Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18180 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13541/2015 R.G. proposto da:

M.L.F. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Massimo

Grattarola ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Mordini,

n. 14, presso lo studio dell’avvocato Antonino Spinoso;

– ricorrente –

contro

UNIQA ASSICURAZIONI – p.i.v.a. (OMISSIS) – (quale incorporante “Uniqa

Protezione” s.p.a.), in persona del suo procuratore speciale Dott.

P.A. (giusta procura speciale per notar De Costa in data

10.3.2015), elettivamente domiciliata in Asti, al corso Vittorio

Alfieri, n. 219, presso lo studio dell’avvocato Domenico Proscia che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 95 dei 13/16.4.2015 del giudice di pace di

Alessandria;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 14 giugno

2016 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso, annullarsi l’ordinanza impugnata e disporsi

la prosecuzione del giudizio.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 3.2.2014 M.L.F. citava a comparire innanzi al giudice di pace di Alessandria la “Uniqa Protezione” s.p.a. e A.C..

Esponeva che in data (OMISSIS), allorchè percorreva alla guida della propria autovettura l’anello perimetrale di (OMISSIS) ed era intento a svoltare a sinistra, era entrato in collisione con l’autovettura guidata da A.C., assicurata per la responsabilità civile con la “Uniqa Protezione” s.p.a.; che a causa ed a seguito dell’incidente, da ascrivere in via esclusiva alla condotta negligente del convenuto, aveva subito lesioni alla sua persona e danni alla sua autovettura; che il (OMISSIS), per le lesioni personali sofferte e per le ingiurie e minacce che nell’occasione del sinistro A.C. gli aveva rivolto, aveva nei confronti di costui sporto denuncia – querela; che nel procedimento penale che ne era scaturito, all’udienza del 7.11.2012, si era costituito parte civile, onde conseguire il risarcimento dei danni patiti.

Chiedeva quindi dichiararsi che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità di A.C. e, conseguentemente, condannare in solido i convenuti a pagargli la somma di Euro 7.007,74 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione.

Si costituivano i convenuti.

Disposta l’estromissione dal giudizio di A.C., con istanza in data 24.2.2015 la “Uniqa Protezione” s.p.a. chiedeva sospendersi il giudizio civile attesa la contestuale pendenza del procedimento penale.

Con ordinanza dei 13/16.4.2015 l’adito giudice di pace disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.

Esplicitava – il giudice di pace – che “nella specie non si è in presenza di processi fra soggetti diversi, perchè il M. è persona offesa nel processo penale ed è attore nel processo civile, e l’ A. è imputato nel processo penale e convenuto nel processo civile, anche se in corso di causa è stato estromesso” (così ordinanza, pag. 3); che “pertanto è palese che la sentenza che sarà pronunciata in sede penale (…) produrrà effetti (…) nel presente giudizio, in merito alla liquidazione del risarcimento dei danni da circolazione stradale” (così ordinanza, pag. 3).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza M.L.F.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, disporsi la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice di pace di Alessandria con il favore delle spese.

“Uniqa Assicurazioni” s.p.a., quale incorporante “Uniqa Protezione” s.p.a., ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità M.L.F. deduce che il proprio ricorso è senz’altro ammissibile alla luce dell’insegnamento a sezioni unite n. 21931/2008 di questa Corte di legittimità.

Deduce, altresì, nel quadro dell’art. 75 c.p.p., che ha sancito il superamento del principio della prevalenza del giudizio penale, che il processo civile sospeso è pendente tra egli ricorrente e la “Uniqa Protezione” s.p.a., atteso che A.C. con ordinanza del 23.1.2015 ne è stato estromesso; che, viceversa, al procedimento penale, ove è imputato A.C., è estranea la “Uniqa Protezione” s.p.a., “ove neppure è stata evocata quale civilmente responsabile” (così ricorso, pag. 6); che dunque, pur a ritenere sussistente un vincolo di pregiudizialità tra i due procedimenti, “questo non sarebbe più attuale a seguito dell’intervenuta estromissione dell’ A. dal procedimento civile” (così ricorso, pag. 6).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ indubitabile l’ammissibilità dell’esperito regolamento.

Ed invero il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 c.p.c., che, pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 c.p.c., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, deve essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2014, n. 16700; Cass. sez. un. (ord.) 29.8.2008, n. 21931).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente, propriamente in ordine alla previsione dell’art. 75 c.p.p., comma 3 (“se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputalo dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge che, benchè il rapporto tra il processo civile e quello penale sia ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, il giudizio civile di danno deve essere sospeso quando l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile (cfr. Cass. (ord.) 17.11.2015, n. 23516).

E tuttavia si è puntualizzato che, in tema di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., art. 75 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p. (ai sensi dell’art. 211 disp. att. c.p.p. “salvo quanto disposto dall’art. 75 c.p.p., comma 2, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale”), fuori del caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, il processo civile può essere sospeso soltanto qualora ricorra il rapporto di pregiudizialità previsto dall’art. 295 c.p.c., ovvero la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., sicchè non ricorrono i presupposti della sospensione nel caso in cui la sentenza penale non sia opponibile ad una delle parti del giudizio civile, in quanto rimasta estranea al giudizio penale (cfr. Cass. (ord.) 28.2004, n. 14804).

Ed al contempo si è precisato che in tema di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un’azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall’art. 75 c.p.p., che esaurisce nell’ipotesi di cui al comma 3 la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale (cfr. Cass. 13.3.2009, n. 6185).

In questi termini vanno senz’altro recepiti i rilievi del ricorrente.

Ovvero i rilievi per cui “il procedimento sospeso era (è) pendente fra il sig M.L.F. e la Uniqa Protezione s.p.a., mentre nel procedimento penale è imputato A.C., assente dal processo civile perchè estromesso dal Giudice” (così ricorso, pag. 5) e per cui la “Uniqa Protezione s.p.a. è parte del giudizio civile ma non in quello penale, ove neppure è stata evocata quale civilmente responsabile” (così ricorso, pag. 6).

E’ ben evidente dunque, contrariamente all’assunto del giudice a quo, che nel caso di specie non vi è coincidenza soggettiva tra il giudizio civile ed il giudizio penale, sicchè, nel quadro degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., del tutto ingiustificata si svela la disposta sospensione (cfr. Cass. 22.5.1992, n. 6164, secondo cui l’art. 654 c.p.p. – in armonia con la sentenza n. 55 del 22.3.1971 della Corte Costituzionale dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 28 c.p.p., abrogato – esclude che l’accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei giudizi civili od amministrativi nei confronti di coloro che al giudizio penale siano rimasti estranei perchè non posti in condizione di intervenire; Cass. 29.9.2004, n. 19481, secondo cui l’art. 654 c.p.p., mentre ha confermato i limiti oggettivi dell’efficacia vincolante del giudicato penale ex art. 28 c.p.p. del 1930, ne ha ridffinito i limiti soggettivi, ponendo come condizione per l’estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo il fatto che l’imputato, la parte civile o il responsabile civile abbiano partecipato al processo penale).

Nè, ben vero, a legittimare la ordinata sospensione possono soccorrere le prospettazioni della resistente (“è evidente come l’avversario, mediante la proposizione di due domande, sottese entrambe al risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto, stia cercando di ottenere un duplice risarcimento, rispettivamente dalla compagnia Uniqa e dal sig. A.”: così controricorso, pag. 4; “il sig. M. percepirebbe due volte il risarcimento del danno (…)”.. così controricorso, pag. 5).

La disciplina che “in via ordinaria” l’ordinamento appresta (art. 1292 c.c.), vale ex se a scongiurare la prefigurata eventualità.

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell’ordinanza n. 95 dei 13/16.4.2015 del giudice di pace di Alessandria.

Le parti quindi vanno rimesse nel termine di legge dinanzi al giudice di pace di Alessandria.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza n. 95 dei 13/16.4.2015 del giudice di pace di Alessandria, rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo giudice di pace anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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