Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18179 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CIVIDIN & CO SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, signora F.B., considerato domiciliata “ex

lege” in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato STRADELLA FURIO, con studio in 34125 TRIESTE,

Viale XX Settembre 13, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

K.S., V.E.;

– intimati –

sul ricorso 24229-2006 proposto da:

K.S., KE.SI., quest’ultima, con il padre

S. coerede legittima di E.V.K. deceduta,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo

studio dell’avvocato ZACCAGNINI LUCIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PASINO ANGELO giusta delega a margine del controricorso

e contestuale ricorso incidentale tardivo;

– ricorrenti –

e contro

CIVIDIN & CO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 537/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 15/07/2005, depositata il

05/08/2005; R.G.N. 806/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Furio STRADELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Ai coniugi K.S. ed E.V.K. è stato giudizialmente riconosciuto l’uso di un posto auto in autorimessa di proprietà di s.p.a. Cividin & C..

(di seguito anche Cividin), a fronte del contestuale pagamento di una somma di danaro a titolo di prezzo.

In data 18 gennaio 2001 Cividin ha loro notificato precetto per il pagamento di tale importo nonchè atto di pignoramento presso terzi di un credito già assegnato ai K. in altro procedimento esecutivo.

Hanno proposto opposizione all’esecuzione i K., chiedendo, tra l’altro, la declaratoria di improponibilità del procedimento esecutivo per inesigibilità del credito azionato da Cividin. Con sentenza del 26 maggio 2003 il Tribunale ha accolto l’opposizione dichiarando che Cividin non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dei K., non avendo mai messo a loro disposizione lo spazio di pertinenza per il parcheggio del veicolo, di guisa che il controcredito da essa vantato, sinallagmaticamente legato a quello dei K., non è azionabile.

Su gravame di Cividin, la Corte d’appello di Trieste, in data 19 luglio 2005, ha invece rigettato l’opposizione proposta da K. S. ed E.V.K. avverso l’esecuzione intrapresa nei loro confronti, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Cividin &

C. s.p.a., in relazione ad alcune affermazioni contenute nella motivazione, formulando due motivi.

Hanno resistito con controricorso S. e Ke.Si., quest’ultima erede di E.V.K., che hanno altresì proposto ricorso incidentale tardivo affidato a sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Cividin & C. s.p.a. e da S. e Ke.Si., avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18 e art. 2909 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 Evidenzia che la originaria sentenza del Tribunale ha accertato e dichiarato la titolarità in capo ai K. di un mero diritto reale d’uso non su una porzione individuata della (OMISSIS) di (OMISSIS), ma su una quota millesimale astratta e indivisa della stessa. In tal contesto il giudice di merito si era spinto ad affermare che l’esatta esecuzione della sentenza comporta per la Cividin, proprietaria dell’autorimessa, la messa a disposizione dell’intera area destinata a parcheggio in base alla concessione edilizia, così di fatto negando, in spregio alle statuizioni delle sezioni unite, pur richiamate dal decidente (Cass. civ. sez. un. n. 9631 del 1996), il diritto della società all’integrazione del prezzo di vendita. Nè avrebbe la Curia territoriale considerato che solo alcuni dei condomini potenzialmente titolari del diritto d’uso sul garage, hanno agito in giudizio, di talchè la messa a disposizione dell’intera area implicherebbe la messa a disposizione di una superficie di gran lunga superiore a quella spettante ai K..

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 612 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè nullità della sentenza impugnata ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il giudice di merito affermato, in base a pretesa interpretazione autentica della sentenza divenuta esecutiva, che ciascun usuario ha diritto di chiedere la messa a disposizione dell’intera area, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchè quello per cui l’interpretazione del giudicato spetta solo al giudice dell’esecuzione.

2.1 Nel primo motivo del ricorso incidentale S. e K. S. denunciano violazione degli artt. 1419, 1374 e 1460 cod. civ., per avere il giudice di merito affermato, al fine di escludere l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 1460 cod. civ., che l’obbligazione di pagare il conguaglio del prezzo e il diritto reale d’uso trovano la loro fonte, rispettivamente, nel contratto di acquisto e nella legge, laddove l’una e l’altro hanno origine nell’integrazione ope legis dell’originario contratto di acquisto parzialmente nullo, rispettivamente, ex art. 1419 cod. civ. ed ex art. 1374 cod. civ., e sono in rapporto necessariamente sinallagmatico.

2.2 Col secondo mezzo denunciano violazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, introduttiva della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies e art. 612 cod. proc. civ., nonchè vizio motivazionale e nullità della sentenza, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, per avere il giudice di merito ignorato l’insegnamento del Supremo Collegio secondo cui i condomini proprietari degli appartamenti esistenti nell’edificio non possono attuare ex se, con delibera condominiale, la destinazione d’uso, tanto vero che nella fattispecie gli usuari hanno reclamato, ricorrendo all’esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ., l’attuazione del vincolo, mediante la messa a loro disposizione dello spazio di mq. 11,97, determinato nel titolo giudiziario.

2.3 Col terzo motivo i ricorrenti incidentali deducono difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’eccezione di giudicato sollevata con riferimento al provvedimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste, in data 19 luglio 2004, ricognitivo dell’inadempienza di Cividin. 2.4 Col quarto mezzo denunciano difetto di motivazione in ordine alla questione della mancata fatturazione del credito fatto valere da Cividin nei loro confronti, punto sul quale il giudice a quo si è limitato ad affermare che i K. non avevano dimostrato il proprio assunto.

2.5 Col quinto motivo lamentano violazione dell’art. 1227 cod. civ., nonchè vizi motivazionali su un punto decisivo del giudizio, per avere il giudice di merito apoditticamente affermato l’esattezza dei conteggi di Cividin in punto di calcolo degli interessi, laddove questi, riconosciuti dalla sentenza portata ad esecuzione sulla somma al netto degli importi medio tempore versati, erano invece stati calcolati sull’intero importo dovuto. Aggiungono che, in ogni caso, il giudicato va correttamente interpretato nel senso che l’obbligazione del pagamento dell’integrazione de prezzo, e quella connessa di pagamento degli interessi, non può non decorrere dal momento della messa a disposizione da parte di Cividin dello spazio individuale di parcheggio, risultando altrimenti sine causa.

2.6 Col sesto motivo deducono difetto di motivazione sulla censura con la quale era stato denunciato che, a fronte dell’importo dovuto e versato dai K., pari a L. 10.870.000, Cividin ha chiesto il pagamento della maggiore somma di L. 13.351.697.

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti questioni intrinsecamente connesse, i due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale.

Il nucleo essenziale delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale relativamente ai punti oggetto di tali censure è l’assenza di contestualità o subordinazione tra le obbligazioni e i corrispondenti diritti delle parti: quello dei K. all’assegnazione, in concreto del posto auto in autorimessa sul quale esercitare il diritto reale d’uso loro giudizialmente riconosciuto, e quello della società costruttrice alla integrazione del corrispettivo. La diversa genesi di tali diritti – identificata, quanto a quello dei K., direttamente nella legge e nelle prescrizioni della concessione edificatoria e, quanto a quello di Cividin, nel contratto, con il quale, insieme alla unità immobiliare, è stato trasferito agli acquirenti ex lege il diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio – chiarirebbe le ragioni dell’assenza di qualsivoglia vincolo sinallagmatico tra l’una e l’altra.

In tale prospettiva ha ritenuto il giudice a quo che andasse esclusa la possibilità per gli usuari di invocare, compulsati per il pagamento del corrispettivo, la tutela offerta dall’art. 1460 cod. civ., e che totalmente ininfluente fosse l’accertamento dell’avvenuto adempimento, da parte di Cividin, della sua obbligazione, peraltro riservato al giudice dell’esecuzione, già adito dai K. con procedimento ex art. 612 cod. proc. civ..

Ha anche aggiunto, nella esplicazione della doverosa funzione di fornire un’interpretazione autentica dell’inciso contenuto nella sentenza divenuta esecutiva, che Cividn è obbligata a mettere a disposizione l’intera area destinata a parcheggio, non già a individuare i singoli posti macchina, precisando che gli usuari, una volta ottenuto lo spazio, potranno usarlo nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1102 cod. civ., ovvero procedere all’uso regolamentare ex art. 1106 cod. civ.3.1 Questo essendo il percorso argomentativo del giudice a quo, ritiene il collegio che le censure svolte nel ricorso principale siano prive di pregio, laddove sono fondate quelle esposte nel primo motivo del ricorso incidentale per le ragioni che seguono.

E invero, l’assunto della mancanza di un nesso sinallagmatico tra le contrapposte obbligazioni e gli speculari diritti delle parti – è speciosa e priva di giuridica consistenza.

Non c’è dubbio che il diritto reale d’uso di cui si discute nasce per un fenomeno di integrazione del contenuto del contratto, ex art. 1419 cod. civ., comma 2, di talchè, colpita da nullità la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva (dell’area o di parte dell’area destinata a parcheggio, la sottragga alla sua destinazione, la clausola stessa viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d’uso a favore dell’acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio; invece il diritto dell’alienante al corrispettivo, la cui quantificazione avviene in base a criteri di mercato, costituisce effetto dell’atto di autonomia privata concluso dall’acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore- venditore, di modo che esso non sorge automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda (confr. Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5160). E tuttavia, la diversità dei referenti normativi genetici di tali diritti, come non esclude il loro inestricabile nesso iniziale, neppure comporta che le contrapposte obbligazioni delle parti vivano in maniera scollegata, dovendo altrimenti ipotizzarsi, contro ogni ragionevolezza, che, venuta meno per impossibilità sopravvenuta o rimasta inadempiuta l’una, l’altra le sopravviva.

Vale ricordare, al riguardo, che il diritto a ricevere – e la correlativa obbligazione di corrispondere – l’integrazione del corrispettivo, nasce a fronte del diritto a vedersi riconosciuto e della corrispondente obbligazione di riconoscere – la signoria dell’acquirente su una porzione di immobile originariamente non contemplata in contratto, di talchè tutte le discettazioni sulle disposizioni che governano l’uno e l’altro diritto sono, ai fini che qui interessano, più descrittive che decisive. Sussistono insomma tutti i presupposti per affermare la perdurante operatività della regola aurea delle obbligazioni sinallagmatiche: posto che le attribuzioni patrimoniali dell’una e dell’altra parte sono reciproche e si legittimano, per così dire, vicendevolmente, la mano deve garantire la mano. In tanto una parte attribuisce un diritto all’altra, o effettua una prestazione, o promette di effettuarla, in quanto a sua volta l’altra parte effettua un’altra prestazione o si obbliga ad effettuarla.

4 E’ poi a dir poco ovvio che, pendendo procedura esecutiva ex art. 612 cod. proc. civ. intentata dagli usuari, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, in punto di modalità con cui andrà assicurata ai K. la soddisfazione del proprio diritto, e al tipo di cooperazione che andrà a tal fine prestata da Cividin, con particolare riguardo alla necessità di mettere o meno a disposizione della controparte l’intera area destinata a parcheggio, sono, perciò stesso, fuori del thema decidendum del presente giudizio, come in fondo non manca di riconoscere lo stesso giudice a qua quando afferma che trattasi di accertamento totalmente inutile, in quanto riservato al giudice di quella esecuzione (vedi pag. 11 della sentenza impugnata).

Ne deriva che il ricorso principale deve essere rigettato per difetto di interesse della ricorrente società a impugnare affermazioni insuscettibili di passare in giudicato. E’ invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale, volto a far valere l’inesigibilità del credito di Cividin s.p.a. ex art. 1460 cod. proc. civ., motivo nel quale restano peraltro assorbiti tutti gli altri, in quanto relativi alla sua esatta quantificazione.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: il diritto reale d’uso dell’acquirente di un’unità immobiliare sulla corrispondente quota millesimale dell’area destinata a parcheggio e il diritto del costruttore alienante all’integrazione del corrispettivo sono tra loro in rapporto sinallagmatico.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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