Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18178 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18178 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 9500-2011 proposto da:
EDIL MIRA SAS DI MASCOLO RAFFAELE & C. 03948401215 in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. MAURI ERNESTO, giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona
del Ministro pro-tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE
06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 26/07/2013

- resistenti avverso la sentenza n. 315/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.11.2010, depositata il 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
La società Edil Mira di Mascolo Raffaele & C. sas ricorre contro l’Agenzia
delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado,
ha respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di recupero di
credito di imposta ex art. 8 1. 388/2000, indebitamente utilizzato in
compensazione nell’anno 2002.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la
causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 13.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 5.9.12 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Napoli dava atto
della regolare definizione della lite, su istanza della contribuente, ex art. 39,
comma 12, d. 1.98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in
cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.
P.Q.M.

Ric. 2011 n. 09500 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a
domanda del contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

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