Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., (OMISSIS), L.C.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentati

e difesi dall’avvocato ORLANDO MARIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

ARGENTIERI DITTA SAS, (OMISSIS), SOAVE ALIMENTARI DITTA,

(OMISSIS), I.A.M., CURATELA FALL C.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2006 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata

il 23/01/2006; R.G.N. 73/1999.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per accoglimento 1^ motivo,

assorbito il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. e L.C. convennero in giudizio, innanzi al Pretore di Francavilla, Fontana Argentieri s.a.s., Soave Alimentari, I.A.M. e C.S. chiedendo che venisse accertato il loro diritto all’intero canone di locazione dell’immobile di cui la I. era conduttrice, per averlo acquistato da M. e C.S.. La I. aveva infatti comunicato che metà del canone stesso era stato assegnato, fino all’esaurimento dei rispettivi crediti, alle ditte Argentieri e Soave all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi proposto in danno di C.S..

Il giudice di prime cure rigettò la domanda.

L’appello proposto dai soccombenti è stato respinto dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 23 gennaio 2006 avverso la quale Cosimo G. e L.C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato ad Argentieri s.a.s., a Soave Alimentari, ad I.A.M. e alla Curatela del fallimento di C.S. nonchè, successivo ricorso integrativo notificato all’avvocato M.E..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo gli impugnanti lamentano nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sulla competenza, per essere stato l’appello deciso dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, laddove la competenza era del Tribunale in composizione collegiale.

Deducono che nel giudizio di gravame le parti avevano precisato le conclusioni davanti al collegio all’udienza del 6 dicembre 2000.

Successivamente tuttavia la causa era stata rimessa sul ruolo e decisa dal Tribunale in composizione monocratica.

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto, per essere stata l’ordinanza di assegnazione dei canoni di locazione assimilata alla cessione contrattuale del corrispettivo della locazione.

1.3 Col terzo motivo deducono omessa pronunzia sulla spettanza delle spese processuali ad I.A.M., la quale era stata evocata in giudizio soltanto ai fini della completezza del contraddittorio, senza che nei suoi confronti venisse formulata alcuna domanda.

Gli impugnanti hanno poi notificato ricorso integrativo all’avvocato M.E. in favore del quale erano state distratte, in quanto procuratore antistatario le spese processuali liquidate alla sua rappresentata, Argentieri s.a.s..

2 Il primo motivo di ricorso è fondato, di talchè nel suo accoglimento resta assorbito l’esame degli altri mezzi.

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 135, lett. a), istitutivo del giudice unico di primo grado, nel regolamentare il regime transitorio, stabilisce, con disposizione di coordinamento, che i procedimenti di appello già pendenti innanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono trattati “sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti” e cioè delle norme entrate in vigore il 30 aprile 1995 e, quindi, sulla base dell’art. 350 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 55, secondo il quale “la trattazione dell’appello è collegiale”. Ne consegue che la sentenza emessa dal tribunale in composizione monocratica è affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla costituzione del giudice (artt. 158 e 161 cod. proc. civ.), ai sensi dell’art. 274 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore prima della successiva abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 67, che espressamente ricollega una sanzione di nullità, insanabile “ex art.” 158 cod. proc. civ., al vizio di costituzione del giudice, quale è quello denunziato in questa sede (confr. Cass. civ. 27 aprile 2006, n. 9643; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7650).

Conseguentemente la sentenza impugnata, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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