Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1818 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26745/2014 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO VIVALDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA – SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, emessa il

02/12/2013 e depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

A.C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno n. 585/14/2014, depositata in data 24/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione ad un’ordinanza del Tribunale civile di Livorno, emessa in una causa di divisione giudiziale di beni caduti in successione, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’atto impositivo, un avviso di liquidazione a seguito di tassazione di un provvedimento giudiziale, era legittimo e sufficientemente motivato, atteso che il vaglio del ricorrente sull’atto si doveva limitare “al controllo della correttezza del calcolo dell’Ufficio in ordine all’aliquota base”, non essendo quest’ultimo altresì tenuto a specificare “le varie quote, spettanti ai coeredi”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi un vizio di nullità della decisione impugnata, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, essendosi i giudici della C.T.R. limitati a richiamare per relationem parti motivazionali della sentenza di primo grado.

2. La prima censura è infondata.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 5, prevede che “quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta… Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”. Tali indicazioni, come descritto anche nella sentenza impugnata, risultano riportare nell’atto e sono sufficienti ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, non essendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza-ordinanza o il suo contenuto essenziale, ai fini del pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto i ricorrenti quali parti in causa e di provvedimento conosciuto dalle parti, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L. n. 212 del 9000, art. 7 (Cass. 24098/2014; Cass. 20297/2013). Questa Corte ha invece confermato l’annullamento, in tema di imposta di registro, dell’avviso di liquidazione emesso del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, “in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (Cass. 18532/2010).

Nella specie, risultava tuttavia indicato l’atto giudiziario emesso nella causa di divisione giudiziale, sulla base della C.T.U. espletata nel corso del giudizio (atti tutti già conosciuti dalle parti del processo), nonchè le masse suddivise, mentre l’aliquota applicata era quella prevista dalla legge, non dovendo altresì essere specificato dall’Ufficio alcunchè sulla singola quota tra i coobbligati, stante il vincolo di solidarietà tra le parti in causa.

3. Anche la seconda censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corre (Cass. 642/2015) hanno chiarito che “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”. Nella specie, risultano chiare le ragioni della decisione, vale a dire la ritenuta legittimità della motivazione dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA