Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18176 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3211-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
BRACCIANI EMANUELA ANTONIA BRCMLN68A5317205G,
virrui) v-,30JE -uo
elettivamente domiciliata in ROMA, !VIALE ANGELICO, 249f presso
hottE; km.:0 gis‘L-r% nro

lo studio dell’avvocato IDE PRIAMO FABIO), rappresentata e difesa
dall’avvocato ORLANDO MAURIZIO, giusta delega a margine del
controricorso;

controricorrente

Data pubblicazione: 26/07/2013

avverso la sentenza n. 159/45/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 12.10.09, depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

delega avv. Maurizio Orlando) che ha chiesto la cessazione della
materia del contendere.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Emanuela Antonia Bracciani
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, confermando la pronuncia di primo grado, ha
annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha revocato le
agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (riliquidando
conseguentemente l’imposta di registro) sull’acquisto di un appartamento in
un comune nel quale la contribuente non aveva tempestivamente trasferito la
propria residenza.
La contribuente si è costituita con controricorso.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la

causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 13.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 15.1.13 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Lodi dava atto
della regolare definizione della lite, su istanza della contribuente, ex art. 39,
comma 12, d. 1.98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in

Ric. 2011 n. 03211 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Martino (per

cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a

legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

domanda del contribuente ai sensi del!’ articolo 39, comma 12, del decreto

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