Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18180 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.24/07/2017),  n. 18180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30075-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.K.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5653/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2009 R.G.N. 3301/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza N. 5653/2009, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 4.4.2006 che aveva respinto la domanda di G.K., assunta con contratto a termine da Poste Italiane ed ha accertato la illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 1.6.2001 al 30.9.2001, con causale relativa “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, funzionale riposizionamento del personale sul territorio, nonchè a fronte delle necessità di espletamento del servizio in concomitanza di essenze per ferie” ai sensi dell’art. 25 del ccnl; che la corte ha ritenuto illegittimo il termine per non avere Poste Italiane fornito la prove del rispetto della clausola di contingentamento di cui al citato art. 25, comma 3 che prevede una percentuale di lavoratori assunti a termine non superiore, su base regionale, al 5% del numero dei lavoratori in servizio nella data del 31.12. dell’anno precedente.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa,regolarmente notificato, affidato a quattro motivi;

che nessuno si è costituito per la contro ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso su un punto non oggetto di impugnazione,in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e comunque erronea motivazione su un fatto controverso del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non aver tenuto conto la Corte del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione del punto di decisione sulla questione del contingentamento; 2) per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; 3) per omessa e insufficiente motivazione su punto controverso per non avere la Corte tenuto conto dei documenti prodotti dalla società e per aver ritenuto non idonee le prove testimoniali richieste con riferimento al numero dei lavoratori a termine assunti nel rispetto della percentuale di cui all’art. 25, comma 3 del CCNL citato; 4) violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., per non avere effettuato la Corte territoriale alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora da parte della lavoratrice e per non aver considerato la possibilità che la stessa avesse espletato, nelle more, attività lavorativa retribuita, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 della lavoratrice. Ha chiesto infine la società ricorrente l’applicazione dello ius superveniens, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7;

che ritiene il Collegio si debba accogliere in parte qua il primo motivo di ricorso;

che, infatti, il primo motivo è fondato in quanto effettivamente la sentenza di primo grado, allegata al ricorso da Poste Italiane spa, a pag 6 ha motivato ritenendo che spettasse a parte ricorrente l’allegazione specifica in ordine al numero dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato e che comunque il rispetto del limite era stato dimostrato documentalmente dall’azienda.

Che la relativa motivazione di questo punto di domanda non è stata oggetto di gravame in appello. Ed infatti pagina 9 del ricorso in appello – trascritto nel ricorso di cassazione di Poste, vi è solo un cenno alla motivazione del primo giudice sul punto, ma poi non si sviluppa alcuna censura specifica nel rispetto degli art. 346 c.p.c., così che il motivo di gravame, solo accennato, risulta inammissibile, con conseguente formazione di giudicato implicito sul punto, (cfr sul punto Cass. n. 6550/2013); in sostanza la sentenza di appello ha motivato su un punto che non aveva formato oggetto di specifica impugnazione.

che pertanto la sentenza della corte territoriale è affetta da nullità per aver violato l’art.112 c.p.c..

che il ricorso va quindi accolto, con annullamento della sentenza nella parte in cui ha accertato la nullità del termine del contratto per violazione della clausola di contingentamento, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Che la corte, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in merito, respinge la domanda. Ed infatti la sentenza impugnata aveva ritenuto l’illegittimità del termine solo con riguardo alla clausola di contingentamento, confermando la sentenza del Tribunale in relazione alla affermata legittimità del termine con riferimento alla causale individuata dall’art. 25 del CCNL 2001, nel rispetto della cd “delega in bianco” di cui alla L. n. 54 del 1987, art. 23 che prescinde dalla necessità di individuare forme di collegamento fra singoli contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a specifiche condizioni dei lavoratori (cfr Cass. n. 26989/2005, Cass. 18293/2007).

Che possono essere compensate le spese dell’intero giudizio, tenuto conto sia della mancata costituzione in questa fase della G., sia dell’esito del grado di appello.

PQM

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, respinge la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell’udienza, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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