riproponeva dinnanzi al Tribunale di Rovigo, dichiarato competente con sentenza n. 61/1997 del Pretore della stessa città in precedenza adito, l’opposizione all’esecuzione intrapresa dall’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a. dopo l’intimazione ad essa di precetto per il pagamento dell’importo di L. 1.058.841.035, sui rilievi che il credito azionato trovava titolo nel lodo arbitrale deliberato in Roma il 06.10.1194 tra l’Impresa Costruzioni Maltauro s.p.a e l’Ulss n. (OMISSIS), Unità Locale Socio Sanitaria dell’Alto Polesine e che in base alle Leggi Statali 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 3), 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 6, comma 1), 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 2, comma 4) e regionale 14 settembre 1994, n. 55 (art. 45) doveva escludersi una qualsiasi successione di essa opponente nello posizioni debitorie della soppressa Ulss n. (OMISSIS), ricadendo il debito in oggetto a carico della gestione liquidatori a e quindi della Regione (come previsto dal D.L. 26 febbraio 1996, n. 89, art. 2).

Chiedeva, quindi, preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in giudizio la Regione Veneto, unica legittimata passiva, nonchè l’accertamento della illegittimità dell’esecuzione.

L’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a., costituendosi in persona del procuratore R.M., contestava la fondatezza dell’opposizione sui rilievi che il suo credito, accertato con lodo 6.10.1994, non era un debito che seguiva la “strada” delle gestioni liquidatorie in quanto lo stesso faceva capo direttamente all’Azienda Ospedaliera, quale parte subentrata nel contratto di appalto in forza della disciplina di cui dell’art. 45, 6 c.l.r.

14.09.1994 n. 55 e del concreto operato del Commissario Straordinario e della stessa Azienda Ulss (OMISSIS), risultante dai documenti prodotti.

Invocava quindi il giudicato formatosi sulla sentenza 1781/1996 del TAR Veneto.

Con sentenza in data 15/11/2001, l’adito Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava conseguentemente nullo e inefficace l’atto di precetto intimato all’Azienda ULSS (OMISSIS) di (OMISSIS) e quindi il pignoramento e gli altri atti conseguenti posti in essere a carico della stessa Azienda dalla Costruzioni Maltauro s.p.a., rilevando che la legislazione statale e regionale in materia escludeva la successione della Azienda Unità Locale Socio Sanitaria di nuova istituzione nelle posizioni debitorie della soppressa ULSS. A seguito dell’appello della Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a, in proprio e nella qualità di mandatario capogruppo della associazione temporanea di impresa costituita con CO.VE.CO., costituitesi le appellate Azienda ULSS (OMISSIS) e Regione Veneto, con sentenza n. 388 del 2005, la Corte d’Appello di Venezia, dichiarata l’appellante carente di legittimazione nella veste di capogruppo della Associazione temporanea di imprese, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che confermava nel resto), rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Azienda ULSS n. (OMISSIS);

secondo la Corte di merito la sentenza del Tar Veneto 2-23 ottobre 1996 (passata in giudicato) che aveva dichiarato l’obbligo del direttore generale della Azienda ULSS (OMISSIS) di (OMISSIS) di eseguire il lodo nella lettera C del dispositivo, corrispondendo il compenso revisionale spettante e dovuto, spiegava efficacia di giudicato nell’ambito del promosso giudizio di opposizione sulla scorta del rilievo che le obbligazioni oggetto dell’uno innanzi, al TAR e dell’altro di opposizione giudizio nascono dallo stesso contratto e dallo stesso loro arbitrale.

Ricorrono per cassazione, in via principale, la Azienda ULSS (OMISSIS) di (OMISSIS), con un unico articolato motivo e, in via i addentale, l’Impresa con tre motivi. Tutte le parti hanno depositato memoria.

L’Azienda ha depositato note di replica al P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e delle leggi stradali e regionali, e relativo diletto di motivazione, “per le parti in cui è stato posto il divieto di far gravare sulle nuove aziende sanitarie i debiti facenti capo alle gestioni pregresse della Unità Sanitarie locali”.

Con i tre motivi (l’ultimo condizionato) del ricorso incidentale si.

deduce rispettivamente: la legittimazione dell’Impresa Maltauro quale mandataria capogruppo dell’ATI; la violazione dell’art. 92 c.p.c., sulla disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e la violazione della L.R. Veneta n. 55 del 1994, art. 45 e della L. n. 724 del 1994, art. 6.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi detti ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto all’unico motivo del ricorso principale si osserva: la ratio decidendi della impugnata decisione si basa sulla non ritenuta carenza di legittimazione dell’Azienda ULSS (OMISSIS) in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1781/1996 del TAR Veneto; a fronte di ciò la ricorrente Azienda si limita a deduzioni.

generiche, da uri iato, non idonee a dimostrare l’insussistenza del giudicato in questione (tra l’altro affermando, senza. ulteriori specificazioni che “il principio del dedotto e deducibile non può estendersi ad obbligazioni la cui fonte immediata sia comunque diversa da quella specificamente individuata e definita dal giudicato”), e, dall’altro, coinvolgenti l’aspetto “sostanziale” del rapporto controverso e, come tali, configuranti profili di merito non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità.

Anche il ricorso incidentale è infondato: inammissibili sono i primi due motivi ed assorbito è il terzo motivo in quanto “subordinato”.

In particolare, con il primo motivo si prospetta una non censurabile valutazione di quanto statuito da parte dei giudici di secondo grado in ordine alla carenza di. legittimazione ad agire dell’Impresa Maltauro nella qualità di capogruppo di associazione di imprese (come tale riguardante profili fattuali) e con il secondo motivo si censura il discrezionale potere di scelta del Giudice del merito in ordina alle spese del doppio grado.

In relazione alla natura della controversia ed alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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