Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18180 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18180 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 12799-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
LANZARA LUCINA LNZLCN71R62H501W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
SIGILLO’ MASSARA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2013

avverso la sentenza n. 37/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 15.2.2010, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

Giuseppe Massara Sigillò che ha chiesto di essere ammesso ai sensi
dell’art. 14 comrna 2 L. 274/2011 Nuovo Ordinamento.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Lucina Lanzara per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di liquidazione relativo all'imposta dovuta per la registrazione di una sentenza resa dal tribunale di Genova ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, con la quale era stato disposto il trasferimento di un immobile sotto la condizione sospensiva del pagamento del conguaglio del prezzo convenuto nel preliminare. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non dovuta l'imposta proporzionale di registro in quanto il conguaglio del prezzo non era mai stato versato e conseguentemente non si era mai realizzata la condizione sospensiva alla quale la sentenza aveva subordinato l'effetto traslativo del bene; al riguardo il giudice di merito argomentava che la condizione del pagamento del conguaglio del prezzo, posta nella sentenza tassata, doveva considerarsi potestativa ma non meramente potestativa, così che la fattispecie doveva ritenersi regolata dal primo e dal secondo comma, e non dal terzo comma, dell'articolo 27 d.p.r. 131/86 (in correlazione all'articolo 37 dello stesso d.p.r. 131/86). Il ricorso si fonda su un solo motivo, con il quale si censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 27 d.p.r. 131/86 e 2932 c.c.. in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa negando, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, natura di condizione meramente potestativa al pagamento del prezzo a cui il trasferimento del bene venga subordinato in una sentenza ex art. 2932 c.c. La contribuente si costituisce con controricorso, richiamando a sostegno delle proprie tesi la sentenza di questa Corte n. 17859/03 secondo cui la pattuizione che fa dipendere l'effetto risolutivo del negozio dal comportamento - adempiente o meno - della parte non configura una illegittima condizione meramente potestativa. Ric. 2011 n. 12799 sez. MT - ud. 13-06-2013 -2- udito per la controricorrente l'Avvocato Mario Miceli delegato da Il relatore osserva quanto segue. Va premesso che la sentenza n. 17859/03 della Sezione seconda di questa Corte - invocata dalla contro ricorrente e, peraltro, citata già nella sentenza gravata - enuncia un principio (ripreso anche nella sentenza 9504/10, anch'essa della Sezione seconda) di natura civilistica, che, in quanto tale, non è direttamente trasponibile nell'interpretazione delle norme tributarie. Ciò posto, va tuttavia rilevato che l'orientamento della Sezione tributaria richiamato nel ricorso dell'Agenzia delle entrate (orientamento che, dalla premessa della funzione antielusiva sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, anche quando non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che il prezzo non sia stato ancora pagato dall'acquirente: senti. 4627/03, 11780/08, 6116/11) ha formato oggetto di un recente ripensamento da parte della stessa Sezione tributaria. In particolare, le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 4627/03 (alla quale le sentenze nn. 11780/08 e 6116/11 si sono conformate tralaticiamente) sono state convincentemente superate con la sentenza n. 9097/12, che ha enunciato l'opposto principio (peraltro già rinvenibile nella giurisprudenza della Sezione tributaria, ancorché limitatamente alla materia dell'INVIM, vedi Cass. 26354/06) che "In tema di imposta di registro e di INVIM, la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l'atto produce effetti traslativi, né può ritenersi applicabile l'art. 27, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perché questa ricorre quando l'evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo." Alla stregua di quest'ultimo principio di diritto, che si ritiene meritevole di adesione, si propone al Collegio il rigetto del ricorso..» che la contribuente si è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che, pertanto il ricorso va rigettato, che l'esistenza di precedenti difformi giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio. Ric. 2011 n. 12799 sez. MT - ud. 13-06-2013 -3- del disposto del terzo comma dell'articolo 27 d.p.r. 131/86, trae la conseguenza che la P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

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