Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1818 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15492-2009 proposto da:

P.N. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69/A, presso ANNA MARIA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto V.G. 4128/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28.2.08, depositato il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.N., con ricorso del 27 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 12 maggio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 1.750,00, nonchè la somma di Euro 272,25, a titolo di spese del giudizio, oltre accessori;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha anche proposto ricorso incidentale deducendo tre motivi di censura;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.250,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) la P., asseritamente creditrice di differenze previdenziali concernenti l’adeguamento della disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1986, aveva proposto – con ricorso del 15 aprile 2002 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 1 luglio 2005; c) a seguito di appello della P., la Corte d’Appello di Salerno aveva deciso il gravame con sentenza del 31 ottobre 2006;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in un anno il termine ragionevole per la definizione del giudizio in primo grado in materia di previdenza obbligatoria, quale quella di specie, ed in un ulteriore anno il termine ragionevole per la definizione dell’appello, in ragione della “complessità del tutto ordinaria” del processo presupposto che ha richiesto soltanto “l’esame dei documenti prodotti” – ha determinato in un anno e nove mesi la protrazione del processo oltre il limite della ragionevolezza ed ha liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1.750,00, sulla base del parametro annuo di Euro 1.000.

Considerato preliminarmente, che i ricorsi principale ed incidentale, in quanto proposti contro il medesimo decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo, il ricorrente principale impugna il capo del decreto di condanna alle spese, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero ecceduto i limiti minimi della tariffa forense;

che, invece, il ricorrente incidentale critica il decreto impugnato, sostenendo che la Corte di Napoli: a) avrebbe erroneamente determinato in un anno il termine ragionevole per la definizione del giudizio in primo grado in materia di previdenza obbligatoria, quale quella di specie, ed in un ulteriore anno il termine ragionevole per la definizione dell’appello – standard di durata che non trovano riscontri nella giurisprudenza nazionale ed europea -, mentre avrebbe dovuto stabilire, rispettivamente, la durata di due anni per il primo grado del giudizio e di un anno per il grado di appello; b) avrebbe omesso di considerare, nella liquidazione dell’indennizzo, le circostanze sia della modestia della posta in gioco sia del tempo fatto trascorrere dalla P. tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello;

che il ricorso incidentale – da esaminare per primo per evidenti ragioni logico-giuridiche – non merita accoglimento;

che questa Corte ha affermato i principi per cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nella determinazione della durata ragionevole del processo il giudice nazionale deve conformarsi, nei limiti del possibile, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, motivando eventuali scostamenti che, comunque, non debbono essere eccessivi o irragionevoli, e per cui la natura previdenziale della causa non può giustificare, di per sè, l’applicazione di un termine ridotto di durata, dovendo il giudice pur sempre valutare la complessità della singola causa (cfr. le sentenze nn. 5292 del 2006 e 20546 del 2009);

che, nella specie, i Giudici a quibus – in esplicito riferimento all’oggetto specifico del processo presupposto, concernente l’adeguamento della disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1986 – ha puntualmente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare il tempo ragionevole per la definizione del processo di primo grado in un anno ed in ulteriore anno il tempo ragionevole per la definizione in grado d’appello, sottolineando la “complessità del tutto ordinaria” della relativa causa, per la decisiva considerazione che detta definizione comportava esclusivamente “l’esame dei documenti prodotti”;

che la critica a tale specifica motivazione è stata del tutto omessa dal ricorrente incidentale il quale, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che la Corte napoletana ha esattamente omesso di computare nella complessiva durata del processo presupposto il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (6 luglio 2005) e la proposizione dell’atto di appello (8 giugno 2006);

che, invece, il ricorso principale è fondato;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, invece, la Corte di Napoli ha liquidato le spese con riferimento alla tariffa per i procedimenti in camera di consiglio;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi in complessivi Euro 860,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 860,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Felice Amato, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Amato, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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