Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.E. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso
l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giusta
procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
05/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, M.E. e altri, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 05-09-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.
Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Il decreto impugnato è stato emesso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre il ricorso in esame è stato proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011