Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2565/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RUGGERO DI

SICILIA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12025/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

23/05/2014, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Sig. M.F. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 30 maggio 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 22525 del 2011, di rigetto dell’opposizione avverso ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, commi 2 e 8, per sosta irregolare del veicolo Ford WAG JD3 F6 targato (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), alle ore 11.10, in (OMISSIS);

che l’intimata Prefettura di Roma non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che preliminarmente si rileva che non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai fini della notifica del ricorso a mezzo posta;

che in mancanza di prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso, quest’ultimo è inammissibile (ex Cass., sez. 6-2, sentenza n. 4891 del 2015);

che non si fa luogo a pronuncia sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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