Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18175 del 01/09/2020
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24535-2014 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI
ALBANI 170, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA CONTALDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato IURI CHIRONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1799/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 04/07/2014 r.g.n. 1409/2013.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che con sentenza in data 4 luglio 2014 la Corte d’appello di Lecce accoglie l’appello di C.G. avverso la sentenza del locale Tribunale in data 6 dicembre 2012 e, per l’effetto, dichiara il diritto del C. al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata dal 30 dicembre 2002 e condanna l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
che avverso tale sentenza l’INFN, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese C.G., con controricorso;
che in prossimità della odierna adunanza camerale l’INFN ha depositato copia dell’atto di rinuncia al presente ricorso, notificato a C.G.;
che la rinuncia al ricorso notificata alla controparte, anche se da questa non accettata, comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e la conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017) inoltre la suddetta disposizione non è applicabile “in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (v. Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020