Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18177 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2780/2015 R.G. proposto da:

P.F. – c.f. (OMISSIS) – P.S. –

(OMISSIS) – P.C. – c.f. (OMISSIS) – P.M. –

c.f. (OMISSIS) – (quali eredi di M.R.), rappresentati e

difesi giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Vito Bellia ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Flaminia,

n. 109, presso lo studio dell’avvocato Biagio Bortolone;

– ricorrenti –

contro

M.G. – c.f. (OMISSIS), M.C.L. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Di Novella,

n. 22, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gitto, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della corte d’appello di Catania n. 990 dei

12.6/8.7.2014;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 14 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Biagio Bortolone, per delega dell’avvocato Vito

Bellia, per i ricorrenti;

Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, del Dott. Luigi

Abete.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con atto notificato l’8.5.2002 M.G. e M.C.L. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Catania M.R..

Deducevano che con preliminare siglato in data 26.5.2001 M.G. aveva promesso di acquistare e la convenuta aveva promesso di vendergli un appartamento in (OMISSIS), per il prezzo di Lire 60.000.000; che, versato l’importo di Lire 10.000.000 a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare, si era pattuito che il residuo ammontare sarebbe stato corrisposto alla stipula del definitivo; che, invitata innanzi al notaio, la convenuta si era ingiustificatamente rifiutata di addivenire alla stipula dell’atto pubblico.

Chiedevano quindi, attesa la incondizionata loro disponibilità al versamento del prezzo, che fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., a vantaggio di M.C.L. all’uopo nominata da padre beneficiaria dell’atto.

Costituitasi a mezzo del suo procuratore generale, P.C., M.R. instava per il rigetto dell’avversa domanda ed esperiva domanda riconvenzionale.

In particolare disconosceva le sottoscrizioni che a suo nome figuravano apposte nel testo del preliminare, puntualizzando che i postumi di un ictus che l’aveva colpita nel 1995, le impedivano l’uso del braccio destro.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica con sentenza n. 1197/2008 il giudice adito accoglieva integralmente la domanda attorea, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la convenuta alle spese di lite.

Interponeva appello, a mezzo del suo procuratore generale, M.R..

Resistevano M.G. e C.L..

Chiamato a chiarimenti il consulente officiato in prime cure, all’esito, con sentenza n. 990 dei 12.6/8.7.2014, la corte d’appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava, tra l’altro, la corte di merito che, alla stregua dei chiarimenti all’uopo resi, l’ausiliario aveva “con argomenti che appaiono pertinenti ed ampiamente satisfattivi (sì da non ritenersi necessario procedere alla sollecitata c.t.u. collegiale) (…) confermato il precedente esito peritale e, dunque, l’autenticità delle due sottoscrizioni apposte nel preliminare a nome M.R.” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Con ordinanza in data 16.7.2014 la corte di Catania faceva luogo alla correzione della sentenza n. 990/2014, nel senso che nell’intestazione, ove era indicato quale componente del collegio il Dottor E.M., doveva leggersi la Dottoressa L.G..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.F., P.S., P.C. e P.M., quali eredi di M.R.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

M.G. e M.C.L. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 191 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” (così ricorso, pag. 7).

Adducono che il consulente tecnico, in sede di chiarimenti, “anzichè rispondere agli specifici rilievi mossi alla sua relazione peritale, si è limitato a confermare la sua relazione in modo assertivo ed autoreferenziale senza sforzarsi di rispondere alle contestazioni e alle obiezioni mosse al suo modo di procedere ed alle sue errate conclusioni” (così ricorso, pag. 7); che la corte d’appello “ha stabilito, nonostante l’espressa richiesta di parte appellante di affidare l’incarico ad altro perito o ad un collegio di periti, (…) di richiamare il precedente perito che (…) non ha fatto altro che confermare la sua precedente perizia” (così ricorso, pagg. 7 – 8).

Adducono che “il confronto poi con le scritture di comparazione autorizzate evidenzia, contrariamente a quanto riferito dal c.t.u. ed erroneamente fatto proprio dalla Corte, notevoli differenze” (così ricorso, pag. 9); che “i pochi punti di analogia esistenti tra le firme apocrife e quelle vere, che certamente esistono, (…) appaiono in realtà irrilevanti” (così ricorso, pag. 10).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 – ex art. 360, n. 4 – omessa applicazione del principio di non contestazione” (così ricorso, pag. 10).

Adducono che gli aspetti peculiari della vicenda contenziosa, ovvero che si controverte in ordine alla “sottoscrizione attribuita ad una signora ottantenne, di bassa scolarità, già colpita nel 1991 da ictus con menomazione dell’uso del braccio destro, in un preliminare in cui viene ceduta la proprietà di un immobile ad un prezzo assolutamente vile, pari ad un terzo del suo valore di mercato” (così ricorso, pag. 10), “non sono stati oggetto di contestazione da parte degli appellati e pertanto avrebbero dovuto trovare posto nella ricostruzione operata dalla Corte” (così ricorso, pag. 11); che, per giunta, “nel 1998 M.R. è stata riconosciuta invalida al 100%” (così ricorso, pag. 11).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 288 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, error in procedendo, difetto di contraddittorio” (così ricorso, pag. 12).

Adducono che la correzione dell’errore materiale autonomamente disposta dalla corte distrettuale senza alcuna istanza di parte e senza la previa instaurazione del contraddittorio “contraddice espressamente l’applicazione del procedimento dettato per la correzione degli errori materiali delle sentenze così come previsto dall’art. 288 c.p.c. (così ricorso, pag. 12).

Destituita di fondamento è l’eccezione preliminare dei controricorrenti “per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti” (cfr., controricorso, pagg. 6 e ss.).

Invero, risultano acquisiti agli atti certificato del 19.1.2015 del comune di Catania attestante la morte di M.R. in data 7.11.2010 nonchè dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 16.1.2015 a firma di P.C. attestante che M.R. è deceduta in (OMISSIS) senza testamento e suoi unici eredi sono i figli – ricorrenti in questa sede – P.F., P.S., P.C. e P.M..

Ciascuno dei tre motivi addotti è manifestamente infondato.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; se ne giustifica, pertanto, la disamina congiunta.

Si rappresenta innanzitutto che ambedue i motivi si specificano e si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“contrariamente a guanto sostenuto dalla Corte anche visivamente le due stesse firme apposte nello stesso documento impugnato (…) appaiono diverse”: così ricorso, pag. 9; “tutti i fatti e le circostanze sopra riferiti (…) avrebbero dovuto trovare posto nella ricostruzione operata dalla Corte che ha invece omesso di farlo”: così ricorso, pag. 11).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Si rappresenta altresì che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio unitamente ai chiarimenti resi in seconde cure dall’officiato ausiliario, il testo della relazione di consulenza tecnica di parte e, comunque, il tenore degli asseriti “specifici rilievi mossi alla (…) relazione peritale” (così ricorso, pag. 7).

Si rappresenta inoltre che la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. sez. lav. 6.5.2002, n. 6423; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità).

Si rappresenta ancora che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (“sulla scorta di tali doglianze e degli specifici rilievi mossi alla c.t.u., la corte ha disposto il richiamo del consulente di primo grado per chiarimenti e questi ha depositato la relativa relazione nella quale, compiutamente e con argomenti che appaiono pertinenti ed ampiamente satisfattivi (…) ha confermato il precedente esito peritale”: così sentenza d’appello, pag. 3), esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte; in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 9.1.2009, n. 282).

Si rappresenta ulteriormente che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di dispone addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

Si rappresenta comunque che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e coerente sul piano logico-formale.

Si rappresenta in ogni caso ed a rigore che con i motivi addotti i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“non si può non tener conto del contesto complessivo in cui tale scrittura è venuta inopinatamente alla luce”: così ricorso, pag. 11; “appare evidente che con questo insieme di esiti invalidanti, la dichiarazione del c.t.u. di cui alla pag. 20 della sua relazione, poi citata dal decidente nella sentenza, (…) si dimostra quantomeno incauta e certamente inattendibile (…)”: così ricorso, pag. 11).

I motivi dunque involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi de quibus pertanto si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta infine che la motivazione è inappuntabile tanto più nel segno dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c. (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Si evidenzia che col terzo motivo di ricorso i ricorrenti propriamente censurano il provvedimento con cui la corte territoriale ha fatto luogo alla correzione della sentenza n. 990/2014.

In questi termini è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 c.p.c. e segg., è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento de quo, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (cfr. Cass. sez. un. 12.3.2004, n. 5165; cfr. Cass. 5.5.3004, n. 8543, secondo cui il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall’art. 288 c.p.c., comma 4, è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione).

Va da ultimo debitamente posto in risalto che, benchè comparsi all’udienza in camera di consiglio, i ricorrenti non hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, ed, in ogni caso, nulla di specifico e puntuale hanno controdedotto alla relazione predisposta a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 17.1.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, P.F., P.S., P.C. e P.M., a rimborsare ai controricorrenti, M.G. e M.C.L., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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