Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18181 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18181 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVI UBALDO, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso, dall’Avvocato Umberto Cassano,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Edoardo
D’Onofrio, 43, nel relativo studio

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
E MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore,
AVVERSO

INTIMATO

Data pubblicazione: 26/07/2013

la sentenza n.47/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 25.02.2010,
depositata il 17 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.3324/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.47/26/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n.
26 il 25.02.2010 e DEPOSITATA il 17 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
del contribuente, ritenendo e dichiarando legittima la
cartella impugnata.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella di pagamento, relativa ad IRPEF dell’anno
2000, è affidato a doglianze, con le quali la decisione
di appello viene censurata, per violazione e falsa
applicazione dell’art.36 bis del dpr n.600/1973.
3 – L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione, mentre non ha svolto difese
l’intimato Ministero.
4 – La CTR, in vero, ha confermato la decisione di
2

Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

primo grado,

che aveva respinto il ricorso del

contribuente -, ritenendo e dichiarando, per quanto in
questa sede rileva, che l’omesso invio dell’invito
bonario non precludeva la liquidazione ex art.36 bis

versamenti dovuti in base agli elementi esposti.
5 – La questione posta dal motivo del ricorso sembra
doversi esaminare e decidere alla stregua dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis
Cass. n.907/2002, n. 8859/2006, n.18022/2006,
n.17396/2010,

n.795/2011)

secondo cui

la potestà

dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere
direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal
contribuente, così come risultante dalla dichiarazione
annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata
emissione e/o notificazione dell’invito al versamento
delle somme dovute di cui all’art.60 coma sesto del
dpr n.633/1972.
6 – Si propone, quindi, di procedere alla trattazione
del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli
artt. 366 e 380 bis cpc, e di rigettarlo per manifesta
infondatezza nei confronti dell’Agenzia Entrate,
dichiarandolo inammissibile nei confronti del
Ministero. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
3

del dpr n.600/1973, vertendosi in tema di omissione di

Vista la relazione, il ricorso e la memoria 24.05.2013,
nonché il controricorso dell’Agenzia e gli altri atti;
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso nei

Considerato,

altresì,

che il ricorso contro il

Ministero, rimasto estraneo ai gradi di merito e cui,
in

esito

all’ultima

modifica

ordinamentale,

è

subentrata l’Agenzia, va dichiarato inammissibile,
perchè carente di legittimazione processuale;
Considerato, pure, quanto alle spese del giudizio, che
non sussistono i presupposti per una pronuncia nei
riguardi del Ministero e che, d’altronde, nei confronti
dell’Agenzia Entrate, tenuto conto delle questioni
dibattute ed avuto riguardo all’epoca del consolidarsi
della giurisprudenza sul punto, vanno compensate;
Visti gli artt. 366 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’impugnazione nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il
ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate e compensa
le spese del giudizio, nei relativi confronti.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

confronti dell’Agenzia Entrate, va rigettato;

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