Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18183 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BRENNERO 78, presso lo studio dell’avvocato GARUFI CARMELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato AUGUSTO OTTAVIANO CESARE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) (già SAI – Società

Assicuratrice Industriale S.P.A.) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.T. (OMISSIS), D.P.G.

(OMISSIS), AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), COMMISSARIO

LIQUIDATORE CONCORDIA ASSICURAZIONI;

– intimati –

e contro

INPS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA EREZZA 17 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli

Avvocati NARDI MANLIO, GAVIOLI GIANNI, TRIOLO VINCENZO giusta delega

in calce al ricorso notificato, resistente con delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

sul ricorso 12272-2006 proposto da:

A.T., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARENA SANDRO con studio in 98123 – MESSINA, VIA DEI

MILLE 243 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA S.A.I. ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

AKTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante

pro-

tempore, Dott. C.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE CONCORDIA ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.,

C.C., D.P.G., INPS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 27/10/2004, depositata il 07/01/2005, R.G.N. 428/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per l’accoglimento del 7^ motivo del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.4.78 A.T. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Messina D.P.G. e la s.p.a. La Preservatrice Ass.ni per sentirli condannare in. solido al risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) in (OMISSIS) allorquando l’autovettura Fiat 128 Coupè di sua proprietà, condotta dal figlio A.D., era venuta in collusione con l’autovettura Renault 12 condotta dal proprietario D.P.G., assicurato per la r.c.a. con la La Preservatrice, che provenendo da sinistra rispetto al senso di marcia della Fiat ometteva di darle la precedenza.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed interveniva in giudizio anche C.C., trasportata sull’auto del D.P., che aveva riportato lesioni personali, ed entrambi chiedevano la condanna solidale dell’ A., della soc. La Concordia in l.c.a. e della soc. SAI, quale gestore del FGVS, al risarcimento dei danni relativi sia alla vettura che alla persona della terza trasportata.

Anche la La Preservatrice contestava la domanda dell’ A..

Dopo che il Pretore aveva declinato la propria competenza per valore, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Messina ad istanza del D. P. e della C. ed intervenuto nel giudizio anche l’INPS, che chiedeva la condanna dell’ A. e della La Concordia al pagamento delle spese sostenute dall’INAM per le lesioni alla C., si costituiva anche la soc. SAI chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

Con sentenza n. 4644/01 l’adito Tribunale dichiarava che la responsabilità del sinistro andava attribuita in pari misura all’ A. e al D.P. e condannava A.T., la Concordia Ass.ni in l.c.a. e la Sai n.q. a pagare alla C. la somma, rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, di L. 29.360.000 per danni, più spese, all’INPS la somma di L. 1.116.266, oltre rivalutazione ed interessi, al D.P. la somma di L. 1.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, mentre condannava il D.P. e La Preservatri.ee Ass.ni a pagare all’ A. la somma di L. 315.214 oltre interessi e rivalutazione.

Appellata detta sentenza dalla C. e proposto appello incidentale da A.T., si costituiva anche la Fondiaria Sai n.q., contestando il gravame e proponendo appello incidentale circa l’insuperabilità del massimale di polizza vigente all’epoca del sinistro (L. 15.000.000), così come sollevava appello incidentale anche l’Axa Ass.ni (già La Preservatrice) per l’attribuzione all’ A. della responsabilità esclusiva del sinistro.

Con sentenza depositata il 7.1.05 la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rideterminava in Euro 25.795,31 le somme spettanti alla C. e condannava pertanto l’ A. al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione, nonchè il D.P. e l’Axa a pagare all’ A. la somma di Euro 162,79, rigettando la domanda di superamento del massimale di polizza della Sai.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C., con due motivi, mentre hanno resistito con controricorso sia la Fondiaria Sai che l’ A., che ha a sua volta sollevato ricorso incidentale affidato a due motivi e resistito dalla Fondiaria Sai con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A) Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e segg., avendo la Corte di merito erroneamente rigettato la richiesta di superamento del massimale di polizza della Fondiaria Sai n.q. sul presupposto che non fosse stata avanzata in primo grado domanda in tal senso.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte di merito erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite nonostante che la medesima avesse accolto tutti i motivi d’impugnazione tranne uno.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dalla C. circa il superamento del massimale di polizza della SAI n.q. (all’epoca di L. 15 milioni), in quanto “non è stata avanzata in primo grado domanda in tal senso” (v. pag. 10 della sentenza impugnata).

Tale statuizione deve ritenersi superata per effetto del più recente, e ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale adottato in subiecta materia da questa C.S. E’ stato, infatti, ritenuto che “per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese” (Cass. sez. 3^, 5.9.2005, n. 17768; v. anche nello stesso senso, n. 20058/08; n. 14480/08; n. 22883/07; n. 2304/07).

E’ pacifico che nella specie la ricorrente abbia formulato la domanda di integrale risarcimento del danno sin dall’atto di intervento in giudizio del 29.6.78 nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, domanda che, per quanto sopra precisato, deve intendersi estesa anche ad interessi, rivalutazione e spese oltre il massimale previsto di polizza.

L’accoglimento del primo motivo comporta ovviamente l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

B) Ricorso incidentale.

Con il primo motivo l’ A. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la Corte di merito omesso di decidere sulla domanda di regresso ex art. 2055 c.c., da lui avanzata nei confronti del D.P. e dell’Axa.

Con il secondo motivo lamenta – in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale – la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di garanzia da lui formulata nei confronti della Fondiaria Sai n.q. per la responsabilità ex contractu derivante dalla c.d. mala gestio.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, per giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può essere fatto valere come violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) nè tanto meno come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (v. per tutte Cass. n. 604/03).

C) La sentenza impugnata va, perciò, cassata in relazione al primo motivo accolto del ricorso principale, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvedere anche in ordine alle spese del presente; giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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