Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18178 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4142/2015 R.G. proposto da:

G.V. c.f. (OMISSIS), G.C.G. c.f.

(OMISSIS), G.T. c.f. (OMISSIS), G.S. – c.f.

(OMISSIS) – M.R. – c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in Matera, alla via della Croce, n. 9, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Auletta, che rappresenta e difende – i primi

quattro – giusta procura speciale a margine del ricorso – la quinta

– giusta procura speciale per notar Disabato del 19.1.2015;

– ricorrenti –

contro

C.R., c.f. (OMISSIS), D.S.L. c.f. (OMISSIS),

D.S.M. c.f. (OMISSIS), D.S.P.M. c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cortina d’Ampezzo, n.

79, presso lo studio dell’avvocato Michele Porcari, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della corte d’appello di Potenza n. 230/2014;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 14 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Stefano Nola, per delega dell’avvocato Michele

Porcari, per i controricorrenti;

Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, del Dott. Luigi

Abete.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con atto in data 18.4.1994 G.V., M.R., G.C.G., G.T. e G.S. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Matera C.R., D.S.L., D.S.M. e D.S.P.M..

Esponevano che erano contitolari della quota dei 1/4 della piena proprietà del fabbricato rurale in agro di (OMISSIS), in catasto al foglio 51, particelle 25 e 68; che i convenuti, contitolari della residua quota di 1/4, occupavano l’intero immobile senza aver titolo alcuno.

Chiedevano che l’adito giudice condannasse i convenuti a rilasciare la quota di loro spettanza.

Costituitisi, C.R., D.S.L., M. e P.M. instavano per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale perchè l’adito giudice acclarasse e desse atto dell’intervenuto acquisto da parte loro per usucapione abbreviata, ex artt. 1159 e 1159 bis c.c., della proprietà dell’intero immobile.

Deducevano tra l’altro che il loro dante causa, D.S.V., aveva acquistato la proprietà dell’intero cespite dall’originaria proprietaria, C.C., con atto stipulato in data 17.9.1968 e che dapprima il loro autore, indi essi aventi causa avevano posseduto il fabbricato nella sua interezza sin dall’anno dell’acquisto.

Con sentenza n. 540/2004 il tribunale adito accoglieva la domanda degli attori e rigettava l’esperita riconvenzionale.

Interponevano appello C.R., D.S.L., M. e P.M..

Resistevano M.R., G.V., C.G., T. e S..

Con sentenza n. 230/2014 la corte d’appello di Potenza, in accoglimento del gravame, accoglieva la riconvenzionale esperita dagli appellanti in prime cure e, per l’effetto, dichiarava l’intervenuto acquisto da parte loro per usucapione della proprietà dell’intero fabbricato rurale in agro di (OMISSIS) in catasto al foglio 51, particelle 25 e 68, rigettava la domanda esperita in prime cure dagli appellati e li condannava alle spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso M.R., G.V., C.G., T. e S.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

C.R., D.S.L., M. e P.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c..

Adducono che la corte di merito ha dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione ordinaria della proprietà dell’intero cespite immobiliare da parte degli originari convenuti, “non considerando le dichiarazioni di ben tre testi indicati dagli odierni ricorrenti” (così ricorso, pag. 14); e ciò quantunque per nulla la corte abbia dubitato della loro credibilità ed attendibilità evidentemente reputandoli genuini.

Adducono che la disponibilità dei locali da parte di essi ricorrenti per un tempo lungo ben 18 anni importa inevitabilmente che le controparti non hanno posseduto uti dominus il cespite per cui è controversia; che in ogni caso il tempo trascorso tra l’atto stipulato in data 17.9.1968 ed il 1970, “data iniziale cui riconducono le testimonianze raccolte dinanzi al Tribunale e che riportano ad una disponibilità in termini di proprietà e possesso” (così ricorso, pag. 15), è di appena due anni, certamente inidonei a far usucapire alcunchè; che “dal 1988 (periodo finale cui riconducono le testimonianze raccolte) al 1994 (epoca cui risale l’atto di citazione) ancora una volta non può essersi compiuto alcun periodo idoneo al perfezionamento di qualunque specie di usucapione (nè ventennale, nè quindicennale, nè decennale)” (così ricorso, pag. 16).

Adducono infine che la corte distrettuale, in dipendenza dell’atto di divisione risalente al 15.10.1933 intercorso tra C.C. e G., originarie proprietarie, riconosce che alcuni locali fossero di proprietà altrui, sicchè è evidente che quei locali ed a maggior ragione il secondo fabbricato “non avessero più la funzione di pertinenza (…) e che quindi avessero, con la divisione, acquisito comunque la qualità di beni principali” (così ricorso, pag. 17); che la corte potentina ha adoperato erroneamente a supporto della assunta decisione “un dato completamente travisato, ossia una sostenuta non conoscenza dei beni da parte degli appellati, per aver addotto: … erroneamente una communio pro indiviso…” (così ricorso, pag. 18).

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto respinto.

Si rappresenta innanzitutto che il motivo si specifica e si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre tener conto, da un lato, che i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“i dati che emergono dal giudizio (…) evidenziano che nel periodo tra il 1970 ed il 1988 (…) il possesso di quei beni certamente non era in capo ai sigg. C. – D.S. così ricorso, pag. 15; “appare inconferente la domanda presentata nel 1988 per il contributo L. n. 219 del 1981, perchè, anche a considerare questa una manifestazione di possesso (in ogni caso mai di buona fede), ancora una volta la citazione introduttiva del giudizio (…) arriva appena 6 anni dopo, nel 19941 così ricorso, pag. 16).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Si rappresenta altresì che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il complessivo tenore delle risultanze istruttorie, segnatamente delle dichiarazioni testimoniali e non già limitarsi a riportare singoli stralci delle dichiarazioni rese dai testi T.A., P.G. e S.G..

E ciò tanto più chè, in dipendenza – tra l’altro – degli esiti delle testimonianze, la corte lucana ha reputato “più lineare e verosimile una ricostruzione dei fatti che veda i C. – D.S. possessori in modo ininterrotto, quali eredi di D.S.V., e ciò sin dall’acquisto effettuato da quest’ultimo nel 1968” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Si rappresenta comunque che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e coerente sul piano logico-formale.

Si segnala in particolare il passaggio con cui la corte d’appello dà inizio alla disamina del secondo motivo di gravame; più esattamente la corte dà atto testualmente: “che gli appellanti fossero in possesso degli immobili, per intero, (…) è (…) dichiarato dagli stessi attori, anzi ciò costituisce il presupposto della domanda da loro proposta nell’aprile 94″ (così sentenza d’appello, pag. 5).

Si rappresenta in ogni caso ed a rigore che con il motivo addotto i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (la corte d’appello -ha ritenuto di dichiarare l’intervenuta usucapione ordinaria in favore degli appellanti, non considerando le dichiarazioni di ben tre testi indicati dagli odierni ricorrenti”: così ricorso, pag. 14).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta infine che la motivazione è inappuntabile tanto più nel segno dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Da ultimo, va debitamente posto in risalto che i ricorrenti non hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 e, dunque, non hanno controdedotto alla relazione predisposta a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 3.2.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, u.V., M.R., G.C.G., G.T. e G.S., a rimborsare ai controricorrenti, C.S., D.S.L., D.S.M. e D.S.P.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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