Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18180 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CASSA EDILE MUTUALITA’ ED ASSISTENZA ROMA E PROVINCIA, BANCA SICILIA

S.P.A.;

– intimati –

e contro

BANCA ROMA S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Sig. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 186, presso lo studio dell’avvocato

SCHIMPERNA PAMELA, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale del Dott. Notaio MAURIZIO MARINO in VERONA 5/08/2009, REP.

N. 66207, resistente con procura;

– resistente –

sul ricorso 29762-2006 proposto da:

CAPITALIA SERVICE J V SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 122, presso lo studio dell’avvocato SINESIO

ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

principale;

– controricorrente –

e contro

BANCA SICILIA S.P.A., CASSA EDILE MUTUALITA’ ASSISTENZA ROMA

&

PROVINCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19902/2005 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

01/08/2005, depositata il 21/09/2005 R.G.N. 27325/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLETTI;

udito l’Avvocato PAMELA SCHIMPERNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 16 novembre 1999 P.S., debitore esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare promossa da P.E.M. – alla quale era stata riunita altra procedura a istanza di Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Roma e Provincia – proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo la nullità della notifica degli atti di pignoramento e del decreto di fissazione di udienza nonchè dell’ordinanza di vendita emessa in data 27 gennaio 1998.

Resistevano Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Roma (che successivamente rinunciava alla procedura), Banca di Roma s.p.a. e Banco di Sicilia s.p.a., contestando le avverse pretese sia sotto il profilo della tempestività, sia sotto quello della fondatezza nel merito.

Con sentenza del 21 settembre 2006 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P. S. articolando un unico, complesso motivo e notificando l’atto a Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Roma, a Banca di Roma s.p.a. e a Banco di Sicilia s.p.a..

Ha resistito con controricorso Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.), che ha altresì proposto ricorso incidentale, a fronte del quale P. S. ha a sua volta notificato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da P.S. e da Capitalia Service J.V. s.r.l. avverso la stessa sentenza.

1.1 Con un unico, complesso motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 569, 617, 156 e 160 cod. proc. civ., per non avere il giudice di merito dichiarato la nullità dei pignoramenti benchè essi non fossero stati validamente notificati e benchè detto vizio fosse stato tempestivamente eccepito. Deduce che la sanatoria celle nullità non può operare nel processo esecutivo, ove le stesse vengano ritualmente eccepite sia perchè, stante il principio che la mancata impugnazione di un atto ne sana il vizio, sarebbe la stessa cosa opporlo o non opporlo, sia perchè la notifica del pignoramento immobiliare è elemento necessario al suo perfezionamento.

Ricorda che il Supremo Collegio, nella sentenza del 19 agosto 2003, n. 12122, ha dedotto, dalla esigenza di assicurare il contraddittorio anche nel processo esecutivo, l’impossibilità della sanatoria di una nullità verificatasi nella notifica del pignoramento. E nella fattispecie era stata in effetti dedotta e provata la nullità delle notifiche degli atti di pignoramento e del decreto ex art. 569 cod. proc. civ., e cioè di snodi cruciali del processo esecutivo.

Aggiunge anche che sulla nullità delle predette notifiche il giudice di merito si era indirettamente pronunciato perchè, avendo affrontato il problema della loro sanatoria, ne aveva con ciò stesso riconosciuto l’esistenza. Deduce infine che in ogni caso le notifiche erano assolutamente invalide.

2 Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Il giudice di merito, escluso che nella fattispecie ricorressero ipotesi di inesistenza, posto che questa ricorre soltanto quando la notifica non sia stata effettuata o sia stata eseguita in luogo privo di qualsivoglia collegamento con il notificando, ha osservato che, in caso di notificazione nulla, ma non inesistente, la nullità è sanata dalla costituzione della parte ricorrente, anche se effettuata al solo fine di far valere la nullità. Ora, considerato che il P. non aveva denunciato lesione diversa dal vizio di notifica, la domanda era infondata per intervenuta sanatoria. Con specifico riguardo, poi, alla pretesa nullità della notifica del decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, ex art. 569 cod. proc. civ., ha evidenziato il decidente che, essendo stata l’ordinanza di vendita del 27 gennaio 1998 revocata, andava dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A fronte di tale percorso motivazionale, il ricorrente torna a insistere sulle denunciate nullità, senza considerare che proprio nella sentenza n. 12122/2003, richiamata in ricorso, questa Corte, dopo avere ricordato che il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e il connesso principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che ne rappresenta, per così dire, il profilo dinamico, svolgono la loro funzione in ogni caso in cui siano in discussione diritti o comunque posizioni giuridicamente protette del cittadino, ha evidenziato che esiste un altro principio che infonde di sè l’intero ordinamento processuale e che, interagendo con gli altri menzionati precetti costituzionali,. ne delinea l’esatta portata: il principio per cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 cod. proc. civ.). E in tale prospettiva ha rimarcato che la regola del contraddittorio non può essere esasperata in maniera tale da farne un escatologico ed invalicabile baluardo in qualunque ipotesi si stia svolgendo un’attività giurisdizionale, benchè non si controverta di alcunchè e non vi sia da difendere alcun diritto, ricordando infine che il processo esecutivo è un groviglio di cognizione ed esecuzione, nel quale bisogna distinguere i momenti in cui il contraddittorio è indispensabile e quelli in cui esso non trova ragione in un concreto interesse della parte, nel suo indefettibile diritto di difesa e nella sua esigenza di un giusto processo (confr. Cass. civ. 19 agosto 2003, n. 12122).

2.1 Applicando al caso di specie gli esposti principi (che il collegio integralmente condivide), va rimarcato, a confutazione delle critiche formulate dall’impugnante, che l’enucleazione di una concreta lesione di posizioni soggettive sensibili dell’esecutato in dipendenza dei denunciati vizi di notifica era tanto più necessaria in quanto, come evidenziato dal Tribunale, l’ordinanza di vendita del 27 gennaio 1998 è stata revocata, di guisa che non si vede quale pregiudizio, in concreto, abbia subito il P. in dipendenza della tardiva e, a suo dire, del tutto casuale, conoscenza del processo esecutivo intrapreso nei suoi confronti da P.E. M.. E in proposito mette anche conto evidenziare come il ricorrente non abbia affatto censurato la ratio decidendi posta a base della declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta revoca dell’ordinanza di vendita del 27 gennaio 1998, formulando quindi delle critiche prive dei necessari caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cofr. Cass. civ. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Ne deriva che il ricorso principale deve essere rigettato, restando in tale decisione assorbito l’esame del ricorso incidentale proposto da Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.), volto a denunciare l’omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità per tardività della opposizione del P..

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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