Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18182 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9959-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, nonchè per la

Direzione Didattica “(OMISSIS)” di (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrenti –

contro

D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 278/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/04/2011 R.G.N. 834/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 18.4.2011 la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano, ha accolto la domanda proposta da D.C. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione Didattica (OMISSIS) e ha condannato il Ministero al pagamento in favore dell’appellante delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2001 e al ricalcolo del TFR, sul presupposto che la supplenza, in quanto relativa a posto vacante, dovesse essere conferita sino al 31 agosto 2001, non assumendo alcun rilievo a detto fine la distinzione fra “organico di diritto” e “organico di fatto”;

che avverso tale sentenza il Ministero e la Direzione Didattica hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo, al quale la intimata non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4 e rileva che la supplenza prevista dal comma 1 può essere conferita solo qualora sia vacante un posto incluso nella pianta organica, ossia nel cosiddetto “organico di diritto”, che non va confuso con quello “di fatto”, che ha carattere temporaneo;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso perchè la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la supplenza annuale di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, si riferisce ai soli posti vacanti che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero e non a quelli che gli organi dell’istituto individuano all’inizio di ciascun anno scolastico (Cass. 17.10.2011 n. 21435; Cass. 29.2.2012 n. 3062; Cass. 10.9.2015 n. 17892);

che la rilevanza della distinzione fra organico di fatto e di diritto, negata dalla Corte territoriale, è stata recentemente ribadita da Cass. 7.11.2016 n. 22552 e da numerose altre sentenze conformi pronunciate all’udienza del 18.10.2016, con le quali si è evidenziato che le supplenze temporanee su “organico di fatto” “coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico”;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda, essendo incontestato il conferimento alla D. di supplenza relativa a posto non inserito nell’organico di ” diritto”; che l’esito alterno dei gradi del giudizio di merito, la proposizione del ricorso in epoca antecedente alle pronunce sopra citate, la complessità della normativa che regola il settore scolastico giustificano l’integrale compensazione delle spese;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di D.C..

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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