Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18185 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. II, 01/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 01/09/2020), n.18185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19635-2019 proposto da:

O.Y., elettivamente domiciliato in Brescia, via

Alessandro Luzzago n. 7, presso lo studio dell’avv.to FEDERICO

SCALVI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 24 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.Y., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale respingeva la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), poichè il racconto del richiedente, al di là della sua scarsa attendibilità, mancava del requisito dell’attualità, avendo questi dichiarato di essere un sostenitore dell’ex presidente C. che si era voluto ricandidare contro la volontà della popolazione. Dalle fonti internazionali, infatti, risultava che nel (OMISSIS) la situazione politica si era stabilizzata a seguito delle elezioni presidenziali legislative con le quali era andato al potere il partito (OMISSIS).

Parimenti, non erano integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c). Infatti, sulla base delle fonti internazionali il (OMISSIS) non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Doveva infine respingersi la domanda di rilascio di un permesso per motivi umanitari non emergendo alcuna situazione di vulnerabilità del richiedente, infatti, anche a prescindere dalla sua inattendibilità doveva osservarsi che mancavano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, tanto quelli soggettivi che quelli oggettivi. La volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non delineando di per se stesso una situazione di non vulnerabilità o la necessità di tutela dei diritti umani fondamentali. La situazione dello stato di provenienza del richiedente non presentava criticità tali sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona da determinare a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

3. O.Y. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura attiene alla violazione della norma sopra indicata secondo la quale il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato può essere ammesso alla protezione sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Doveva ritenersi tuttora attuale, infatti, il pericolo di essere perseguitato dalle forze politiche in opposizione al Presidente Compaore, anche tenuto conto della fragilità delle istituzioni del (OMISSIS) degli attacchi terroristici verificatesi.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura attiene alla violazione delle norme sopra indicate secondo le quali il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato può essere ammesso alla protezione sussidiaria qualora sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Tale danno, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, si identifica nella condanna a morte, nella tortura o nel trattamento inumano e degradante o nella minaccia grave individuale alla vita alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

La situazione del (OMISSIS) a parere del ricorrente sarebbe tale da comportare un grave pericolo per coloro che sono soggetti all’oppressione sistematica violenta senza alcuna tutela da parte delle autorità locali. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati evidenzia che vi sono numerosi sfollati che hanno trovato rifugio in paesi confinanti e che vi sono attacchi terroristici. La situazione attuale del (OMISSIS) pertanto sarebbe caratterizzata da una situazione di conflitto generalizzato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura attiene alla mancata attivazione dei poteri istruttori che devono necessariamente essere posti in essere qualora il racconto del richiedente non sia suffragato da prove ma risulti dal racconto una certa credibilità in base ai criteri offerti dall’art. 3 citato.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2018 in tema di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura attiene all’erronea valutazione da parte del tribunale di Brescia circa le criticità presenti in (OMISSIS) che non danno non luogo a un’emergenza umanitaria. Al contrario, a parere del ricorrente, la situazione socio-politica ivi esistente giustificherebbe, anche in relazione alla situazione personale del ricorrente, il pericolo di gravi violenze in caso di rimpatrio.

5.1 I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Brescia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla situazione socio-politica del (OMISSIS) e alla condizione individuale del ricorrente.

Il Tribunale, infatti, ha motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente, sia in ordine alla situazione complessiva del (OMISSIS), sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del (OMISSIS), benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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