Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18183 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24724-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.B., C.F. (OMISSIS), B.V. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

R.B. C.F. (OMISSIS), B.V. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.B. (OMISSIS), B.V. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2009 R.G.N. 10954/2002.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza (definitiva) n. 32/2009, depositata il 14 ottobre 2009, la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati, con la S.p.A. Poste Italiane, da R.B. e da B.V., rispettivamente per il periodo dal 10 agosto al 30 settembre 1998 e dal 6 luglio al 30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 CCNL 26/11/1994 per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre, con la condanna della società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dai rispettivi atti di messa in mora (10/10/2000, quanto alla R.; 16/10/2000, quanto al B.) sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione dell’ultimo dei vari rapporti a termine succedutisi nel tempo;

– che a sostegno della propria decisione, quanto alla ritenuta nullità dei termini, la Corte di merito ha osservato come la società, pur essendo gravata del relativo onere, non avesse fornito la prova dell’effettiva sussistenza della causale, essendo decaduta dal diritto di assumere i propri testi, nè risultando corretto il richiamo alla nozione di fatto notorio;

– che, d’altra parte, pur non richiedendosi una sostituzione specifica, individuale e nominativamente indicata, non era condivisibile – ad avviso della Corte – l’assunto, per il quale unica condizione necessaria e sufficiente per l’integrazione della fattispecie oggetto di giudizio era che l’assunzione a termine fosse avvenuta nell’ambito del periodo temporale indicato, altro essendo il significato da attribuirsi alla clausola contrattuale;

premesso, inoltre, che con altra e precedente sentenza (non definitiva) n. 1113/2007 la Corte di appello di Roma aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati, con Poste Italiane S.p.A., da R.B., per il periodo dall’1/8/1999 al 30/9/1999, e da B.V., per il periodo dal 3/5/1999 al 31/5/1999, ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994, così come integrato dall’Accordo del 25/9/1997, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione della trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;

– che tale sentenza non definitiva, in accoglimento del ricorso incidentale dei lavoratori, veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 26840/2013, con rinvio al giudice di merito perchè facesse applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

rilevato che nei confronti della sentenza definitiva n. 32/2009 ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con due motivi;

– che i lavoratori hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto ricorso incidentale, affidato a dieci motivi, cui la società ha resistito a sua volta con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato;

– che risultano depositate memorie nell’interesse dei controricorrenti;

osservato che il primo motivo del ricorso principale, con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e L. n. 56 del 1987, art. 23 per avere la Corte di appello, ritenendo necessaria l’esistenza di un limite temporale, di fatto negato la piena discrezionalità delle parti sociali di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale la società, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, art. 8 CCNL 26/11/1994, L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c., nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che l’unico presupposto richiesto, ai fini della prova gravante sul datore di lavoro, sia che le assunzioni a termine effettuate ai sensi della richiamata disposizione di fonte collettiva avvengano nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie;

ritenuto che il ricorso principale di Poste Italiane S.p.A. deve essere accolto;

– che, infatti, il giudice di appello non si è uniformato al consolidato orientamento, secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A., l’assunzione per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’art. 8 CCNL del 26 novembre 1994, in esecuzione della delega in bianco, a favore di sindacati, di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23; con la conseguenza che non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie (Cass. n. 4933/2007; Cass. n. 22009/2011; Cass. n. 29294/2011; Cass. n. 6097/2014);

– che resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, con cui i lavoratori censurano la sentenza – sotto diversi profili (difetto di motivazione; violazione o falsa applicazione di varie norme di legge: artt. 1226,2729,1218,1223,1227,2697 e 1375 c.c.; artt. 432 e 114 c.p.c.) – nella parte relativa alle conseguenze economiche dell’accertata nullità dei termini, nonchè il ricorso incidentale condizionato della società, con il quale, in via subordinata al rigetto del ricorso dei lavoratori, Poste Italiane S.p.A. chiede di cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per l’applicazione del nuovo regime risarcitorio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che pertanto, accolto il ricorso principale, con assorbimento dei ricorsi incidentali dei lavoratori e della società, la impugnata sentenza della Corte di appello di Roma (n. 32/2009) deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame delle fattispecie contrattuali di cui in premessa, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale nonchè il ricorso incidentale condizionato della società; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA