Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 10/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18176 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29076-2016 proposto da:
FAVALE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
NICOLA SASSANI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1855

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

P.I.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

25/B,

elettivamente domiciliata in

presso

ROMA,

VIA PO

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI,

Data pubblicazione: 10/07/2018

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO SANTORI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4856/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2016 R.G.N.
930/2016;

udienza del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI;
udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI.

v

vz

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 2907616

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.3.16, il Tribunale di Roma respinse l’opposizione
proposta dall’avv. Paolo Favale, dirigente responsabile dell’unità
organizzativa ‘Affari societari e legislativi’ della RAI, avverso l’ordinanza
con cui il medesimo Tribunale aveva respinto il suo ricorso diretto alla
declaratoria di nullità dei licenziamenti intimatigli dalla RAI s.p.a. il

all’ufficio legale della RAI della nuova legge professionale n. 247\12 e
del Regolamento degli uffici legali di enti pubblici, utilizzando notizie
riservate e diffondendo, o contribuendo a diffondere, tale documento,
poi pervenuto al giornalista di ‘Libero’ Enrico Paoli) ed il 9.9.14 (per
aver cancellato dal suo computer tutti i documenti aziendali, ed
asportato altresì documentazione aziendale), in quanto ritorsivi e\o
discriminatori, con conseguente reintegra nel suo posto di lavoro e
pronunce consequenziali ex art. 18 L n. 300\70, ovvero ingiustificati,
con conseguente condanna della società al pagamento dell’indennità
sostitutiva del preavviso ex art. 19 del c.c.n.l. dirigenti industria ed
all’indennità supplementare ex art. 22 del medesimo c.c.n.l.
Avverso tale sentenza proponeva reclamo il Favale; resisteva la RAI
s.p.a.
Con sentenza depositata il 17.10.16, la Corte d’appello di Roma
respingeva il reclamo, avendo accertato la responsabilità del Favale nei

fatti contestatigli, la loro gravità e l’assenza di intenti ritorsivi e\o
discriminatori.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Favale, affidato a
sei motivi, cui resiste la RAI s.p.a. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.
Lamenta

in particolare che la sentenza impugnata pervenne al

convincimento che l’autore del documento informativo (‘appunto ufficio
legale interno Rai.docx’ del 14.3.14), posto alla base del primo

9.7.14 (per aver redatto un documento relativo all’applicazione

RG 29076 16

licenziamento, fosse certamente il Favale in base alla matricola interna
P363548, a lui corrispondente, mentre era emerso che l’ultima modifica
apportata al file era attribuibile alla matricola P731460, corrispondente
all’identificativo di altro dipendente (avv. Graziano Piras). Evidenzia
dunque un travisamento della prova riconducibile al vizio di cui all’art.
360, co.1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è improponibile ex art. 348 ter c.p.c., e comunque

Ed invero risulta infondata la tesi del ricorrente, secondo cui nella
specie non ricorrerebbe l’ipotesi di una sentenza di appello che si fondi
AL
sulle stesse ragioni inerentiYle questioni di fatto poste a base della
pronuncia di primo grado sol perché quest’ultima avrebbe accertato sia
la materiale redazione del file che la sua divulgazione da parte del
Favale, mentre la sentenza d’appello avrebbe posto alla base del suo
convincimento (ma in realtà solo rimarcato) la diffusione del file ad
opera del Favale. Deve infatti evidenziarsi, sotto il profilo
dell’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 348 ter c.p.c., che ricorre
all’evidenza una sostanziale identità delle questioni di fatto accertate e
poste a base delle due pronunce, dovendosi peraltro rimarcare che
nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter, comma 5,
c.p.c., il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del
motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato)- deve
indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della
decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,
dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774\16). Sul
punto cfr. da ultimo Cass. n.18659\17. Nella specie la sentenza
impugnata ha accertato sia la redazione del documento in questione da
parte del Favale sia la sua responsabilità nella divulgazione di esso,
sicché ricorre l’ipotesi di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5
dell’art. 348 ter c.p.c.
2.- Ritiene per il resto il Collegio preliminare l’esame del quinto motivo
con cui il Favale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
15 L. L. 300 del 1970, 4 L. n. 604 del 1966, 1345 c.c., dei d.lgs nn.
215 e 216 del 2003, evidenziando il carattere sindacale, da valutarsi in
modo estensivo (Cass. n. 24648\15,
4

n. 6576\16), dell’attività

inammissibile in base al novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.

Rei 29076,16

contestata, mentre la sentenza impugnata si limitò a rimarcare che il
Favale non si fosse qualificato come sindacalista, né avesse agito
spendendo tale sua qualità, riducendo ad un ambito meramente
soggettivo la ‘scriminante sindacale’, senza peraltro adeguatamente
considerare che, seppure pochi giorni prima, il Favale si iscrisse al
sindacato UNAEP.
Il motivo è fondato nei sensi che seguono.

che legittimi ogni comportamento svolto all’interno dell’impresa dal
lavoratore nell’ambito di una attività sindacale, pur costituzionalmente
tutelata, essendo noti i limiti sia esterni che interni al suo svolgimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 24652\15). D’altro canto l’esercizio del diritto di
critica, parimenti costituzionalmente tutelato, incontra, all’interno del
rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli da quelli previsti in
generale per la manifestazione del pensiero, e cioè quello della
continenza formale, attinente il modo di esposizione del pensiero
critico, e quello della continenza sostanziale, attinente la veridicità, pur
valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita
dall’autore, dei fatti denunciati (cfr. da ultimo Cass. n.14527\18).
Nella specie la condotta addebitata al Favale consiste nella redazione di
un documento, invero non esaminato né riportato nella sentenza
impugnata, con cui lo stesso avrebbe espresso un suo personale parere
negativo in ordine all’applicazione della legge n. 247 del 2012 agli
avvocati interni della Rai, con loro iscrizione presso un albo speciale e
restrizioni in ordine alla difesa in giudizio della società nelle
controversie esterne. In particolare, per quanto evincibile dagli atti, il

documento mir2va a tutelare il diritto alla permanenza di iscrizione
all’Albo degli avvocati RAI, minacciato dalla cancellazione da esso
propugnata dall’azienda.
Emerge tuttavia dalla stessa sentenza impugnata che essa non ha
valutato affatto il contenuto di tale documento, né la sua redazione
all’interno di una attività sindacale, risultando peraltro il Favale iscritto
al sindacato UNAEP al momento della redazione del ‘file’ contestato e
non i ilevando 2videntemente da quanto tempo vi fosse iscritto
(c,noosL- anza su cui inutilmente si sofferma la sentenza impugnata).

Ed invero non può parlarsi in assoluto di una ‘scriminante sindacale’

RCi 2907( 10

Inoltre tale documento,

anche considerando il suo contenuto, per

quanto evincibile dagli • scritti difensivi e dal contenuto della sentenza
impugnata, che come detto non lo esamina adeguatamente né lo
riproduce, non risulta esorbitare dal diritto di critica legittimante
esercitabile dal dipendente nei limiti della continenza e della veridicità
dei fatti menzionati (ex aliis, Cass. n. 21362 del 2013), assumendo
rilievo l’esposizione veritiera e corretta di un fatto nell’esercizio del

che formale. In particolare, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono
appunto corrispondere alla verità, sia pure non asSoluta ma soggettiva
e, sotto il secondo, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo
misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente
necessari all’esercizio del diritto di critica (Cass. n. 22375 del 2017,
Cass., n. 23798 del 2007). Tali limiti debbono essere valutati con
particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell’ambito di una
azione sindacale (cfr. Cass. n. 15443 del 2013).
Nella specie la sentenza impugnata, senza valutare affatto il contenuto
del ‘file’ in questione, ed il suo carattere in tesi denigratorio, ha solo
ritenuto che la formazione di esso ad opera del Favale e la sua
trasmissione all’avv. Piras ed all’avv. Magnanelli (appartenente al
sindacato UNAEP), entrambi avvocati interni della Rai, configurasse un
comportamento illegittimo, senza considerare il carattere
esclusivamente interno e circoscritto della diffusione (limitata dunque
ai soggetti strettamente necessari); senza verificare il contenuto del
documento medesimo (non accertato come aggressione gratuita e\o
lesiva dell’onore e della reputazione della RAI), ed il contesto
indubbiamente sindacale (stante la qualità di iscritto al sindacato del
Favale e la medesima qualità dei legali interni, e segnatamente del
Magnanelli), cui il documento sarebbe stato inviato.
Come osservato da Cass. n. 7471 del 2012, il lavoratore che sia anche
rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto
allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in
relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore
di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché
detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita
6

diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale

RG 29076 16

dall’ad 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi
dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro,
non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.
Tuttavia, l’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto
di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie,
sulla funzionalità del servizio espletato dall’impresa), sebbene garantito
dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale,

Cost.), di tutela della persona umana, e sostanziale, nel senso, sopra
precisato, e della veridicità (ancorché putativa) dei fatti denunciati.
Ne consegue che solo ove tali limiti siano superati con l’attribuzione
all’impresa datoriale , od a suoi dirigenti di qualità apertamente
disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento
del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.
Nella specie, come più volte evidenziato, difetta un qualunque esame
dei documento redatto dal Favale, mancando in particolare ogni
valutazione circa il carattere meramente denigratorio del documento
che invece, per le ragioni sin qui esposte, doveva, in assenza di
ulteriori accertamenti, considerarsi legittimo esercizio del diritto di
critica nel contesto di una attività sindacale.
A questo punto diventa irrilevante l’eventuale concorso del Favale nella
circolazione all’esterno del documento, di cui non è stata accertato il
carattere diffamatorio o denigratorio, peraltro non accertata come a lui
direttamente riconducibile.
3.- Il secondo motivo (con cui il ricorrente denuncia la nullità della
sentenza per omessa motivazione e per contrasto insanabile tra
affermazioni inconciliabili, ictu °cui/ non rilevabili), il terzo (con cui il
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 L. n.
300\70, 4 L. n. 504\66, 1345 c.c., dei d.lgs nn. 215 e 216 del 2003 (in
materia di non discriminazione), “nonché dei principi generali in
materia di responsabilità disciplinare del dipendente”; il quarto (con cui
il r’corrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, per
aver ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per fatti esorbitanti
da,la contestazione, che peraltro non risulta prodotta, in contrasto con
l’art. 369, co.2, n. 4 c.p.c.), nonché il sesto (con cui il ricorrente

imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2

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denuncia la falsa applicazione della L. n. 604\66, degli artt. 7 e 18 L. n.
300\70 e 3 L. n. 108\90, lamentando che il suo comportamento
andava valutato sotto il profilo della difesa del proprio status di
avvocato iscritto ad un albo professionale speciale, per tutelare il suo
diritto alla permanenza di iscrizione all’albo, minacciata dalla
cancellazlone propugnata dalla RAI, e quindi da una ‘legittima difesa’ a
fronte della scelta aziendale di determinare la cancellazione degli

7.- In definitiva, rigettato il primo motivo, deve accogliersi il quinto
motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve
cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in
dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce
del principio enunciato, oltre che per la regolamentazione delle spese,
comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ii quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara
assorbiti i

restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla

censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, ivi
comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Roma in diversa composizione.

Roma„ così deciso nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018

Il Cons. est.

Il Presidente
(dr. Antonio Manna)

(cr. Federico Balestrieri)

il nzionario Giudiziario
itt . Giovanni
7 02~
leRTESDPREMADICA
/V Sezione

VoR

avvocati interni dall’Albo), restano assorbiti.

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