Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18182 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 19804 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Siracusa con ordinanza del

15.7.2015;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 14 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Siracusa.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione il condominio (OMISSIS) conveniva innanzi al giudice di pace di Siracusa G.E..

Chiedeva che il convenuto fosse condannato alla potatura della siepe collocata lungo il confine tra le proprietà del condominio attore e dello stesso convenuto per la parte eccedente in altezza quella del muro divisorio; che invero, per la porzione eccedente, la siepe nelle ore diurne sottraeva luce agli immobili condominiali posti al piano terra.

Con sentenza n. 50 del 30.6.2014 l’adito giudice declinava la propria competenza; assumeva che la domanda “rientra nell’ambito di una lesione di un diritto reale (limitazione del godimento della proprietà) e, quindi, rientrante nella competenza funzionale del Giudice Monocratico del Tribunale competente per territorio” (così ordinanza tribunale di Siracusa, pag. 1).

Riassunto il giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa, con ordinanza del 15.7.2015 il medesimo tribunale ha opinato a sua volta per la propria incompetenza e ha formulato d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Ha esposto che alla stregua dell’insegnamento di questa Corte di legittimità n. 32/2006, cui il caso sottoposto alla sua delibazione è esattamente riconducibile, si prefigura la competenza ratione materiae del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 1).

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza ratione materiae del giudice di pace di Siracusa.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto – debitamente richiamato dal giudice a quo – a tenor del quale appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale, l’altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell’art. 892 c.c., u.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l’altrui proprietà (regolata dall’art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale (cfr. Cass. (ord.) 4.1.2006, n. 32).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Siracusa, dinanzi al quale nel termine di legge rimette le parti.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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