Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1818 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1818 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 3594-2011 proposto da:
DIRETTORE DELL’UFFICIO TUTELA SOCIALE DEL
LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 00390090215, in persona del direttore in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON
GUGGENBERG RENATE, CRISTINA BERNARDI,
BEIKIRCHER STEPHAN, FADANELLI LAURA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

SDM COSTRUZIONI SRL 06247290726) in persona
dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 28/01/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI
133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO AGOSTINO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTIELLI VITO
ANTONIO giusta procura speciale a margine del controricorso

nonchè contro
CAPRIATI SALVATORE;
– intimato avverso la sentenza n. 2/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del
13/01/2010, depositata il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Costa Michele difensore del ricorrente che si riporta
alla memoria;
udito l’Avvocato Martielli Vito Antonio difensore della
controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso per tardività;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 03594 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

– controricorrente –

r.g.n 3594/2011 Direttore dell’Ufficio Tutela Sociale Lavoro Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige c/Capriati Salvatore+1

oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21

novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione

2

La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha
rigettato il gravame avverso le sentenze impugnate con le quali era
stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione per il
pagamento di sanzioni amministrative connesse a distinte violazioni
della disciplina in materia amministrativa del lavoro ;

3. il ricorso per cassazione, proposto dal Direttore dell’Ufficio Tutela
Sociale del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano — Alto
Adige avverso la predetta sentenza della Corte territoriale,
pubblicata il 18 gennaio 2010, risulta consegnato all’ufficiale
giudiziario per la notifica il 3 febbraio 2011, ben oltre lo spirare del
termine annuale d’impugnazione;
4. invero, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il
calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero
attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in
particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione
delle sentenze – nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non
è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo
spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa
denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la
sentenza è stata depositata (ex ~kis, Cass. 23479/2007);
5. inoltre, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si

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r.g.n. 3594/2011

redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna
del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della
proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della
copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata
nel termine perentorio di legge (cfr., Cass. SU, 7607/2010 e
successive conformi)”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
z n ricorrente ha depositato memoria.
8. Il Collegio ritiene che, per le considerazioni di seguito esposte, le
conclusioni alle quali è pervenuto il relatore non siano validamente
scalfite dalla memoria depositata dal ricorrente.
9. Invero, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, il
procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa
all’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla L. n.
689 del 1981, artt. 22 e 23, non rientra tra quelli per i quali la L. n.
742 del 1969, art. 3, dispone l’inapplicabilità della sospensione dei
termini in periodo feriale, né l’inapplicabilità della sospensione può
ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la
materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla
base dell’assunto che tali controversie, rientranti tra quelle indicate
dagli artt. 409 e 442 c.p.c., sono soggette al rito speciale del lavoro,
in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati
dalla L. n. 689 del 1981, art. 35 (violazioni consistenti nell’omissione
totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi
l’omesso o parziale versamento di contributi e premi).
10. Del predetto art. 35 della legge n. 689 citata questa Corte ha,
peraltro, rimarcato la funzione di valutazione legale tipica della
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6.

natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le
sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei
termini in periodo feriale, con la conseguenza che l’osservanza del
termine per la proposizione del ricorso per cassazione va sempre
valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la
materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei

espressamente previsti dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 35 (ex
multis, Cass. SU 63/00; Cass. 10452/06, Cass. 20189/08 e Cass.

12006/2009; Cass. 3058/2012).
il. La premessa generale sin qui svolta, nel caso di specie va tuttavia

contemperata con la giurisprudenza, consolidata dalle Sezioni unite
della Corte con la sentenza n. 390 del 2011, secondo cui il regime
processuale impugnatorio va individuato tenendo conto delle forme
adottate, in concreto, dal giudice che ha emesso il provvedimento
gravato e tali forme assumono al riguardo rilevanza soltanto nei casi
in cui le stesse siano state oggetto di una consapevole, ancorché
implicita, opzione processuale da parte del giudice a quo.
12. Ebbene, nella vicenda in esame, in cui la controversia era

chiaramente rientrante, per il suo oggetto, in una materia
all’evidenza contigua con quella del lavoro o della previdenza e
assistenza obbligatoria (il che rende del tutto implausibile la tesi di
un’erronea scelta del giudice), si appalesa consapevolmente applicato
il rito del lavoro dal Giudice del gravame, per di più adito non già
con atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata,
sibbene con ricorso con il quale la parte è stata convenuta in
giudizio innanzi al “giudice del lavoro”, in un giudizio conclusosi
con l’udienza di discussione e la pubblica lettura del dispositivo,

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casi sopra menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro,

secondo le disposizioni processuali previste per le controversie di
lavoro.
13. L’opzione processuale della Corte territoriale si è, pertanto,
informata alle regole processuali del rito del lavoro e le ragioni
esposte nella memoria depositata dal ricorrente, ove si evoca una
necessaria simmetria tra il regime impugnatorio della sentenza di

quello della sentenza d’appello, non appaiono decisive.
14. Le determinazioni sul rito adottato dalla Corte del gravame
assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa
valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza in
modo da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei
termini di impugnazione.
15. Ne consegue che, dovendo l’impugnazione di un provvedimento
giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio
dell’apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge
rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, alla relativa
controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi
della L. n. 742 del 1969, art. 3 (v., ex multis, Cass. 21363/2010; Cass.
22738/2010)
16. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso per Cassazione notificato
oltre il termine lungo d’impugnazione.
17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per
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prime cure (introdotto entro i termini di cui all’art. 327 c.p.c.) con

esborsi, curo 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2013

PRESIDENTE

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