Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18175 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24535-2014 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI

ALBANI 170, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA CONTALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IURI CHIRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1799/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/07/2014 r.g.n. 1409/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che con sentenza in data 4 luglio 2014 la Corte d’appello di Lecce accoglie l’appello di C.G. avverso la sentenza del locale Tribunale in data 6 dicembre 2012 e, per l’effetto, dichiara il diritto del C. al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata dal 30 dicembre 2002 e condanna l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

che avverso tale sentenza l’INFN, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese C.G., con controricorso;

che in prossimità della odierna adunanza camerale l’INFN ha depositato copia dell’atto di rinuncia al presente ricorso, notificato a C.G.;

che la rinuncia al ricorso notificata alla controparte, anche se da questa non accettata, comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e la conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017) inoltre la suddetta disposizione non è applicabile “in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (v. Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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