Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18183 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20922/2015 R.G. proposto da:

T.L. – c.f. (OMISSIS) – T.F. – (OMISSIS) – (quali

eredi di T.A.), elettivamente domiciliate in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato Claudio Conti che le rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine dell’atto di citazione;

– ricorrenti –

contro

D.E., D.S.A., B.A.,

B.F., P.B., P.G.,

D.A., DU.AL., D.S. (quali eredi di

P.L.);

– intimati –

avverso l’ordinanza del 28.6.2015 del tribunale di Rieti;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 14 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza per difetto

di autosufficienza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 28.6.2015 pronunciata nell’ambito del procedimento iscritto al n. 134/2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14.4.2015, il giudice del tribunale di Rieti dichiarava la litispendenza tra il giudizio innanzi a sè pendente ed il giudizio tra le medesime parti pendente innanzi alla corte d’appello di Roma ed iscritto al n. 6657/2009 R.G., disponeva farsi luogo alla cancellazione dal ruolo del giudizio iscritto al n. 134/2014 e condannava parte attrice alle spese.

Evidenziava – il giudice del tribunale di Rieti – che la domanda con cui era stato introdotto il giudizio iscritto al n. 134/2014 R.G. aveva ad oggetto l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà dei beni immobili meglio descritti in citazione ed ubicati nel comune di (OMISSIS); che detti cespiti erano ricompresi tra quelli per i quali era stata formulata domanda di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà nell’ambito del giudizio già definito in primo cure con sentenza n. 401/2009 del tribunale di Rieti ed allo stato, a seguito di impugnazione, pendente innanzi alla corte di appello di Roma.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso T.L. e T.F. (in qualità di eredi di T.A.); hanno chiesto cassarsi l’impugnata ordinanza, dichiararsi l’insussistenza della litispendenza e rimettersi le parti dinanzi al tribunale di Rieti con il favore delle spese da attribuirsi la difensore anticipatario.

D.E., D.S.A., B.A., B.F., P.B., P.G., D.A., Du.Al. e D.S. (quali eredi di P.L.) non hanno depositato scritti difensivi.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità T.L. e F. deducono che l’appello proposto avverso la sentenza n. 401/2009 del tribunale di Rieti e pendente innanzi alla corte d’appello di Roma non riguarda la domanda spiegata dal loro dante causa, T.A., ed accolta parzialmente, sibbene la domanda riconvenzionale formulata da D.E. ed D.S.A., avente “un diverso oggetto in quanto diretta all’usucapione di una porzione di terreno da queste possedute le quali non reclamavano uno spossessamento da parte del T.” (così ricorso, pag. 3); che, dunque, il gravame interposto dal loro dante causa non ha “minimamente ad oggetto la porzione immobiliare allora ed oggi posseduta dalle ricorrenti” (così ricorso, pag. 3); che, al contempo, l’appello incidentale esperito dalle controparti concerne unicamente la compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza n. 401/2009.

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente reiterare gli insegnamenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta, non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2007, n. 5092).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l’onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice “a quo”, ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di Cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 16752; nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilttà del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l’esposizione del fatto e della storia del procedimento – relativo ad un pignoramento presso terzi ed all’inerente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito).

D.E., D.S.A., A.B., B.A., P.B., P.G., D.A., Du.Al. e D.S. (quali eredi di P.S.) non hanno depositato scritti difensivi. Nessuna statuizione, pertanto, va assunta in tema di spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 28.8.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, T.L. e T.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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