Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18178 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19446/2014 r.g. proposto da:

IL GIARDINO s.r.l., unipersonale in liquidazione (p. iva (OMISSIS)),

con sede in Civitanova Marche (MC), alla piazza della libertà n.

21, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore

M.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta

in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni Galeota, con il quale

elettivamente domicilia in Roma, alla via Teulada n. 38/A, presso lo

studio dell’Avvocato Giovanni Mechelli;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (p. iva (OMISSIS)), già

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Dott. C.S..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO depositato il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Giardino s.r.l. unipersonale, in liquidazione, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Fermo del 16 maggio/24 giugno 2014 reiettivo della sua opposizione, L. Fall., ex art. 98, avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) del credito di Euro 25.110,00, in chirografo, invocato quale importo necessario per la eliminazione dei vizi delle opere eseguite da quest’ultima società, in bonis, nell’ambito di contratti di appalto stipulati con la prima. La curatela fallimentare non ha spiegato difese in questa sede.

1.1. In particolare, il predetto tribunale, premettendo che “…le domande e le eccezioni reciprocamente formulate devono essere esaminate, per economia processuale, limitatamente alla questione dell’ammissibilità, o meno, del credito vantato dall’opponente…” (cfr. pag. 2 del citato decreto), ritenne: i) sussistente il credito di Euro 25.110,00 preteso da Il Giardino s.r.l., ma ne dispose la compensazione fino alla concorrenza di Euro 24.780,00, quale controcredito per migliorie invocato (per complessivi Euro 59.732,00) dalla curatela e, secondo quel giudice, riconosciuto, in tale minore importo, dalla controparte; ii) non provato il corrispondente avvenuto pagamento quanto al residuo di Euro 330,00, così da considerarlo ricompreso nell’eccezione di compensazione con il suddetto maggiore importo di Euro 59.732,00 dedotto dalla curatela; iii) quanto alle ulteriori domande formulate in via subordinata, che, “stante l’oggetto limitato all’accertamento dell’ammissibilità del credito, queste domande sono inammissibili per la parte che ne esorbita e sono assorbite per la parte in cui si pongono quale reiterazione della domanda di ammissione dello stesso credito” (cfr. pag. 4 del medesimo provvedimento).

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato e/o contraddittorietà della motivazione”, ascrivendosi al tribunale marchigiano di aver riconosciuto il controcredito opposto in compensazione dalla curatela omettendo di valutare la domanda, ivi formulata dall’opponente, di inadempimento della fallita, nonchè le eccezioni sollevate dalla medesima opponente quanto a detto inadempimento, all’esistenza di penali contrattuali già maturate, alla mancata esistenza di un accordo per migliorie e/o lavori extra contratto, così statuendo su un fatto estintivo/modificativo del suo credito senza accertarne la liquidità e certezza, nè l’esistenza di un ulteriore controcredito eccepito, per le suddette causali, dalla Il Giardino s.r.l.;

II) “Violazione della L. Fall., artt. 99 e 56, nonchè art. 1243 c.c., e/o contraddittorietà della motivazione”, insistendosi nell’affermazione che le eccezioni promosse dall’opponente, quanto all’inadempimento della fallita, al ritardo di quest’ultima nella consegna delle unità abitative, all’esistenza di ulteriori crediti verso la stessa aventi origine dai contratti di appalto intercorsi tra le parti dovevano costituire oggetto del giudizio L. Fall., ex art. 99 ai fini dell’accertamento dell’esistenza del credito per vizi e difetti delle opere. Si assume che il giudice di merito avrebbe dovuto “valutare l’esistenza del credito dell’opponente, esaminate le reciproche eccezioni nell’ottica di procedere all’accertamento di dare ed avere che si verifica quando i contrapposti rapporti creditizi derivino dal contratto esistente tra le parti e dallo scioglimento di esso, operando anche in sede di opposizione allo stato passivo la ratio di impedire che il debitore/creditore si trovi a dover soddisfare per intero il proprio debito ed a subire la tacitazione del suo credito in moneta fallimentare” (cfr. pag. 7-8 del ricorso);

III) “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o contraddittorietà della motivazione”, censurandosi l’omessa valutazione complessiva dell’esito delle prove documentali offerte dalle parti, essendosi limitato il tribunale ad individuare, nella documentazione in atti, eventuali riconoscimenti o rinunce ai rispettivi diritti di credito sottoposti al suo accertamento;

IV) “Violazione del principio di difesa e del contraddittorio in tema di prove e/o contraddittorietà/omissione della motivazione”, criticandosi il decreto impugnato laddove aveva completamente omesso di motivare il rigetto delle istanze istruttore della opponente, procedendo direttamente alla decisione oggi impugnata. Si rappresenta, inoltre, che il tribunale aveva ritenuto inopponibili alla curatela le quietanze relative ai pagamenti in contanti senza, però, avvedersi che il rilievo di ufficio di una siffatta eccezione impone al giudice di darne comunicazione alle parti per eventuali osservazioni o richieste, essendo la decisione di merito subordinata a tale adempimento.

3. I primi tre motivi sono scrutinabili congiuntamente, ruotando tutti, sostanzialmente, intorno alla questione del mancato esame, da parte del tribunale, al fine della valutazione del preteso credito per migliorie ivi eccepito in compensazione dalla curatela fallimentare, della domanda di accertamento di avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento e/o della eccezione di inadempimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) come desumibili dal tenore dell’atto di opposizione della Il Giardino s.r.l.. Essi si rivelano fondati, nei limiti di seguito esposti, con conseguente assorbimento del quarto motivo.

3.1. Va subito rimarcato che l’accertamento contenuto nel decreto impugnato, quanto alla esistenza ed alla entità (Euro 25.110,00) del credito ivi invocato dalla opponente, corrispondente all’importo necessario per la eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla (OMISSIS) s.r.l. in bonis nell’ambito dei contratti di appalto stipulati con la prima, deve ormai considerarsi definitivo, non essendo stato impugnato dalla curatela fallimentare rimasta, in questa sede, solo intimata.

3.2. L’oggetto della lite è, dunque, ristretto alla statuizione del Tribunale di Fermo in ordine al controcredito ivi eccepito in compensazione dalla curatela medesima: quel giudice lo ha ritenuto sussistente, così giungendo al complessivo rigetto dell’opposizione per le ragioni di cui si è già precedentemente detto al p. 1.1.

3.3. L’odierna ricorrente prospetta, con le formulate doglianze, l’omesso esame, da parte di giudice di merito, al fine della valutazione di detto credito, della domanda di accertamento di avvenuta risoluzione contrattuale e/o della eccezione di inadempimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) dalla prima prospettate nel proprio ricorso L. Fall., ex art. 98.

3.4. La natura di error in procedendo del vizio denunciato con il primo dei formulati motivi permette l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (cfr. Cass. n. 20716 del 2018).

3.4.1. L’esame del ricorso L. Fall., ex art. 98 della Il Giardino s.r.l. consente agevolmente di accertare che, in quella sede, si era ampiamente argomentato (cfr. pag. 8 e ss.) in ordine al dedotto inadempimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) in bonis a quanto da essa dovuto in ordine ai contratti di appalto stipulato con la prima. Nelle conclusioni di quell’atto, inoltre, era stata domandata l’ammissione al passivo della somma di Euro 25.110,00 quale corrispondente risarcimento dei danni, altresì chiedendosi di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti predetti alla stregua della clausola risolutiva espressa in essi contenuta, o, in subordine, di dichiararsi la loro risoluzione per grave inadempimento della controparte. Richieste, poi, ribadite nella successiva memoria autorizzata depositata dalla opponente il 20 settembre 2012, nella quale, peraltro, quest’ultima aveva contestato la fondatezza e l’ammissibilità dell’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela, nella propria memoria difensiva L. Fall., ex art. 99, comma 7, del 22 giugno 2012, con riguardo all’ivi descritto credito per migliorie. In particolare, nella suddetta sua memoria, l’odierna ricorrente aveva negato l’esistenza di qualsivoglia credito per migliorie della controparte, assumendo anche di vantare ulteriori crediti verso la fallita derivanti dalle penali per la ritardata consegna dei lavori.

3.4.2. In un siffatto complessivo contesto di reciproche allegazioni, dunque, il tribunale a quo, nello statuire sul credito per migliorie invocato in compensazione dalla curatela, avrebbe dovuto certamente tenere conto quanto meno dell’eccezione di inadempimento contrattuale comunque rinvenibile nei riportati scritti dell’opponente.

3.4.2.1. Del resto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 25584 del 2018; Cass. n. 18705 del 2016; Cass. n. 3373 del 2010; Cass., SU, n. 13533 del 2001), in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, al creditore spetta solo provare la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

3.4.2.2. In particolare, il preteso creditore (nella specie, la Il Giardino s.r.l.) che proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito del quale aveva chiesto l’ammissione, è onerato della prova dell’esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c.: nessun dubbio può sorgere sull’adempimento di tale onere da parte della odierna ricorrente, come agevolmente emerge dalla lettura del decreto del tribunale fermano (peraltro da considerarsi, in parte qua, definitivo in assenza di sua specifica impugnazione ad opera della curatela qui rimasta solo intimata).

3.4.2.3. Una volta, poi, che il fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria predetta, aveva sollevato la descritta eccezione di compensazione con riguardo ad un preteso controcredito della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.), nascente dai medesimi contratti di appalto, il dedotto inadempimento contrattuale di quest’ultima prospettato dalla opponente (nel ricorso L. Fall., ex art. 98 e nella successiva memoria autorizzata del 20 settembre 2012, da intendersi quale prima difesa successiva all’avvenuta costituzione, nel giudizio L. Fall., ex art. 98, della curatela), configurabile almeno come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avrebbe dovuto imporre un riparto degli oneri probatori secondo le regole in precedenza richiamate, le quali si riassumono nel principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore (la curatela fallimentare in relazione all’invocato credito per migliorie) che agisca per l’adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto (la Il Giardino s.r.l. con riguardo al medesimo credito per migliorie) si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. In altri termini, ancor prima di quantificare il preteso credito per migliorie invocato dalla curatela, se ne sarebbe dovuta verificare l’esistenza anche alla stregua delle argomentazioni e contestazioni tutte mosse sul punto dalla opponente.

3.5. Il Tribunale di Fermo, invece, nel sancire che “…le domande e le eccezioni reciprocamente formulate devono essere esaminate, per economia processuale, limitatamente alla questione dell’ammissibilità, o meno, del credito vantato dall’opponente…” (cfr. pag. 2 del citato decreto), ha evidentemente omesso di prendere in esame, con riferimento al credito opposto in compensazione dalla curatela, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. come complessivamente desumibile dall’intero tenore letterale delle difese della società ivi opponente, che chiaramente prospettavano (basti pensare al solo riferimento alle circostanze fattuali descritte con riferimento alle penali per il ritardo nella consegna delle opere, benchè il corrispondente credito non sia stato oggetto della domanda L. Fall., ex art. 93) un inadempimento della controparte che avrebbe imposto, a quest’ultima, di fornire la prova, invece totalmente mancata (anzi, addirittura logicamente da escludersi, se si considera che il credito della opponente accertato dal tribunale aveva chiara natura risarcitoria per inadempimento della (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l.), del proprio corretto adempimento contrattuale.

5. In definitiva, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento del quarto, ed il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiarandone assorbito il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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