Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18175 del 26/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18175 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 7772-2011 propost da:
TOBIA GIANFRANCO TBOGFR47L17H501Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato TOBIA RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO n. 13/2007 MAGISTE INTERNATIONAL SA
91036050127,
COMITATO DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO n. 13/2007
MAGISTE INTERNATIONAL SA;
– intimati avverso il decreto nel procedimento R.G. 13/07 del TRIBUNALE di
ROMA del 12.1.2011, depositato il 13/01/2011;

-43

Data pubblicazione: 26/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Renato Tobia che si riporta alla
memoria e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ricorso.

Ric. 2011 n. 07772 sez. M2 – ud. 24-04-2013
-2-

ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del

R.g. 7772.2011
Fatto e diritto
1)Con ricorso ex art. 111 Cost. è impugnato il provvedimento 13.
1. 2011 con il quale il Tribunale collegiale di Roma ha respinto
il reclamo proposto dall’avv. Gianfranco Tobia avverso la

Fallimento Magiste International s.a. in un ricorso davanti al Tar
Lazio.
Il professionista aveva chiesto un compenso simile a 75.000 euro
oltre accessori.
Il tribunale ha riconosciuto congrua la somma di euro 6.550,00.
Ha rilevato che l’istanza non aveva indicato il valore della
causa; che veniva applicata la tariffa per giudizi di valore
indeterminabile

di

particolare

importanza,

impugnazione di delibera “assembleare”

trattandosi

(recte

di

provvedimento

Consob); che il valore della lite non poteva essere determinato in
relazione ad eventuali connessioni con altri giudizi.
Il ricorso per cassazione del professionista, notificato il 16/18
marzo 2011, è articolato su un motivo con due profili.
Il fallimento Magiste non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo
l’accoglimento del ricorso.
2) L’avv. Tobia denuncia vizi di motivazione e violazione e falsa

n. 7772-11 D’Ascola rei

1

liquidazione del compenso dovutogli per aver assistito il

-

applicazione dell’art. 6 del d.m. n. 127/04 e dell’art. 10 c.p.c.
Ricorda:

che l’art 6 prevede che nella liquidazione degli

onorari a carico del soccombente, il valore della causa è
determinato a norma del Codice di Procedura Civile;

giustizia amministrativa, stabilisce “che il valore è determinato,
secondo i criteri indicati dal comma l di questo articolo quando
l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale
dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento
impugnato ne consentano l’applicazione; ove ciò non sia possibile,
nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va
tenuto conto

dell’interesse sostanziale che riceve tutela

.71/

attraverso la sentenza;

che il quarto comma prescrive che nella liquidazione degli

onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore
effettivo della controversia, deve aversi

riguardo al valore dei

diversi interessi perseguiti dalle parti.
Lamenta che il tribunale ha omesso di applicare questa norma,
giacchè il Fallimento da lui assistito aveva dovuto resistere, si
legge in narrativa, all’impugnazione, promossa dal socio Ricucci e
dalla Magiste International SA avverso la delibera Consob
relativa a un patto parasociale per l’acquisto di azioni di una
Banca e che egli si era costituito per il Fallimento con memoria
difensiva in vista dell’udienza pubblica del dicembre 2009.

n. 7772-11 D’Ascola rei

– che il terzo comma, relativo alle cause avanti gli organi di

2

Aggiunge che il provvedimento impugnato era connesso con un
giudizio penale prendente in Milano che aveva portato ad un
sequestro nei confronti della Magiste International SA di 56
milioni di euro circa; che il provvedimento di liquidazione non

il quale non era necessaria l’indicazione specifica di parte
istante, atteso che comunque doveva trovare applicazione l’art. 6
e considerato che nell’istanza di liquidazione era stata indicata
la connessione con il giudizio penale.

teneva conto dell’effettivo valore della causa , per considerare

Yjs/
3) Le censure, qui sommariamente riassunte, sono fondate.
Anche alla luce della sua sommaria e stereotipata motivazione, il
provvedimento collegiale trascura di considerare le implicazioni
delle disposizioni di legge valorizzate in ricorso, utili al fine
dell’individuazione del valore del alite da considerare per la
liquidazione.
Esso, alla stregua della normativa richiamata, è errato nella
parte in cui afferma che nella determinazione non si può tener
conto di eventuali connessioni con altri giudizi.
Questa affermazione di principio collide con quanto la S.C. ha
affermato in ordine alla rilevanza dell’effettivo valore della
controversia (Cass.1805/12; 13229/10).
Viene infatti trascurato i/ principio secondo il quale il giudice
di merito deve verificare in concreto l’attivita’ difensiva che il
legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarita’ del

n. 7772-11 D’Ascola rei

3

caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le
competenze dovute al legale, l’importo oggetto della domanda possa
costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso
si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della

Altrettanto, con maggior forza, vale per il caso di controversia
di valore indeterminato.
In ogni caso manca, sotto questo aspetto, motivazione adeguata,
posto che non si chiarisce perché il valore della causa non
risenta, come invece è logico ritenere, degli effetti e delle
ricadute sulla complessiva condizione patrimoniale della parte
assistita, se coinvolta in altri giudizi dipendenti dal primo.
e2C/#77

Il Collegio condivide pertanto l’opinamento del relatore.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
Il provvedimento impugnato va cassato e la cognizione rimessa ad
altra sezione del tribunale di Roma che si atterrà al principio di
diritto sopra evidenziato e formulerà nova motivazione in
riferimento alle circostanze di fatto esposte in ricorso e nel
reclamo, alla luce della normativa richiamata nell’unico motivo di
ricorso.
Liquiderà le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il provvedimento impugnato e

e rinvia ad altra sezione del tribunale di Roma, che provvederà
anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
n. 7772-11 D’Ascola rei

4

causa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta/seconda
sezione civile tenuta il 24 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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