Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18176 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11705-2015 proposto da:

A.S.L. BERGAMO – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86 90, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE ZONCA, MATTEO LUZZANA;

– ricorrente –

e contro

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 436/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/10/2014 r.g.n. 239/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 29 ottobre 2014 la Corte d’appello di Brescia respinge l’appello della ASL di Bergamo avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 847/2013 che, in accoglimento del ricorso proposto da P.S. dipendenti a tempo indeterminato della ASL di Bergamo per effetto della stabilizzazione L. 27 dicembre 2006, n. 296, ex art. 1, comma 519, a seguito di numerosi rapporti a tempo determinato per i medesimi categoria e profilo professionale nei quali e stata stabilizzata e con lo svolgimento delle stesse mansioni – ha riconosciuto la sussistenza del diritto rivendicato dalla lavoratrice alla progressione orizzontale richiesta e per l’effetto ha condannato la ASL a provvedere al relativo inquadramento nella categoria indicata oltre che a corrispondere le conseguenti differenze retributive con gli accessori di legge;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la lavoratrice era stata esclusa dal bando per le progressioni orizzontali rispettivamente del 2007 e del 2010, per carenza del requisito dell’anzianità pregressa, mentre tenendo conto dell’anzianità maturata con i contratti a termine avrebbe avuto dritto di giovarsi della progressione orizzontale suddette;

b) quindi, nel 2008 la P. è stata stabilizzata, ma senza il riconoscimento dell’anzianità maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti, ai fini delle progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 35 del CCNL 7 aprile 1999 e del CCIA 10 novembre 2009, sicchè è stata inquadrata al livello iniziale della categoria retributiva di spettanza, come è incontestato;

c) la ASL sostiene che non sarebbe conferente la copiosa giurisprudenza in materia di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo determinato, in considerazione delle esigue risorse finanziarie disponibili per la stabilizzazione che imponevano di operare una selezione effettuata nella specie, in modo del tutto ragionevole, facendo riferimento all’anzianità di ruolo;

d) inoltre, la ASL rileva che per il suddetto bando del 2010 soltanto l’Azienda poteva discrezionalmente decidere di ampliare la platea dei beneficiari delle progressioni tenendo conto delle risorse disponibili;

e) l’appello della ASL ripropone, ai limiti dell’inammissibilità le medesime questioni sulle quali il primo giudice ha argomentato in modo esauriente e non aggredisce le relative argomentazioni, limitandosi a ribadire la ragionevolezza del criterio dell’anzianità di ruolo per distinguere il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato;

f) in base a quanto statuito in molteplici sentenze dalla Corte di Giustizia UE al momento dell’assunzione a tempo indeterminato da parte di una PA di un lavoratore da tempo determinato alle dipendenze della medesima Pubblica Amministrazione al dipendente deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorchè le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine;

d) nella specie non ricorrono le “ragioni oggettive” che secondo la CGUE possono giustificare l’eventuale diversità di trattamento dei lavoratori anzidetti, in quanto le mansioni svolte sono sempre rimaste le medesime e sono del tutto comparabili con quelle dei lavoratori a tempo indeterminato;

e) d’altra parte, le ragioni addotte dalla ASL non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde ad una finalità di risparmio della spesa che è del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

f) nella progressione del 2010 di cui si discute è stata stilata una graduatoria, tra coloro che avevano il requisito dell’anzianità richiesto, ma poi nei fatti il livello retributivo superiore è stato dato a tutti i partecipanti;

g) il primo giudice ha valutato la posizione dei singoli lavoratori sotto il profilo della perdita di chance, sottolineando che tutti gli inclusi nella graduatoria sono risultati vincitori, senza che la ASL abbia mai sostenuto che i fondi a disposizione erano finiti;

che avverso tale sentenza la ASL di Bergamo propone ricorso, illustrato da memoria e affidato ad otto motivi mentre P.S. resta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in otto motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento e della sentenza con violazione degli artt. 99,112 e 156 c.p.c. nonchè dell’art. 1226 c.c., rilevandosi che in entrambi i gradi del giudizio senza alcuna motivazione la domanda dell’attuale controricorrente è stata qualificata azione per il risarcimento del danno da perdita di chance mentre essa era stata formulata come domanda di riconoscimento di fasce retributive successive a quella attribuita con conseguente richiesta di condanna della ASL al risarcimento dei conseguenti danni;

che si precisa che il giudice di primo grado non aveva motivato sul punto e si era limitato ad applicare, in via analogica, il regime della prova proprio del danno da perdita di chance, liquidando il danno in modo coerente con tale impostazione, soltanto la Corte d’appello ha espressamente qualificato la domanda nei suddetti termini, quindi è da escludere che sul punto si sia formato il giudicato interno sulla base della sentenza di primo grado;

che si aggiunge che le domande di risarcimento del danno da perdita di chance e di risarcimento del danno per mancato avanzamento in carriera sono differenti anche con riguardo al regime dell’onere della prova, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto Sanità e s.m.i., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe violato la suindicata disposizione laddove ha collegato inscindibilmente l’incremento del numero dei beneficiari del bando del 2010 alla disponibilità di risorse finanziare da parte della ASL anzichè collegarlo all’emanazione di una nuova graduatoria;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle pronunce giudiziali emesse nei confronti di altre lavoratrici e citate nella sentenza impugnata, sostenendosi che l’omessa considerazione del reale contenuto di tali pronunce avrebbe viziato “il sillogismo in forza del quale la Corte d’appello ha concluso per il riconoscimento alla signora P. dell’intera progressione economica”;

che con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto Sanità e s.m.i., in relazione ai criteri di selezione del bando per le progressioni economiche, sempre con riferimento alle posizioni occupate nella graduatoria dalle lavoratrici cui si riferivano le sentenze richiamate nel precedente motivo;

che con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova dei fatti su cui si fonderebbe il danno da perdita di chance, non avendo i lavoratori dimostrato nè la concreta possibilità di essere positivamente selezionati nella procedura del 2010 nè l’esistenza delle risorse finanziarie richieste dalla contrattazione collettiva, circostanze da configurare non come fatti modificativi o estintivi del diritto azionato ma come requisiti del fatto costitutivo delle pretese azionate;

che con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestandosi il ragionamento del primo giudice – che si afferma non essere chiaro che sia stato condiviso dalla Corte d’appello – secondo cui il diritto alla progressione economica del 2010 della P. sarebbe stato dimostrato in via presuntiva dall’avvenuta ammissione dei venti dipendenti della ASL che avevano presentato la domanda nell’ambito della categoria B, mentre la lavoratrice non era stata ammessa alla selezione, sicchè per il riconoscimento del suddetto diritto la ASL avrebbe dovuto essere obbligata a redigere una nuova graduatoria e, di conseguenza, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso a tutti i dipendenti ammessi nella suindicata categoria;

che con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame del motivo di appello relativo al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;

che con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36;

che il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

che, preliminarmente, va sottolineato che la ASL senza impugnare la statuizione della Corte d’appello secondo cui: “l’appello della ASL ripropone, ai limiti dell’inammissibilità le medesime questioni sulle quali il primo giudice ha argomentato in modo esauriente e non aggredisce le relative argomentazioni, limitandosi a ribadire la ragionevolezza del criterio dell’anzianità di ruolo per distinguere il trattamento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato” nel presente ricorso censura, principalmente, statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che non trovano riscontro in quella di appello;

che simili censure risultano, di per sè, inammissibili in quanto è jus receptum che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte – e sono da dichiarare, perciò, inammissibili – censure rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, anzichè contro quella di appello, atteso che oggetto del suddetto ricorso è – al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge normalmente la sentenza di secondo grado (vedi, per tutte: Cass. 15 marzo 2006, n. 563; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 21 marzo 2014, n. 6733);

che il suddetto inconveniente si riscontra in vari motivi del ricorso, a partire dal primo motivo;

che, infatti, la contestata qualificazione della domanda quale richiesta di risarcimento da perdita di chance, come risulta dalla sentenza impugnata, è stata fatta dal Tribunale di Bergamo mentre la Corte d’appello si è limitata a prenderne atto (in assenza di censure sul punto), affermando semplicemente che: “il primo giudice ha valutato la posizione dei singoli lavoratori sotto il profilo della perdita di chance” (aggiungendo che tale configurazione in appello non era stata contestata dalla ASL);

che, d’altra parte, è indubbio che se – come riferisce la ricorrente – il giudice di primo grado aveva applicato, in via analogica, il regime della prova proprio del danno da perdita di chance e liquidato il danno in modo coerente con tale impostazione ciò vuol dire che aveva fatto applicazione della relativa disciplina sicchè le conseguenti statuizioni avrebbero dovuto essere impugnate se non condivise;

che, peraltro, la formulazione del primo motivo è di per sè inammissibile in quanto in sede di legittimità, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui venga lamentato l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell’altro caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. 6 maggio 2015, n. 9011; Cass. 26 aprile 2001, n. 6066; Cass. 9 giugno 2003, n. 9202; Cass. 20 agosto 2003, n. 12255; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. 30 giugno 1986, n. 6367);

che, nella specie, la censura non è proposta sotto tale ultimo profilo;

che anche il secondo motivo è inammissibile perchè le censure ivi proposte nella sostanza si riferiscono alla sentenza di primo grado;

che a ciò può aggiungersi che la denuncia di violazione da parte della Corte territoriale dell’art. 35, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 cit. per l’affermato collegamento dell’incremento del numero dei beneficiari del bando del 2010 alla disponibilità di risorse finanziare da parte della ASL (anzichè all’emanazione di una nuova graduatoria) appare una censura priva di decisività – e quindi di interesse alla relativa prospettazione – visto che la ASL non ha contestato la statuizione della Corte d’appello secondo cui la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, sostenuta dalla Azienda, risponde ad una finalità di risparmio della spesa che è del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

che quest’ultima affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

che tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

che quanto al terzo motivo già dalla relativa formulazione risulta evidente che esso non concerne un “fatto”, ma attiene alla motivazione in diritto della sentenza e, come tale, è inammissibile, non rientrando una simile censura nella sfera di applicabilità dell’invocato art. 360 c.p.c., n. 5;

che, peraltro, per orientamenti consolidati di questa Corte che il Collegio condivide, in linea generale. l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi;

che comunque l’accertamento del contenuto sostanziale e dell’effetto preclusivo che il giudicato può spiegare in un successivo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 5 luglio 2019, n. 18062; Cass. 15 luglio 2002, n. 10252; Cass. 19 luglio 2005, n. 15222; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043);

che ne consegue che, ove non opera il vincolo del giudicato, l’accertamento dei fatti compiuto in un precedente giudizio (anche se definito con sentenza passata in giudicato), con valore meramente probatorio ed in funzione della vera e propria statuizione giurisdizionale, non preclude in altre controversie un analogo accertamento in senso diverso o anche opposto (Cass. 30 marzo 1984, n. 2109);

che per le medesime ragioni è inammissibile anche il quarto motivo che si riferisce all’interpretazione dei precedenti richiamati nel terzo aggiungendo una apodittica denuncia di violazione dell’art. 35 CCNL cit. al riguardo;

che il quinto e il sesto motivo (da trattare insieme) sono inammissibili perchè oltre a contestare il governo delle prove che è di competenza del giudice del merito, lo fanno con argomentazioni che risultano collegate alla contestazione della qualificazione della domanda come effettuata dal primo giudice (e prospettata nel primo motivo) in quanto tali risultano inammissibili per le medesime ragioni già indicate a proposito del primo motivo;

che il settimo e l’ottavo motivo (da esaminare insieme) risultano inammissibili perchè formulati senza l’osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonchè per valutarne la corretta allegazione agli atti (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che, infatti, nella specie nella sentenza impugnata non vi è alcuna indicazione in ordine agli accessori del credito riconosciuto in favore della lavoratrice e quindi neppure in ordine alle relative modalità di calcolo nè la ASL ricorrente offre alcun elemento utile a dimostrare la fondatezza del terzo motivo, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione;

che, per le anzidette ragioni, il settimo e l’ottavo motivo vanno dichiarati inammissibili in quanto in assenza della allegazione – e riproduzione nel corpo del ricorso – dell’atto di appello nella parte relativa al motivo relativo al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, sul quale si lamenta l’omessa pronuncia (in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione) onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, la questione risulta inammissibilmente nuova anche con riguardo alla denunciata violazione di legge (Cass. 24 aprile 2019, n. 11238; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

che, peraltro, poichè si discute di una pronuncia che per i crediti di lavoro può essere adottata anche d’ufficio, va chiarito che il suddetto silenzio della sentenza impugnata sul punto – in assenza di contrari elementi – non può che essere interpretato nel senso che in essa sia stata riconosciuta, come accessorio del credito di cui si discute, la maggior somma tra l’ammontare degli interessi legali e quello della rivalutazione monetaria e non sia stato disposto il cumulo di interessi e rivalutazione;

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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