Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18183 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18183 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5325-2011 proposto da:
MUNNO POMPEA MNNPMP45E48H443Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio
dell’avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ISOLA ROCCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controdcorrente –

39-q8

2

573

Data pubblicazione: 26/07/2013

avverso la sentenza n. 114/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale – Sezione Staccata di LATINA del 16.12.09, depositata il
26/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
La sig.ra Pompea Munno, titolare di un esercizio di ricevitoria e cartoleria,
ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – pronunciandosi
sull’impugnativa di un avviso di accertamento IVA e IRPEF che, sulla base
degli studi di settore, aveva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 2000 da
21.495 e 31.443 euro – ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
accertato detto reddito in euro 26.469.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la

causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 26.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 27.8.12 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Frosinone dava
atto della regolare definizione della lite, su istanza della contribuente, ex art.
39, comma 12, d. 1.98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in
cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.
P.Q.M.
Ric. 2011 n. 05325 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

COSENTINO.

La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a
domanda del contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

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