Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18175 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28646/2014 proposto da:

T.P.A., in proprio e nella qualità di procuratrice

generale dei figli P.F. e P.G., elettivamente

domiciliata in Roma, via G.Avezzana 8 presso lo studio dell’avvocato

Filippo Demartino, e rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco

Vindigni in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Scicli;

– intimato –

avverso la sentenza n. 544/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.P.A., in proprio e in qualità di procuratrice generale dei figli P.F. e P.G., ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catania il Comune di Scicli e l’ing. S.G., capo del VII Settore Lavori Pubblici e Servizio Espropriazioni e Patrimonio del Comune, proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione per un’area, ritenuta edificatoria, di mq. 8980 sita nel centro abitato di (OMISSIS), censita al foglio (OMISSIS). L’attrice ha sostenuto inoltre l’inefficacia del decreto di esproprio.

Mentre l’ing. S. è restato contumace, si è costituito in giudizio il Comune di Scicli, eccependo il difetto di giurisdizione, quanto alla pretesa inefficacia del decreto di esproprio e chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello, con sentenza non definitiva n. 797 dell’11/5/2012, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria circa la domanda di declaratoria di inefficacia del decreto di esproprio e la carenza di legittimazione passiva dell’ing. S.; quindi, ritenuta la natura conformativa del vincolo impresso dalla variante al Piano Regolatore Generale del 2002, come pure di quelli previsti dal Piano Regolatore Generale del 1977, peraltro decaduti per decorso del termine di legge, ha ravvisato la natura non edificabile ed agricola del terreno, disponendo consequenziale consulenza tecnica per la determinazione del valore dell’area in tale prospettiva.

Dopo la proposizione della riserva di ricorso per cassazione da parte attrice e l’espletamento della disposta c.t.u., con sentenza definitiva n. 544 del 7/4/2014, la Corte di appello ha determinato nella somma di Euro 23.896,21, oltre interessi, l’indennità dovuta e ha condannato la parte attrice alle spese di causa e di c.t.u.

2. Con atto notificato il 25/11/2014 T.P.A., in proprio e in qualità di procuratrice generale dei figli P.F. e P.G., ha proposto ricorso per cassazione avverso sia la sentenza non definitiva 11/5/2012 n. 797, sia la sentenza definitiva 7/4/2014 n. 544, non notificate, svolgendo complessivamente cinque motivi.

L’intimato Comune di Scicli non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, diretto avverso la sentenza non definitiva 797/2012, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 3.

1.1. Secondo la ricorrente, non sussisteva il ravvisato difetto di giurisdizione, perchè l’attrice non aveva inteso impugnare il decreto di espropriazione, del quale si era limitata ad eccepire l’inefficacia perchè adottato in palese violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 23, lett. g) e h) e art. 24 al fine di valutare l’incidenza dell’atto ablativo sul suo diritto e la sussistenza del pregiudizio al diritto del proprietario di presenziare alla ricognizione e presa di possesso del bene.

1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, stante l’irrilevanza della questione proposta dalla ricorrente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio promosso dall’espropriato davanti al giudice ordinario per la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura più elevata di quella fissata in sede amministrativa, la questione relativa alla legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula unicamente l’esistenza del provvedimento medesimo, quand’anche illegittimo (Sez.1, 22/12/2016, n. 26763).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, avverso la sentenza non definitiva 797/2012, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.

2.1. Secondo la ricorrente, il terreno in questione aveva natura edificabile perchè ricompreso nell’originaria perimetrazione del territorio urbano, risalente al 1970 e il vincolo preordinato all’esproprio era stato introdotto con il PRG del 31/12/1977 e quindi successivamente reiterato con la variante generale del 12/7/2002.

Il vincolo – prosegue la ricorrente – aveva natura espropriativa e non conformativa, alla luce anche del certificato 4/12/2008 del Settore urbanistica del Comune da cui emergeva la destinazione a strada, e quindi a viabilità, delle particelle n. (OMISSIS), cosa di per sè caratterizzante un vincolo espropriativo, quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione; destinazione questa, trascurata dalla prima relazione di consulenza tecnica, che riferiva solo di destinazione ad attrezzature scolastiche e verde pubblico attrezzato.

2.2. La Corte territoriale ha espressamente affrontato la questione a pagina 6, primo capoverso, della sentenza non definitiva 797/2012, basandosi proprio sul certificato di destinazione urbanistica 4/12/2008 per escludere la valenza individualizzante delle scelte di pianificazione territoriale attuate dall’ente locale, quindi non esercitate in funzione di una collocazione specifica e particolare, c.d. “lenticolare”, dell’opera pubblica, quasi, secondo metafora, diretta ad inquadrare e prendere di mira con una sorta di “lente di ingrandimento” il terreno del privato, e ha collocato tali vincoli in un’ottica generale preordinata alla pianificazione pubblicistica di una ampia zona di territorio inibita alla attività edificatoria dei privati.

La valorizzazione a strada delle due particelle, sottolineata da parte ricorrente, contrasta con le precise indicazioni contenute a pagina 5, penultimo capoverso della sentenza impugnata, ove solo molto marginalmente si discorre di destinazione a viabilità (ma anche e soprattutto: a) di destinazione ad attrezzature sociali (PRG 1977) e attrezzature scolastiche e verde pubblico (PRG 2002) per la particella n. (OMISSIS); b) ad attrezzature sociali, viabilità, zona agricola (PRG 1977), ad attrezzature scolastiche, verde pubblico, zona agricola (PRG 2002) per la particella n. (OMISSIS); c) ad attrezzature sociali (PRG 1977) e verde pubblico (PRG 2002) per la particella n. (OMISSIS)).

La destinazione a viabilità è quindi solo parziale e molto circoscritta e non si comprende comunque nella struttura della censura come essa dimostrerebbe la natura individualizzante “lenticolare” e quindi espropriativa del vincolo de quo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 e sempre diretto verso la sentenza non definitiva 747/2007, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, perchè la sentenza aveva completamente ignorato l’originaria perimetrazione del centro abitato di Scicli eseguita in adempimento della L. n. 765 del 1967 e debitamente approvata dalla Regione.

Il motivo non coglie il segno, non dimostrando la decisività della circostanza non esaminata dal Giudice del merito che ha dato rilievo a elementi ritenuti assorbenti e inconciliabili con la stessa rilevanza – e quindi tantomeno con la il carattere decisivo – del fatto in questione, ossia la destinazione urbanistica del terreno al momento di emissione del decreto di esproprio.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, diretto contro la sentenza definitiva n. 544 del 2014, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e alla sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale.

4.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto utilizzare i risultati valutativi a cui era pervenuta la seconda consulenza tecnica espletata (indicata dal ricorrente come datata 18/10/2012, sicuramente in modo erroneo perchè tale data è successiva alla sentenza non definitiva e probabilmente intendendosi riferire al supplemento della prima consulenza tecnica disposta prima della sentenza non definitiva); tale elaborato aveva tenuto conto, ai fini della determinazione del valore del terreno, della sua inclusione in territorio urbano intensamente popolato e dei parametri tecnici di cui al D.M. n. 1444 del 1968.

4.2. Con la sentenza non definitiva n. 797 del 2/5/2012 la Corte di appello, dopo aver qualificato non edificabile il terreno espropriato, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per procedere, attraverso idonea consulenza tecnica a quantificare il valore agricolo dei terreni espropriati, tenendo conto dei principi espressi dalla corte costituzionale con la sentenza del 2011 n. (OMISSIS)1, avuto riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato e a ogni rilevante dato valutativo, non trascurando le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno e ogni altro elemento incidente sul valore venale.

Con la sentenza definitiva n. 544 del 7/4/2014 la Corte di appello ha fatto riferimento per la valorizzazione del terreno ai risultati della consulenza depositata il 21/6/2013 (terza consulenza se si considera anche il supplemento della prima), le cui conclusioni sono state dalla Corte condivise in quanto ritenute immuni da vizi logici e giuridici, coerenti con la ritenuta destinazione urbanistica delle particelle espropriate e comunque rimaste esenti da specifiche censure sollevate dalla parte opponente, visto che questa si era limitata ad insistere sulla natura edificatoria del terreno, esclusa dalla sentenza non definitiva.

4.3. Anche in questa sede la ricorrente propone una censura del tutto generica sul merito della valutazione della Corte territoriale, propugnando un’adesione alla precedente valutazione tecnica e proclamando il dissenso dalla successiva.

La ricorrente inoltre, incorre nel vizio di aspecificità, ignora lo specifico argomento speso dalla Corte di appello in ordine alla mancata contestazione dei risultati peritali del 21/6/2013 e comunque si limita a una riproposizione dell’apprezzamento per la prima valutazione, sostanzialmente ricondotta alla natura edificatoria del terreno, già fatta valere con i precedenti motivi e quindi priva di autonoma dignità critica.

4.4. In ogni caso, la ricorrente non indica in modo sufficientemente specifico perchè la valutazione tecnica recepita dalla Corte territoriale sarebbe erronea.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio. (Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 – 01; Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 – 01; Sez. 3, n. 3492 del 11/03/2002, Rv. 552972 – 01).

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.

Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, n. 5148 del 03/03/2011, Rv. 616967 – 01; Sez. 2, n. 23063 del 30/10/2009, Rv. 610739 – 01; Sez. 3, n. 13770 del 31/05/20(OMISSIS), Rv. 649151 – 01).

Nella fattispecie la Corte ha dato conto in modo chiaro e puntuale delle ragioni che la inducevano a preferire la seconda valutazione, l’unica conforme alla accertata destinazione urbanistica non edificatoria del suolo de quo, in coerenza con la rinnovazione della consulenza disposta con la sentenza non definitiva e in considerazione della mancata proposizione di critiche specifiche alla seconda valutazione (fatta eccezione per quelle imperniate sulla ritenuta edificabilità dell’area).

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 92 c.p.c. mancando i presupposti della soccombenza di parte attrice.

5.1. La Corte distrettuale alle pagine 3-4 della sentenza definitiva ha suffragato il giudizio di soccombenza di parte attrice sulla base dei seguenti argomenti: le statuizioni oggetto di pronuncia non definitiva (difetto di giurisdizione sulla domanda di inefficacia del decreto di espropriazione; carenza di legittimazione passiva dell’ing. S.); il valore della domanda originaria dell’opponente in rapporto al decisum; l’esito finale della controversia con mantenimento del giudizio di inedificabilità del terreno espropriato e jus superveniens determinato dalla pronuncia della Corte Costituzionale 181/2011 con effetto caducativo dei parametri a suo tempo impiegati per la stima contestata.

Tale ravvisata soccombenza dell’attrice è stata temperata dalla compensazione per la metà, disposta chiaramente in motivazione con effetto esplicativo anche sulla statuizione contenuta nel dispositivo (che non ne indica espressamente la misura).

5.2. Tutti gli argomenti esposti, tranne il difetto di legittimazione passiva dell’ing. S., che ovviamente non può assumere rilievo ai fini della soccombenza dell’attrice verso l’altro convenuto, possono validamente sorreggere la decisione di una parziale compensazione delle spese processuali, ma non trasformare la parte attrice parzialmente vittoriosa in soccombente.

L’attrice infatti aveva agito opponendosi alla stima dell’indennità contenuta nel decreto 189 dell’11/6/2008 in Euro 12.571,00, ben inferiore a quella determinata giudizialmente dalla Corte di appello in Euro 23.896,21.

La richiesta da parte sua di somme maggiori, se poteva indubbiamente giustificare una parziale compensazione delle spese processuali, non permetteva di qualificarla parte soccombente, come ha erroneamente fatto la sentenza impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte solo parzialmente vittoriosa, ma questa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte (Sez. 3, 24/10/2018, n. 26918; Sez.3,23/01/2018, n. 1572; Sez. 27/01/2012, n. 1193, Sez. 2, 23/02/2012, n. 2736; Sez. 3.

Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza definitiva n. 544/2014 conseguentemente cassata sul punto.

Decidendo al proposito nel merito, la Corte, ritenuta la sussistenza di validi motivi per una compensazione parziale per le ragioni esposte dalla Corte di appello e soprattutto in ragione dell’accoglimento parziale e limitato della domanda, condanna il Comune di Scicli al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate per l’intero nella somma di Euro 4.540,00, oltre oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per l’altro 50%.

6. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, il Comune intimato, parzialmente soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle relative spese processuali, liquidate per l’intero nella somma di Euro 1.400,00, oltre oneri accessori di legge, con la compensazione per l’altro 50%.

PQM

LA CORTE

accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e respinti gli altri, cassa la sentenza definitiva n. 544/2014 in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Scicli al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate per l’intero nella somma di Euro 4.540,00, oltre oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per l’altro 50%;

condanna l’intimato al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero nella somma di Euro 1.400,00, oltre oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per l’altro 50%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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