Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18177 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18177 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4281-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DELLA VOLPE GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 10/47/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/11/2009,
depositata il 29/01/2010;

Data pubblicazione: 26/07/2013

r

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze ricorrono contro il sig.
Giuseppe Della Volpe per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato tre avvisi
di accertamento emessi con riferimento all’anno di imposta 1999, rispettivamente, per IVAIRAP-IRPEF, per addizionali comunali e per addizionali regionali; avvisi fondati
sull’applicazione, ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lett. d), DPR 600/73, dei paramenti
di cui al DPCM 26.1.96 e al DPCM 22.3.97.
Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge,
in relazione all’articolo 3, commi 181 e segg., 1. 549/05, all’articolo 10 1. 146/98, all’ articolo
39, primo comma, lett. d), DPR 600/73, all’articolo 54, secondo comma, DPR 633/72 2697
cc, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che i parametri
non costituiscono prove presuntive di reddito, senza considerare l’efficacia probatoria che a
tali parametri deve riconoscersi nel caso in cui, come nella specie, il contribuente si sia
sottratto al contraddittorio all’uopo instaurato dall’Amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa/insufficiente motivazione ex
art. 360 n. 5 cpc in ordine alla circostanza della mancata presentazione del contribuente
all’appuntamento fissato per lo svolgimento del contraddittorio.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
I due mezzi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi, e la
complessiva doglianza va giudicata fondata.
In effetti alla pag. 6, penultimo capoverso, del ricorso per cassazione la difesa erariale precisa,
in osservanza dell’onere di autosufficienza, che nel proprio atto di appello l’Ufficio si era
doluto del fatto che la Commissione Tributaria Provinciale non avesse tenuto conto della
circostanza, dedotta nelle controdeduzioni prodotte dall’Ufficio in primo grado, che esso
Ufficio, “al fine di verificare le ragioni dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli
parametrici” aveva invitato il contribuente al contraddittorio, ma che tale contraddittorio non
si era potuto instaurare per la mancata presentazione del contribuente stesso.
Nella sentenza gravata non si dà alcun conto della circostanza che il contribuente si sarebbe
sottratto al contraddittorio provocato dall’Ufficio sulle ragioni dello scostamento tra i redditi
dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dei parametri, nemmeno per negarne la veridicità
storica o per escluderne la concludenza; in tal modo, la Commissione Tributaria Regionale è

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ei

incorsa, per un verso, nel vizio di motivazione denunciato col secondo mezzo di ricorso, non
avendo motivato su una circostanza di fatto dedotta nell’atto di appello e potenzialmente
decisiva, e, per altro verso, nel vizio di violazione di legge denunciato col primo mezzo di
ricorso, non essendosi attenuta al principio affermato con la sentenza n. 26635/09 delle
Sezioni Unite di questa Corte, per il quale, ove il contribuente non abbia risposto all’invito al
contraddittorio in sede amministrativa, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base
dell’applicazione dei parametri – dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio

insufficientemente motivata una sentenza che ometta di) valutare, nel quadro probatorio, la
mancata risposta all’invito.
Si propone quindi l’accoglimento del ricorso alla cassazione con rinvio della sentenza
gravata…>>

che il contribuente non si è costituito;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che, in particolare, la sentenza gravata né motiva sulla circostanza, dedotta
dall’Ufficio in sede di merito, che il contribuente si sarebbe sottratto al
contraddittorio amministrativo, né illustra le ragioni e le prove che il
contribuente avrebbe dedotto per contestare in giudizio l’ applicabilità, nella
fattispecie, dei parametri da lui non contestati in sede di contraddittorio
amministrativo;
che, pertanto,

la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla

Commissione Tributaria Regionale della Campania, che accerterà se il
contribuente sia stato invitato e si sia sottratto al contraddittorio
amministrativo e, in tal caso, motiverà sulle prove da questi addotte in giudizio
per contestare l’ applicabilità, nella fattispecie, dei parametri utilizzati
nell’accertamento impugnato.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria

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con il contribuente, nonostante il rituale invito – ed il giudice può (con la conseguenza che è

Regionale della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

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