Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18175 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2399/2015 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,
presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 22000/2014 del TRIBUNALE di ROMA del
3/11/2014, depositata i106/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il sig. R.C. ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 novembre 2014, che ha confermato la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12819 del 2013; che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dal sig. R. avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit s.p.a., di pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, aveva condannato alle spese l’Ente impositore, indicato nel Comune di Roma anzichè in quello di San Felice Circeo, e compensato le spese tra l’opponente e l’agente di riscossione; che il Tribunale, previa correzione della indicazione dell’Ente impositore, confermava la compensazione delle spese tra l’opponente e l’agente di riscossione sul rilievo che l’opposizione era stata accolta per mancanza di prova della notifica del verbale di accertamento, che era imputabile esclusivamente all’Ente impositore; che il ricorso è stato notificato a Equitalia Sud spa e a Roma Capitale; che gli intimati non hanno svolto difese; Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata; che preliminarmente si deve evidenziare che il ricorrente ha notificato il ricorso a Roma Capitale, già Comune di Roma, anzichè al Comune di San Felice Circeo, pur dopo avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale la correzione della sentenza del Giudice di pace che indicava erroneamente nel Comune di Roma l’Ente impositore; che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San Felice Circeo risulta incombente superfluo, essendo il ricorso circoscritto alla regolamentazione delle spese di lite tra l’opponente e l’agente di riscossione Equitalia, mentre l’Ente impositore è già stato condannato in via definitiva alle spese del giudizio di opposizione; che con l’unico motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione, assumendosi che la statuizione di compensazione delle spese tra l’opponente e l’agente di riscossione Equitalia non sarebbe giustificata dalla natura del vizio che ha condotto all’accoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento, a fronte litisconsorzio necessario tra Ente impositore e agente della riscossione ovvero della comunanza di interesse, e tenuto conto che la condanna in solido alle spese processuali non postula necessariamente la responsabilità solidale; che la doglianza è fondata; che, a fronte dell’unicità dell’atto oggetto di impugnazione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, entrambe le condotte dell’Ente impositore e dell’agente di riscossione hanno provocato la necessità del processo; che pertanto non può rilevare, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all’uno o all’altro soggetto del vizio pro-cedimentale accertato (Cass., sez. 5, sentenza n. 9174 del 2011), e l’accoglimento dell’opposizione determina la soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell’attività che ha condotto all’emanazione dell’atto impositivo; che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ai fini dell’applicazione del principio enunciato; che il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016