Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11125-2016 proposto da:

AKA CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER,

CRISTINA BERNARDI e LAURA FADAN ELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata l’11/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

uditi gli Avvocati Federica Scafarelli e Michele Costa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 21 giugno 2011, AKA Consulting S.r.l. chiese alla Provincia autonoma di Bolzano il rilascio di una concessione per la derivazione d’acqua pubblica dal (OMISSIS), nel territorio comunale di (OMISSIS), ad uso idroelettrico.

Con nota n. 451080 dell’11 agosto 2011, l’Assessore provinciale all’urbanistica, ambiente ed energia della Provincia intimata dichiarò inammissibile l’istanza di detta Società, a causa dell’assenza del titolo comprovante la disponibilità dell’area d’intervento.

AKA Consulting S.r.l. propose impugnazione avverso tale provvedimento dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La Provincia Autonoma di Bolzano chiese il rigetto del ricorso.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 1/16, depositata in data 11 gennaio 2016, rigettò il ricorso e compensò tra le parti le spese.

Il T.S.A.P. evidenziò, innanzitutto, che la normativa provinciale di riferimento aveva superato il vaglio di legittimità, avendo il Giudice delle leggi (con sentenza 31 maggio 2013, n. 114) dichiarato, in parte, inammissibili e, in parte, infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal medesimo T.S.A.P. nell’ambito di altri giudizi, intentati nei confronti di provvedimenti di analogo tenore, relativamente alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, art. 10, comma 1, e art. 11 nonchè alla Legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 1. Osservò pure il T.S.A.P. che la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima normativa in relazione a profili di contrasto con i principi e le direttive comunitarie (segnatamente, in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE) per genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne avrebbero comportato la violazione.

Il T.S.A.P. ribadì, quindi, con riferimento agli artt. 3,41 e 117 Cost., la ragionevolezza della scelta del legislatore provinciale, nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità, di sottrarre al procedimento espropriativo le aree interessate dalle opere per la realizzazione di impianti di minore dimensione; ritenne, altresì, insussistente il contrasto con la normativa comunitaria, sia per la non pertinenza delle direttive comunitarie invocate dalla ricorrente alla specifica materia delle piccole derivazioni di acque, sia perchè trattasi di questione puramente interna. Infine, il T.S.A.P. non ravvisò la necessità di sollevare nè una nuova questione di legittimità costituzionale nè la necessità di rinviare, in via pregiudiziale, la questione d’interpretazione delle norme comunitarie e sul contrasto con esse delle già richiamate norme provinciali alla Corte di giustizia UE, imponendosi nel caso di specie la corretta applicazione del diritto comunitario con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione controversa.

Avverso la decisione appena richiamata AKA Consulting S.r.l. ha proposto ricorso ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 201 basato su un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la Provincia autonoma di Bolzano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo/rubricato “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge provinciale (Prov. autonoma di Bolzano) 26 gennaio 2015, n. 2 in particolare degli artt. 10 e 34; violazione dell’art. 100 c.p.c.; violazione degli artt. 10 e 11 preleggi; contrasto con la sentenza Cass. Sez. Un. 7112 del 2016”, la ricorrente sostiene che il ricorso all’esame possa essere deciso alla stregua della sentenza di queste Sezioni Unite n. 7112/2016, la quale si sarebbe espressa sulle questioni oggetto anche del presente giudizio.

Deduce, in particolare, la parte ricorrente che, nelle more del giudizio innanzi al TSAP, infatti, è entrata in vigore la L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, disattesa dal primo Giudice, la quale avrebbe adeguato in parte la contestata normativa provinciale al suddetto nuovo orientamento di questa Corte.

Rappresenta la ricorrente che la nuova disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica prevede, infatti, che gli impianti tra 220 KW e 3000 KW sono di interesse pubblico, urgenti e indifferibili, e che le aree destinate alla realizzazione di tali impianti possono essere acquisite tramite procedure ablatorie. Le norme transitorie dell’art. 34, comma 3 stabiliscono che “Le domande di concessione per piccole e medie derivazioni, che all’entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti e non ancora pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni della presente legge.”.

Ad avviso della parte ricorrente, non cesserebbe la materia del contendere e non verrebbe meno il suo interesse preciso e concreto, in base a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del presente giudizio di cassazione, alla decisione del ricorso, il quale dovrebbe essere deciso sulla scorta della sopravvenuta norma provinciale, che ammette la trattazione della domanda di derivazione dalla stessa presentata, poichè l’annullamento dell’impugnata declaratoria di inammissibilità costituirebbe il presupposto per poter considerare “pendente” detta domanda.

2. Va evidenziato che, in sede di discussione, anche il difensore della parte controricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

3. Osserva la Corte che nelle more del giudizio dinanzi al TSAP il legislatore della Provincia autonoma di Bolzano è nuovamente intervenuto con L. 26 gennaio 2015, n. 2, entrata in vigore il 18 febbraio 2015, per disciplinare l’attivazione delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica.

Tale normativa, di cui non ha tenuto conto il TSAP, che ha deciso la sentenza impugnata in data 18 giugno 2014, è stata presa in considerazione dalla sentenza di queste Sezioni Unite del 12 aprile 2016, n. 7112.

Con la pronuncia appena indicata – alla quale può farsi integrale richiamo – è stato affermato che, in tema di derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica, la L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10 che considera di pubblica utilità le infrastrutture indispensabili alle medie derivazioni, si applica come ius superveniens nel giudizio di cassazione qualora sia ad esso pertinente, per essere il giudizio stesso relativo al diniego di concessione per mancanza dell’acquisizione bonaria della disponibilità delle aree, titolo richiesto dall’abrogato L.P. n. 7 del 2005, art. 3, comma 5, e successive modifiche; non osta la norma transitoria della L.P. n. 2 del 2015, art. 34 perchè questa, alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere interpretata nel senso dell’applicazione della nuova disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti, ma anche al contenzioso che ne sia derivato.

4. Ritengono queste Sezioni Unite che il richiamato principio di diritto debba essere applicato anche nella specie, vertendosi in tema di domanda di concessione di media potenza nominale (e cioè maggiore di 220 KW e minore di 3.000 KW, e precisamente pari a 2.462,89 KW, come indicato a p. 2 del ricorso), evidenziandosi che entrambe le parti hanno fatto riferimento alla già ricordata sentenza n. 7112 del 2016, invocando l’applicazione del principio con la stessa affermato e sopra riportato.

5. Va, quindi, disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al T.S.A.P. in diversa composizione, perchè esamini l’impugnazione alla luce della disciplina sopravvenuta e, in particolare, valuti la persistenza o meno dell’interesse della ricorrente all’impugnativa del provvedimento (v. T.S.A.P. sentenza 23 aprile 2015, n. 76; Cass., sez. un., 1 dicembre 2016, n. 24596) e provveda, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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