Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18185 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4646-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

EUROCOMPOUND S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO GIOVATI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD EMILIA S.P.A., (GIA’ SEIT PARMA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2013 r.g.n. 177/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega verbale Avvocato

LORELLA FRASCONA’;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAPISARDA per delega Avvocato ANTONIO

GIOVATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Parma dichiarò illegittima l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa per conto dell’Inail nei confronti della società Eurocompound spa a seguito di rettifica d’ufficio della voce tariffaria, ritenendo irretroattiva la nuova classificazione. In pratica la rettifica aveva comportato la variazione dell’inquadramento, ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 2, dalla voce tariffaria del settore di commercializzazione a quello dell’industria, con conseguente aumento del premio assicurativo.

A seguito di impugnazione di tale decisione da parte dell’Inail, la Corte d’appello di Bologna (sentenza dei 13.2.2013) ha respinto il gravame, dopo aver rilevato che la rettifica del mese di dicembre del 2004 era stata eseguita dall’Inail all’esito dell’accertamento ispettivo del 2002, in occasione del quale era stata riscontrata la correttezza della comunicazione aziendale, e non alla luce della classificazione nel frattempo disposta dall’Inps, per cui era da escludere efficacia retroattiva al nuovo inquadramento.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, cui resiste la società Eurocompound spa con controricorso, mentre rimane intimata la società Equitalia Nord Emilia spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inail censura l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna attraverso la denunzia dei seguenti vizi: – Violazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3; falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, Art. 14, comma 2; violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 19; violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 2, comma 1; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestandosi la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso ogni effetto retroattivo dell’avvenuta rettifica dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio.

Spiega il ricorrente che nel caso di datori di lavoro soggetti, come nel caso di specie, alla classificazione aziendale Inps, una volta accertato, da parte dell’Inail, il diverso inquadramento da parte di altro ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria della ditta, secondo le disposizioni di cui al D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3. Il provvedimento di rettifica ha effetto retroattivo e decorre dalla data del provvedimento dell’Inps, recepito in sede di rettifica dall’Inail.

Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 19785 del 9.8.2017) ha avuto modo di affermare che “in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice”.

In effetti, con riferimento all’ipotesi contemplata dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione) va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dallo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 e 16 – che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.

Ebbene, allorquando il citato art. 14, comma 3 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’Inps, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’Inail.

Quindi è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’Inail (in tal senso v. anche Cass. Sez. Lav. n. 19979 del 10.8.2017, nonchè Cass. Sez. lav. n. 9227 del 13.4.2018).

In effetti, è il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.

D’altronde, in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), il D.M. 12 dicembre 2000, art. 16 (per la rettifica d’ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.

Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui al citato D.M. 12 dicembre 2000, art. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e art. 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni). Infatti, in entrambe le disposizioni, al comma 2, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui allo stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e 17 rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Nord Emilia spa che è rimasta solo intimata. Ricorrono, altresì, i presupposti di legge per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 6000,00, di cui Euro 5800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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