Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18178 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

SESIT PUGLIA SPA, già appartenente al “Gruppo Intesa”, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof.

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2006 del TRIBUNALE di BARI, Seconda

Sezione Civile, emessa il 28/03/2006, depositata il 20/04/2006;

R.G.N. 6104/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Francesco Vincenzo PAPADIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 aprile 2006 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’opposizione a precetto proposta da SESIT PUGLIA s.p.a., quantificando in Euro 456,79 l’importo che l’avvocato D.C. aveva diritto di ripetere dall’opponente per spese processuali, diritti e onorari.

In motivazione il giudicante, premesso che la cognizione dell’opposizione proposta da SESIT PUGLIA s.p.a. spettava al giudice dell’esecuzione, essendo con essa contestata la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, ex art. 617 cod. proc. civ., ha ricalcolato le somme dovute al difensore quantificandole in complessivi Euro 456,79, di cui Euro 250,00, già liquidati dal Giudice di Pace, ed Euro 206,79 per spese e diritti di precetto successivi.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.C. F., articolando due motivi, con pedissequi quesiti. Ha resistito con controricorso E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI s.p.a., subentrata a SESIT PUGLIA s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 17, 615, 616 e 617 cod. proc. civ., contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere il giudice di merito qualificato il mezzo proposto come opposizione agli atti esecutivi, in ragione della sua attinenza alla sola regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. Sostiene invece l’impugnante che i motivi di opposizione, in quanto volti a contestare il precetto sotto il profilo che con esso era stato intimato il pagamento di somme non dovute perchè non previste dalla tariffa professionale o non corrispondenti al valore della controversia, costituiva un’ipotesi tipica di opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., di guisa che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, ratione valoris, a conoscere la controversia, rimettendo gli atti al Giudice di Pace.

1.2 Col secondo mezzo deduce mancanza e/o insufficienza della motivazione, per non avere il Tribunale in alcun modo esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per quantificare in Euro 546,76 l’importo dovutogli.

2 Merita preliminarmente evidenziare che il mezzo esperibile avverso la sentenza che ha deciso l’opposizione proposta da SESIT Puglia s.p.a. era, in ogni caso, il ricorso per cassazione, avendo l’art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 52, esteso il regime della inimpugnabilità, già sancito per le sentenze pronunciate sulle opposizioni agli atti esecutivi, alle sentenze rese sulle opposizioni alla esecuzione, con norma soppressa dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, a decorrere dal 4 luglio 2009, ma applicabile, ratione temporis, alla pronuncia del Tribunale di Bari, oggetto del presente ricorso.

3 Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha certamente ragione quando insiste sulla erroneità della qualificazione della proposta opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi, piuttosto che come opposizione alla esecuzione.

Sta di fatto, invero, che, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi risiede in ciò: che, con la prima, si contesta l’an dell’esecuzione, e cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell’esecuzione per espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva.

In tale prospettiva questa Corte ha ripetutamente affermato che l’opposizione a precetto con la quale la parte deduca che una tra le somme chieste in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all’esecuzione, in quanto con essa si contesta, sia pure entro tali limiti, il diritto dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e quindi sollevando una questione che concerne il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione inadempiuta (confr. Cass. civ., agosto 2005, n. 16262; Cass. civ., 20 maggio 2003, n. 7886; Cass. civ., 25 novembre 2002, n. 16569).

3 E tuttavia la correttezza di tali rilievi non basta all’accoglimento del primo motivo.

Il particolare rigore che accompagna il rilievo dell’incompetenza (via via radicalizzatosi nel corso degli anni, attraverso le successive manipolazioni dell’art. 38 cod. proc. civ., attuate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, e ora dalla L. 18 giugno 2009, comporta che l’impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore debba essere accompagnata, oltre che dall’illustrazione del vizio, dalla deduzione della tempestiva proposizione dell’eccezione stessa da parte del convenuto, con la chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, nonchè dal suo mantenimento, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che, è bene ricordarlo, lo stesso giudice ha il potere di rilevare d’ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione e, nel sistema attualmente vigente, non oltre quella di cui all’art. 183 (confr. Cass. civ. 18 marzo 2009, n. 6579; Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4007).

4 Deriva da tanto che il ricorrente aveva l’onere, rimasto affatto inadempiuto, di allegare tutte le predette circostanze: e cioè di avere tempestivamente e chiaramente sollevato l’eccezione, di averla illustrata e di avervi insistito nelle conclusioni, e ciò tanto più che nella sentenza impugnata si da atto della sola contestazione del convenuto in ordine alla qualificazione della opposizione e della dedotta competenza del giudice dell’esecuzione conoscerla, senza alcun riferimento a una pretesa incompetenza del giudice adito per ragioni di valore.

5 Insussistenti sono altresì i denunciati vizi motivazionali. Alla quantificazione in Euro 456,79 delle somme spettanti al difensore il giudice a quo è pervenuto attraverso calcoli estremamente puntigliosi, all’uopo precisando che andava fatto riferimento allo scaglione di valore fino a Euro 600,00; esplicitando quindi le ragioni per le quali nulla poteva essere riconosciuto a titolo di vacazione; di consultazione con il cliente, di corrispondenza informativa, di posizione ed archivio, e infine di interessi, e chiarendo inoltre che la voce disamina andava riconosciuta solo per il titolo esecutivo, il dispositivo di sentenza, la sentenza definitiva e la relata di notifica del precetto.

A fronte di una così dettagliata esposizione dei motivi della scelta decisoria adottata, le contestazioni del ricorrente sono anzitutto aspecifiche, posto che esse si sostanziano nell’assunto, puramente assertivo, che le spettanze del difensore andavano diversamente quantificate.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La natura della controversia consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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