Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18181 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18181 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 3760-2011 proposto da:
COSTANTINI ROBERTO CSTRRT40T22L736B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio
dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO MOLIN giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente

2014
1638

contro

AUTOFFICINA CM DI CESTER MAURO 02676630276, in persona
del suo rappresentante MAURO CESTER, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

Data pubblicazione: 25/08/2014

presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO BARBATO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricprrente –

avverso la sentenza n. 1750/2010 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 18/09/2010 R.G.N. 1284/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GUIDO POTTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

L

Svolgimento dei processo
Costantini Roberto ha citato in giudizio davanti al Tribunale di
Venezia la autofficina C.M. Di Mauro Cester assuMendo di aver
commissionato dei lavori di riparazione al proprio autocarro dal
dicembre 2000 al giugno 2001 e di aver sopportato danni dovuti
alla cattiva esecuzione degli interventi di riparazione; ha chiesto la

danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio la Autofficina di Mauro Cester ha proposto
domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro
1.605,02 quale saldo di due fatture del 2001.
Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda ed ha condannato l’
autofficina alla restituzione all’attore dell’importo di euro 2.033,08
ed al risarcimento del danno pari all’importo di euro 2.212,18,
respingendo la domanda riconvenzionale della convenuta
La Corte di appello di Venezia ,con sentenza depositata il 18
settembre 2010, a modifica della decisione di primo grado, ha
rigettato la domanda proposta da Roberto Costantinj nei confronti
del titolare dell’autofficina C.M. di Mauro Cester e, accogliendo la
domanda riconvenzionale proposta dalla autofficina, lo ha
condannato a pagare a quest’ultimo la somma di euro 1.605,02 a
saldo di alcune fatture non pagate relative al giugno 2001 ed al
luglio 2002.
Propone ricorso Roberto Costantini quattro motivi illustrati da
successiva memoria
Resiste la autofficina C.M. Di Mauro Cester.
Motivi della decisione
1.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa
applicazione degli articoli 1218, 2226 e 2697 c.c. ex articolo 360
numero 3 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ritenere
che incombesse sul creditore la prova dell’ inesatto adempimento
3

risoluzione del contratto e la restituzione di quanto pagato, oltre ai

della prestazione. Il ricorrente assume di avere solo l’onere di
dedurre l’inesatto adempimento del meccanico ,mentre era onere
di quest’ultimo provare l’insussistenza dei vizi lamentati.
2.11 motivo è inammissibile perché incongruente con la motivazione
della sentenza impugnata.
La Corte di ‘appello ha ritenuto che, se anche si poteva ritenere

fatta il giorno successivo al primo intervento di riparazione relativo
alla frizione, di cui alla fattura n.198 del 12-12 -2000, il Costantini
non aveva fornito alcuna prova che i vizi lamentati dopo il ritiro
dell’automezzo e la conseguente accettazione fossero conseguenza
della cattiva esecuzione del primo intervento, sia per l’obiettiva
diversità degli interventi di riparazione eseguiti rispetto a quelli
descritti nella fattura del 12/12/2000 ,sia per la generalizzata
precarietà dell’automezzo, evidenziata dalla scelta del Costantini di
ripiegare su interventi di mero tamponamento rispetto a quelli più
radicali in attesa di dare in permuta l’automezzo, che priva di ogni
ragionevolezza la riconduzione al solo intervento sulla frizione del
cattivo funzionamento del dell’autocarro.
3.Di tale articolata motivazione e dell’affermazione della Corte di
merito che non vi è prova che gli interventi successivi richiesti dal
Costantini per l’autocarro fossero conseguenza della cattiva
esecuzione del primo intervento, effettuato alla frizione ,i1
ricorrente non tiene alcun conto, censurando genericamente la
violazione dell’onere della prova in relazione all’inesatto
adempimento dell’obbligazione ,senza ricondurlo alla fattispecie
concreta oggetto del giudizio.
4.Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 1176 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente
valorizzato la scelta delle Costantini di ripiegare su interventi di

4

tempestiva la denuncia di cattivo funzionamento dell’autocarro

mero tamponamento rispetto a quelli più radicali ritenuti opportuni
dal teste Dinelli dell’Autoemporio Maestrino S.r.l.
L’intervento dell’autofficina del 9 luglio 2001 ayrebbe dovuto
comunque essere risolutivo delle problematiche del ‘camion ,anche
se il Costantini aveva dichiarato di voler effettuare una riparazione
di tamponamento

motivazione circa un punto decisivo della controversia inerente alle
risultanze istruttorie ex articolo 360 numero 5 c.p.c
Assume il ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto pacifico che
il giorno successivo al primo intervento di riparazione
dell’autocarro, avvenuto il 12 dicembre 2000, il Costantini abbia
fatto rituale denuncia di cattivo funzionamento del mezzo ed ha
contraddittoriamente escluso che fosse stato provato dall’attore che
le riparazioni eseguite nei giorni nei mesi immediatamente
successivi, come anche i rumori anomali e la marcia irregolare del
mezzo, riguardassero vizi correlati all’errato innesto della frizione .
6.Con il quarto motivo di ricorso si denunzia insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia inerente alle
risultanze istruttorie extra articolo 360 numero 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che la corte di appello ha apoditticamente
fatto riferimento alla generalizzata precarietà dell’automezzo del
Costantini che avrebbe resi necessari i plurimi: interventi di
riparazione, senza che ci fosse la certezza tecnica ‘che i problemi
che avevano interessato l’autocarro fossero dovuti allo stato
precario del veicolo.
7.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta
connessione logica che li lega e sono inammissibili.
Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di
legge e vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa
Corte un riesame del merito della controversia

con una

5.Con il terzo motivo si denunzia contraddittorietà della

valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella
motivatamente fatta propria dai giudici di merito.
8.11 vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede
di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della

fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,
perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del
merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze
probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
9.Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una
valutazione completa delle risultanze istruttorie, ritenendo che il
ricorrente non aveva fornito la prova che gli interventi di
riparazione successivi al primo fossero conseguenza della presunta
cattiva esecuzione del primo intervento
10.Della linea argomentativa sviluppata il ricorrente non segnala
alcuna caduta di consequenzialità ,mentre l’impugnazione si
risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del
giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di
cassazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.200,00 oltre
200,00 per esborsi ,oltre spese generali ed accessori come per
legge.
6

controversia e non può invece consistere in un appezzamento dei

Roma, 25 giugno 20014

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