Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20421-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO CRISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 51/2016 della COMM.TRIB.REG. UMBRIA,

depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle entrate notificava a M.M. e ad M.A., avviso di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali, in revoca delle agevolazioni previste della L. n. 162 del 1982, art. 5 e della L. n. 457 del 1978, art. 27, dagli stessi fruite in relazione al contratto in data 21 novembre 2011, registrato il 19 dicembre 2011, di acquisto di un terreno agricolo -su cui in precedenza erano posti fabbricati già demoliti a quella data- incluso in un piano di recupero d’iniziativa privata attuativo del PRG del Comune di Panicale e approvato dal medesimo Comune, ai sensi della legge regionale dell’Umbria n. 11 del 2005. L’avviso era fondato su ciò che nella specie non era stata stipulata la convenzione di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 30, comma 3, richiesta ai sensi della L. n. 168 del 1982, art. 5 per la fruizione delle agevolazioni in parola;

2. l’avviso veniva annullato su ricorso dei contribuenti dalla Ctp di Perugia. La decisione era confermata dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe;

3. l’Agenzia ricorreva per la cassazione di detta sentenza;

4. i contribuenti depositavano controricorso;

5. con atto depositato il 26 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate evidenziava e documentava che in pendenza di giudizio era stato emanato un ulteriore avviso di liquidazione avente ad oggetto il medesimo credito tributario oggetto dell’avviso a base del presente giudizio, che detto secondo avviso di liquidazione era stato impugnato e si era reso definitivo dopo la sentenza della C.T.P. favorevole ad essa Agenzia, che essa Agenzia aveva iscritto a ruolo le somme liquidate, che la conseguente cartella di pagamento era stata oggetto di definizione agevolata con procedura instaurata presso l’Agente della Riscossione. In ragione di ciò dichiarava di non avere interesse a coltivare il presente giudizio “vertendo sulla medesima obbligazione tributaria già integralmente estinta con la rottamazione dei ruoli prevista dal D.L. n. 148 del 2017” e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;

6. con atto in pari data, identica richiesta era formulata dai controricorrenti;

7. in ragione di quanto precede deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46), a spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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