Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18178 del 25/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18178 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 4141-2011 proposto da:
PIAZZA

NUNZIO

PZZNNZ36E29L331T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo
studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

1635

SIMEONE CARMELA

SMNCM1,35A53F203N,

SIMEONE MARIA

ANTONIETTA SMNMNT39C59H501G, elettivamente domiciliati

in ROMA,

VIA FLAMINIA 79,

1

presso lo studio

Data pubblicazione: 25/08/2014

dell’avvocato ANTONIO SIMONELLI,

rappresentati e

difesi dall’avvocato BRUNO NIGRO giusta procura in
calce al controricorso;
– controric9rrenti –

avverso la sentenza n. 3604/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GIANFRANCO PALERMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto.

2

di ROMA, depositata il 16/09/2010 R.G.N. 7618/2004;

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

Svolgimento del giudizio.

Nel luglio 1990 Nunzio Piazza conveniva in giudizio la suocera
Anna Concetta Verdone e la moglie separata Maria Antonietta
Simeone, chiedendo la condanna della prima al rendiconto
dell’attività gestoria svolta nell’interesse di esso attore,

2932 cod.civ.) della quota del 50% della comproprietà
dell’alloggio assegnato alla Verdone nel 1978 da una cooperativa
edilizia a seguito dell’assunzione da parte della stessa, con
denari messi fiduciariamente a disposizione da parte di esso
attore e della moglie, della qualità di socia. In via subordinata,
chiedeva che il trasferimento avesse ad oggetto la sua sola quota
di comproprietà dell’immobile pari al 25% ovvero, in via di
ulteriore subordine, che la Verdone venisse condannata al
risarcimento dei danni, anche ex art.2043 cod.civ. .
Nella costituzione in giudizio delle convenute le quali, pur
contestando l’esistenza di un mandato tra le parti, si
dichiaravano disposte alla restituzione delle somme versate
dall’attore, riconoscendo il contributo economico di questi
nell’acquisizione dell’immobile e nel pagamento del mutuo
ipotecario su di esso gravante, interveniva la sentenza n.
24544/03 con la quale l’adito tribunale di Roma respingeva le
domande attoree di trasferimento della quota di comproprietà
immobiliare e di risarcimento dei danni, riconoscendo al Piazza il
diritto alla restituzione della somma di euro 7106,72 da lui
conferita nell’operazione.
3

nonché al trasferimento (con pronuncia costitutiva ex articolo

Ric.n. 4141/11 rg4 – Ud. del 24 giugno 2014.

Interposto gravame da parte del Piazza, e costituitasi in
giudizio – in qualità di erede della deceduta Verdone – Carmela

Simeone alla quale l’attore estendeva le domande, veniva emessa la
sentenza n. 3604 del 16 settembre 2010 con la quale la corte di
appello di Roma: – dichiarava l’improcedibilità delle domande

all’eredità; – condannava Maria Antonietta Simeone (alla quale la

de cujus aveva nel frattempo attribuito per testamento l’intera
proprietà dell’immobile in oggetto) alla restituzione in favore

del Piazza del maggior importo di euro 11.357,77, oltre interessi
legali dalla domanda.
Avverso tale sentenza viene dal Piazza proposto ricorso per
cassazione sulla base di undici motivi, ai quali resistono con
controricorso Maria Antonietta Simeone e Carmela Simeone. E’ stata
dal Piazza depositata memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con i primi quattro motivi di ricorso, il Piazza lamenta ex articolo 360, 1″ co.nn.4) e 5) cod.proc.civ. – violazione di
norme processuali

(ultrapetizione),

nonché insufficiente

contraddittoria motivazione; per avere la corte di appello
respinto la sua domanda di trasferimento della quota di
comproprietà immobiliare e di risarcimento del danno sul
presupposto della nullità ex art.1344 cod.civ. del mandato senza
rappresentanza conferito alla Verdone, in quanto

asseritamente

finalizzato all’aggiramento delle norme imperative preposte (ex

4

attoree nei confronti di quest’ultima, per intervenuta rinuncia

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

1.408/49) all’assegnazione agevolata di alloggi da parte di
cooperative edilizie.
In particolare, l’affermazione di nullità del mandato doveva
ritenersi illegittima ed erronea perché: – resa sulla scorta di
una ricostruzione fattuale asseritamente caratterizzata da una
(volta ad ottenere fiduciariamente e

per interposizione reale l’assegnazione dell’alloggio a condizioni
di favore di cui i coniugi Piazza non avevano titolo di usufruire
per carenza dei requisiti soggettivi di legge) evidenziata
d’ufficio dalla corte d’appello; la quale, su tale assunto, aveva
rilevato la nullità del mandato per una ragione (aggiramento di
norme imperative) diversa da quella dedotta dalle convenute (che
si erano limitate ad eccepire la nullità del mandato per difetto
della forma scritta richiesta per il trasferimento immobiliare), e
sulla base di diversi fatti costitutivi; – non supportata da
adeguata motivazione in ordine all’effettiva violazione di norme
imperative (malamente individuate nella legge n. 408/49 invece che
in quella n. 1179/65), ed alla individuazione dei requisiti
soggettivi di assegnazione asseritamente necessari; – in contrast
con la reale volontà delle parti, che non era quella di aggir re
3

la legge, bensì quella di addivenire ad un assetto patrimoniale
definitivo e paritetico di famiglia tra le due figlie della
Verdone, come attestato dal fatto che il mandato a quest’ultima ed
il conferimento

dei

denari necessari all’assegnazione

dell’alloggio erano provenuti anche dall’altra figlia Carmela

5

‘sequenza negoziale illecita’

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

Simeone (alla quale era stato attribuito un diverso alloggio) e
dal di lei marito Sergio De Luca.
§ 1.2

Questi quattro motivi di ricorso sono suscettibili di

trattazione unitaria perché tutti basati sull’asseritamente
erronea affermazione di nullità del mandato per violazione di

Sul punto, la corte di appello ha ritenuto (sent.pag.3) che si
vertesse nella specie di interposizione reale mediante mandato
senza rappresentanza, nell’ambito della quale la Verdone aveva
funto da prestanome, al fine di consentire ai coniugi Piazza di
acquistare l’appartamento realizzato da una cooperativa di
edilizia economica e popolare in base alla legge 408/49 “i

cui

aspiranti soci dovevano rivestire condizioni soggettive peculiari,
non pertinenti ai mandanti”;

palesava

“come

con la conseguenza che il negozio si

elusivo di disposizioni

imperative di legge

e

quindi nullo per illiceità della causa a norma dell’articolo 1344
cod.olv.”.
Le doglianze in esame non possono trovare accoglimento né sotto
il profilo della violazione normativa, né sotto quello della
carenza motivazionale.
Per quanto concerne il primo aspetto (violazione normativa),
deve essere esclusa la lamentata ultra o extrapetizione.
Sulla premessa che il Piazza aveva agito non per far valere
l’invalidità del mandato, ma per ottenerne l’adempimento mediante
trasferimento dell’immobile assegnato alla Verdone e che,
pertanto, non vi era la deduzione in giudizio da parte dell’attore
6

norme imperative.

Ric.n. 4141/11 rg. Ud. del 24 giugno 2014.

di una specifica causa di invalidità che precludesse al giudice il
rilievo d’ufficio di una causa di invalidità diversa (Cass. n.
9395 del 27/04/2011), è comunque qui dirimente osservare che le
convenute, ferma restando l’eccezione principale di inesistenza
del mandato, eccepirono tra le loro difese anche la nullità del

ex art.1350 cod.civ.,

ma anche per assenza – in capo al Piazza,

non già alla Verdone – dei requisiti soggettivi di assegnazione ex
1.457/78

previa assunzione

della

qualità di socio della

cooperativa edilizia agevolata (anche sull’assunto che tale
qualità fosse ‘indivisibile’ ed intrasferibile, quantomeno in
assenza dei requisiti di legge). Ciò poteva dalle convenute essere
dedotto finanche in appello atteso che, opposta eccezione di
nullità del contratto in primo grado, è ammissibile eccepire in
appello ulteriori profili di nullità, così come ne è possibile il
loro rilievo d’ufficio; sicchè,

“posta all’attenzione del giudice

la questione della nullità di un testo negoziale,
costitutivo della domanda,
a

regime

quale elemento

tutti i profili di nullità non soggetta

speciale possono essere rilevati

sulla base del fatti

allegati e provati od emergenti ‘ex actis” (Cass. n.

17257 de

12/07/2013).

E’ vero che nel caso di specie le convenute qualificarono tale
profilo come causa di nullità per impossibilità dell’oggetto ma,
ferma restando la deduzione in causa del fatto (integrante la
causa di invalidità) rappresentato dalli insussistenza in capo al
Piazza dei requisiti legali per divenire socio assegnatario della
7

medesimo non solo sotto il profilo della mancanza di forma scritta

Ric.n. 4141/11 rg. Ud. del 24 giugno 2014.

cooperativa,

ciò si risolveva in un problema di mera

qualificazione (con applicazione dei relativi effetti giuridici)
di circostanze fattuali devolute al contraddittorio; attività
pacificamente rientrante tra i poteri-doveri del giudice.
Ed è in tale ambito che il giudice di merito ha correttamente

contrattuale alla violazione delle norme imperative che presiedono
all’assegnazione agevolata di unità immobiliari esclusivamente a
favore di soggetti (soci cooperativisti) titolari dei requisiti di
legge.
Per quanto concerne il secondo aspetto (carenza di tipo
motivazionale), le doglianze vanno disattese, considerandosi che:
a.

l’individuazione dei requisiti soggettivi carenti nei mandanti

deriva direttamente dall’applicazione della legislazione sulle
cooperative edilizie agevolate; né risulta che il Piazza, che
aveva anch’egli richiamato tale normativa, abbia mai negato di non
possedere tali requisiti (da valutarsi, stante il fenomeno
interpositivo, con riguardo alla sua stessa persona); sulla
riconducibilità all’art.1344 cc dell’utilizzo strumentale
dell’assunzione della qualità di socio

di

cooperativa edilizia

soggetta alla disciplina dettata dal RD 28 aprile 1938 n 1165 (e
successive modificazioni) allo scopo di eludere le norme
imperative in tema di condizioni e requisiti per l’ assegnazione
immobiliare agevolata, si richiama quanto stabilito da Cass. n.
1849 del 01/04/1981;

b.

la circostanza che l’intera operazione

fosse finalizzata a procurare una residenza coniugale ai Piazza
8

ritenuto di poter nella specie ascrivere la dedotta nullità

Ric.n. 4141/11 rg. -1.1d. del 24 giugno 2014.

‘pareggiando’ in tal modo l’assetto patrimoniale tra le due figlie
della Verdone e che, per tale ragione, essa vedesse direttamente

coinvolti anche la figlia Carmela ed il di lei marito, non

è

rilevante ai fini di escludere la nullità ex articolo 1344 cc (non
risultando conseguentemente rilevante nemmeno l’omessa o carente

la mancata ricostruzione della volontà delle parti lamentata sotto
tale profilo dal ricorrente riguarderebbe, a tutto concedere,
unicamente i

‘motivi’

dell’operazione in generale e, in special

modo, del mandato; mentre l’affermazione di nullità da parte del
giudice di merito è dipesa non dalla comunanza di motivi illeciti
tra le parti ex art.1345 cc, ma dalla elusione di norme aventi
natura

imperativa,

in

ordine alla quale quegli intenti

(astrattamente leciti e meritevoli)

risultavano del tutto

ininfluenti; c. stante il carattere strumentale ed elusivo
dell’intera operazione, nemmeno conta che la Verdone possedesse i
requisiti necessari per divenire socia (chè proprio per questo
venne fatto uso indiretto e per interposizione del mandato a suo
favore), e che formalmente legittima (oltre che effettiva e
realmente voluta dalle parti) fosse l’assegnazione a suo nome
dell’immobile.
Ne consegue che appurata, nei suddetti passaggi logicogiuridici, la congruità motivazionale in rapporto alle peculiarità
della fattispecie, l’accertamento della natura elusiva ed in frode
alla legge ex art.1344 cc del contratto (consistente nel fatto

che, con esso, gli stipulanti intendono raggiungere il medesimo
9

motivazione sul punto da parte del giudice di merito); ciò perché

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. dei 24 giugno 2014.

risultato vietato dalla legge tanto che, nonostante il mezzo
impiegato sia lecito, illecito è il risultato che, attraverso
l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria,
si vuole in concreto realizzare: Cass. n. 1523 del 26/01/2010)
rientra tra le valutazioni riservate al giudice di merito,

5. 2. Con il quinto motivo di ricorso, il Piazza lamenta
contraddittorietà di motivazione giacché, quand’anche posta la
ritenuta

‘sequenza negoziale illecita’

finalizzata all’acquisto

immobiliare in assenza dei requisiti di legge, doveva la corte di
appello coerentemente procedere alla dichiarazione di nullità
anche degli atti consequenziali e, in primo luogo, dell’atto di
acquisto dell’immobile mediante assegnazione, oltre che del
successivo trasferimento testamentario a favore di Maria
Antonietta Simeone.
La doglianza non può trovare ingresso: una cosa essendo il
rilievo, anche d’ufficio, della nullità di un determinato
contratto dedotto in giudizio a fondamento della pretesa, ed altra
l’estensione degli effetti di tale rilievo oltre gli stretti
limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.
La corte di appello ha ritenuto la nullità del mandato in vi
meramente incidentale, ed al solo fine di fondare il rigetto della
domanda di trasferimento a favore del Piazza della quota di
comproprietà immobiliare (50 o 25%). Se è vero che la nullità del
mandato dovrebbe esplicare teoricamente effetti anche sugli atti
dispositivi consequenziali (anche ad evitare che dell’operazione
10

insindacabili in sede di legittimità.

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

possano giovarsi le altre parti contrattuali che, al pari del
Piazza, hanno contribuito alla elusione di norme imperative)
altrettanto indubbio è che ciò non potrebbe accadere – pena, in
questo caso sì, l’ultrapetizione – in assenza di domanda. E, nel
caso di specie,

causa petendi e petitum attorei non investivano –

consequenziali; dall’attore assunti quali manifestazione oggettiva
dell’inadempimento della Verdone al mandato ricevuto.
3. Con il sesto motivo di ricorso il Piazza lamenta, ex articolo

360, l^ co.n.3) cod.proc.civ., erronea applicazione
(disapplicazione) degli articoli 1713 primo comma cod.civ.
(obbligo di rendiconto da parte del mandatario) e 2932 cod.civ.,
dal momento che – una volta affermato il mandato fiduciario doveva il giudice di merito constatare l’inadempimento ad esso
della Verdone e, di conseguenza,

“sanzionare in forma specifica

tale inadempimento, emettendo provvedimento ex articolo 2932
cod.civ. nel confronti

della

signora Maria Antonietta Simeone,

oggi unica proprietaria dell’immobile (…); tenuta come tale a far
pervenire in

capo al

dott. Nunzio

Piazza la quota, pari ad un

quarto, della proprietà dell’appartamento (…)” (ric. pag.26).

Nemmeno questa censura può dirsi fondata.
E’ vero che il mandatario ha l’obbligo di ritrasferire
l’immobile al mandante e che, in caso di inadempimento, è
esperibile contro di lui il rimedio di cui all’articolo 2932
cod.civ. (art.1706 cod.civ.); tale affermazione discende dal
principio,

varie volte affermato (Cass. 10633/14; Cass. 5160/12;
11

ma anzi presupponevano – la validità degli atti dispositivi

Ric.n. 4141/11 rg. Ud. del 24 giugno 2014.

Cass. 6296/97), per cui lo strumento di cui alla norma citata è
utilizzabile non solo nell’ipotesi di contratto preliminare cui
non faccia seguito quello definitivo, ma anche in ogni altra
fattispecie dalla quale scaturisca l’obbligazione di prestare il
consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.

che tale norma presuppone – come è ovvio – la validità ed
efficacia dell’atto negoziale integrante l’obbligo alla
prestazione del consenso traslativo; là dove, nel caso di specie,
il giudice di merito ha rilevato non soltanto il mandato, ma anche
la sua nullità ex articolo 1344 cc. Con la conseguenza che
illegittima, oltre che contraddittoria, sarebbe stata proprio una
pronuncia costitutiva di trasferimento, in quanto idonea a far
ottenere al Piazza lo stesso risultato, proibito dalla legge,
perseguito con il mandato privo di effetti in quanto invalido. E
ciò non senza considerare che quest’ultimo aveva comunque ad
oggetto immediato non già l’acquisto dell’alloggio, ma
l’assunzione da parte della Verdone della qualità di socia della
cooperativa.

§ 4. Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso il Piazza lamenta ‘
violazione di legge sotto il profilo che, pur nella denegata
ottica di invalidità del mandato, doveva la corte di appello
riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno ex articolo
2043 cod.civ.;

danno insito nel fatto illecito

rappresentato

dall’appropriazione da parte della Verdone del denaro da lui
conferito per l’acquisto dell’immobile. Inoltre, proprio perché di
12

Si tratta tuttavia di un principio qui non invocabile, posto

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

natura risarcitoria, il suo credito maturava

altresì

interessi e

4

rivalutazione monetaria; accessori da lui richiesti, ma sui quali

.

la corte di appello non si era pronunciata (se non nei limiti
degli interessi legali dalla domanda) così concretando violazione
dell’articolo 112 cod.proc.civ.

negozio in frode alla legge, ma non contrario al buon costume – il
Piazza ha diritto alla ripetizione di quanto corrisposto; ma tale
pretesa gli è stata effettivamente soddisfatta con il
riconoscimento della maggior somma di euro 11.357,77 (sent.pag.4).
Per contro,

non può a lui spettare – né sul piano contrattuale né

su quello extracontrattuale – il risarcimento del danno, data la
sua diretta partecipazione all’illecito elusivo.
E’ indubbio che, venuta meno la causa di acquisizione del
denaro da parte della Verdone, il Piazza abbia titolo per ottenere
la restituzione di quanto da lui conferito nell’operazione; ma
ciò, appunto, in sede di regolazione degli effetti restitutori
tipicamente scaturenti dal negozio invalido e, dunque, a titolo di
indebito oggettivo; non di risarcimento.
°

Senonchè, il regime dell’indebito ex articolo 2033 cod.civ.
prevede la corresponsione dei soli frutti ed interessi dal giorno
del pagamento, ovvero della domanda, a seconda della buona o mala
fede dell’accipiens.

Aspetto che ora si andrà ad affrontare nella

disamina della nona doglianza di ricorso.
§ 5.

Con il nono motivo di ricorso il Piazza lamenta che, pur in

ottica di mera ripetizione dell’indebito oggettivo ex articolo
13

Si tratta di motivi infondati atteso che – vertendosi di

Ric.n. 4141/11 rg.

del 24 giugno 2014.

2033 cod.civ., doveva il giudice di merito riconoscergli gli
interessi dalla data dei singoli pagamenti, non già dalla domanda;
evidente essendo la mala fede nella quale si trovava la Verdone.
Sul punto, la corte di appello (sent.pag.4) ha escluso che
potesse nella specie ritenersi provata la mala fede della Verdone;

“l’interposta non ha mai direttamente percepito le

somme sborsate dei coniugi Piazza, essendo stati i pagamenti da
costoro direttamente eseguiti alla cooperativa o agli

istituti

bancari; inoltre, anche a voler diversamente opinare, doveva
essere l’appellante a fornire la prova in ordine alla
consapevolezza da parte dell’accipiens medesimo dell’inesistenza
di un suo diritto al pagamento ricevuto, e detta prova non può
risolversi nell’apodittica affermazione che ‘la signora Verdone
non poteva non rendersi conto che veniva a fruire senza alcun
titolo delle somme che le figlie ed i generi a più riprese
versavano'”.
Va premesso che in tema di indebito oggettivo, la buona fede
dell’flaccipiens” al momento del pagamento è presunta per regola
generale, sicché grava sul

“solvens”

che faccia richiesta di

ciò perché:

ripetizione dell’indebito, al fine del riconoscimento degli4
interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non
dalla data della domanda, l’onere di dimostrare la malafede del
primo all’atto della ricezione della somma non dovuta (Cass n.
10815 del 08/05/2013; nonché Cass. n. 5330 del 10/03/2005, che ha
affermato lo stesso principio con riguardo altresì alle somme
richieste per maggior danno ex art.1224 cc).
14

Ric.n. 4141/11 rg. – Ud. del 24 giugno 2014.

Orbene, nel caso di specie il giudice di merito

con

valutazione qui incensurabile – ha ritenuto non raggiunta la prova
della malafede della Verdone, non potendo tale stato soggettivo di
per sé desumersi dalla natura in frode alla legge del mandato.
Natura che, ai fini della invalidità contrattuale, rileva nella

Verdone la quale poteva ritenere, prestandosi all’operazione, di
perseguire obiettivi di per sé del tutto leciti e meritevoli di
tutela perché volti a procurare una casa di abitazione ai coniugi
Piazza e, al contempo, a precostituire le condizioni patrimoniali
per attribuire l’immobile alla figlia Maria Antonietta, così da
equiparare la sua posizione a quella della sorella Carmela.
Fermo dunque restando che la prova della mala fede

dell’accipiens non potrebbe reputarsi raggiunta soltanto in forza
della obiettiva ed illecita strumentalità del mandato, non può in
questa sede che prendersi atto della valutazione offerta dal
giudice di merito in ordine al mancato soddisfacimento dell’onere
probatorio da parte dell’attore, che di esso era gravato; e che,
in proposito, si è limitato ad invocare una, niente affatto
scontata, ‘evidenza’.
§ 6.

Con il decimo ed undicesimo motivo di ricorso il Piazza

lamenta insufficiente motivazione e violazione dell’articolo 100
cod.proc.civ. nella parte in cui la sentenza della corte di
appello ha ritenuto l’improcedibilità delle sue domande nei
confronti della co-erede Carmela Simeone, in quanto asseritamente
rinunciante all’eredità della Verdone. Contrariamente a tale
15

sua oggettività; e che ben poteva non essere percepita dalla

Ric.n. 4141/11

Ud. del 24 giugno 2014.

assunto, la Simeone non aveva rinunciato all’eredità, ma aveva
unicamente prestato acquiescenza al prelegato dell’alloggio in
questione, come assegnato alla sorella Maria Antonietta in forza
del testamento olografo della defunta.
La corte di appello (sent.pag.5) ha rilevato che in sede di

giugno 1997 per atto notaio Liguori (atto prodotto da Carmela
Simeone al momento della sua costituzione in giudizio, allorquando
aveva eccepito preliminarmente la carenza tanto della propria
legittimazione passiva, quanto dell’interesse del Piazza ad agire
nei suoi confronti) Carmela Simeone aveva rinunciato

“ad ogni

eccezione e riserva in merito alla disposta assegnazione
dell’appartamento di via Cesare Pavese alla sorella Maria
Antonietta”.
Da tale dichiarazione ha poi tratto convincimento di rinuncia
all’eredità ex art.519 cc; nel senso che questa dichiarazione era
univocamente riferibile alla dismissione di ogni diritto
sull’eredità materna.
Il motivo di ricorso in esame (che non riporta il testamento)
non confuta l’affermazione che la Verdone non fosse proprietaria,
al momento del decesso, di altri beni oltre a quello (l’alloggio
assegnatole dalla cooperativa) fatto oggetto del legato a favore
di Maria Antonietta e della rinuncia di Carmela.
In tale contesto, la valutazione della corte di appello in
ordine alla qualità di ‘chiamata non accettante’ rivestita da

16

pubblicazione del testamento olografo della Verdone, in data 30

Ric.n. 4141/11 rg. Ud. del 24 giugno 2014.

Carmela Simeone si risolve in una delibazione in fatto della
vicenda; con conseguente preclusione di sindacato in questa sede.
§ 7.

Va da ultimo dato conto dell’istanza di cancellazione di

frasi offensive, formulata dalle resistenti alla pagina 16 del
controricorso con riguardo all’affermazione contenuta a pagina 26

occasione dell’attività gestoria affidatale, si sarebbe resa
autrice “di distrazione a scopo personale del denaro erogato dal
mandante”.

Non si ritiene che tale affermazione integri

requisiti della richiesta cancellazione ai sensi dell’articolo 89
cod.proc.civ.. Si tratta infatti di espressione chiaramente
funzionale a sostenere una determinata tesi giuridica, volta ad
attribuire alla convenuta la responsabilità per l’inadempimento
dei patti assunti in ordine alla finale assegnazione dell’immobile
al Piazza.
Deve escludersi, in particolare, che essa abbia ecceduto dai
confini di natura strettamente argomentativa e defensionale;
risultando in definitiva priva – per collocazione, tenore, stretta
pertinenza ai fatti di causa – di una reale ed antigiuridica
intenzionalità offensiva o denigratoria.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio d .
cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM
10 marzo 2014 n.55.
Pqm

La Corte
17

del ricorso del Piazza; affermazione secondo cui la Verdone, in

Ric.n. 4141/11 rg..- Ud. del 24 giugno 2014.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, di cui euro

200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

in data 24 giugno 014.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA