Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18184 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11151/2015 proposto da:

L’EDAFA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la

Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE ALAGNA

giusta procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAMILLO PEANO, 18 presso lo studio dell’Avvocato ANGELA BRUNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO SANTORO, giusta

procura in calce del controricorso;

– controricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– C.C. e S.A. convennero in giudizio la società EDAFA Immobiliare s.r.l., chiedendo la condanna della stessa a provvedere al frazionamento dell’area retrostante l’immobile che aveva venduto loro, individuando i due posti-auto oggetto della vendita o, in subordine, la pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita intervenuto inter partes limitatamente ai detti posti-auto, condannando la convenuta al risarcimento dei danni;

– nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Trapani condannò la EDAFA Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidandolo in Euro 8.785,38, da maggiorarsi con gli interessi;

– sul gravame proposto dalla società EDAFA s.r.l., la Corte di Appello di Palermo dichiarò inammissibile l’appello, sotto un duplice profilo: per non avere l’appellante società dimostrato di essere la stessa persona giuridica (società EDAFA Immobiliare s.r.l.) convenuta nel giudizio di primo grado; e per mancata specificità dei motivi di gravame;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società EDAFA s.r.l. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso C.C. e S.A.; Atteso che:

– con i motivi di ricorso la ricorrente censura il merito della decisione (così primo e secondo motivo, relativi rispettivamente alla asserita falsità della C.T.U. e al mancato richiamo del C.T.U. per chiarimenti) ovvero la mancata ammissione di documenti in appello (terzo motivo), omettendo tuttavia di censurare l’autonoma ratio decidendi costituita dalla mancata prova di essere la società EDAFA s.r.l. la medesima società o l’avente causa della società EDAFA Immobiliare s.r.l. originariamente convenuta;

– ritenuto che il ricorso risulta inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, dettato da questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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