Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18181 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13792/2015 R.G. proposto da:

M.U. – c.f. (OMISSIS) – B.R. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Bologna, al viale Oriani, n. 33, presso

lo studio dell’avvocato Walter Ferrandino e dell’avvocato Michele

Ferrandino che congiuntamente e disgiuntamente li rappresentano e

difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BA.FA. – c.f. (OMISSIS) – V.V. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Michelini

Tocci, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Carlo Visconti e

dell’avvocato Marco Visconti che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Francesco Vanz li rappresentano e difendono in virtù

di procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art. 47

c.p.c., u.c..

– resistenti –

avverso l’ordinanza dei 24/27A.2014 assunta dal g.i. del procedimento

iscritto al n. 7247/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di

Bologna;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 14 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il regolamento di competenza, cassarsi l’ordinanza

impugnata e disporsi per la prosecuzione del giudizio.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 1/12.6.2001 Ba.Fa. e V.V. citavano a comparire innanzi al tribunale di Bologna M.U. e B.R..

Chiedevano che l’adito giudice dichiarasse l’avvenuto acquisto per usucapione da parte loro ed in pregiudizio dei convenuti della proprietà di una porzione di terreno di mq. 185 sita in (OMISSIS).

Si costituivano i convenuti.

Con sentenza n. 1412/2007 il tribunale di Bologna accoglieva la domanda attorea.

Proponevano appello M.U. e B.R..

Resistevano Ba.Fa. e V.V..

Con sentenza n. 77/2010 la corte d’appello di Bologna rigettava la domanda esperita in prime cure dagli attori.

Avverso tale statuizione Ba.Fa. e V.V. hanno proposto ricorso a questa Corte di legittimità, cui hanno resistito M.U. e B.R..

Con distinto atto notificato in data 28.4.2014 M.U. e B.R. hanno citato a comparire innanzi al tribunale di Bologna Ba.Fa. e V.V..

Hanno chiesto che le controparti fossero condannate alla restituzione del terreno di cui il medesimo tribunale, con sentenza n. 1412/2007, aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione; hanno chiesto altresì che fosse ripristinata la distanza legale fra il confine col terreno di loro proprietà e la costruzione eretta dai convenuti mediante demolizione per quanto necessario della costruzione di parte avversa.

Si sono costituiti Ba.Fa. e V.V..

Hanno chiesto in via preliminare sospendersi il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero subordinatamente ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi a questa Corte di legittimità.

Concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, con ordinanza dei 24/27.4.2015 il g.i. “visto ed applicato l’art. 295 c.p.c.” ha sospeso il processo sino all’esito del giudizio pendente innanzi a questa Corte di legittimità e scaturito dal ricorso proposto avverso la sentenza n. 77/2010 la corte d’appello di Bologna.

Ha esplicitato il tribunale di Bologna che la decisione in ordine alle domande sottoposte alla sua delibazione, “almeno con riferimento alla domanda di violazione delle distanze e di regolamento di confini” (così ordinanza impugnata), dipende dalla decisione che a questo Giudice del diritto è demandata a seguito e per effetto del ricorso esperito avverso la sentenza n. 77/2010.

Avverso tale ordinanza M.U. e B.R. hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; ne hanno chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Ba.Fa. e V.V. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; hanno chiesto rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità M.U. e B.R. deducono, nel segno dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che “la sospensione necessaria rappresenta ora nel sistema processuale riformato un rimedio residuale alla luce del dettato degli artt. 336 e 337 c.p.c.” (così ricorso, pag. 6); che comunque “non appare ravvisabile nella fattispecie quel possibile conflitto fra giudicati su cui si fonda la rado dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 6).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord.) 19.9.2013, n. 21505).

Ebbene è fuor di dubbio, nel caso di specie, che il giudice ha provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c.: “visto ed applicato l’art. 295 c.p.c.” si legge testualmente nel corpo dell’ordinanza impugnata.

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza dei 24/27.4.2014 assunta dal g.i. del procedimento iscritto al n. 7247/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Bologna, ordinanza con cui il medesimo g.i. ha disposto la sospensione dello stesso procedimento.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse nel termine di legge dinanzi al tribunale di Bologna anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza dei 24/27.4.2014 assunta dal g.i. del procedimento iscritto al n. 7247/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Bologna, ordinanza con cui il medesimo g.i. ha disposto la sospensione dello stesso procedimento;

rimette nel termine di legge le parti dinanzi al tribunale di Bologna anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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