Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1734/2015 proposto da:

Z.T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato LILLO SALVATORE

BRUCCOLERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA UDINE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Piazza Cavour presso al Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMILIANO AITA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri difensore del ricorrente

che chiede l’accoglimento;

udito l’Avvocato Massimiliano Aita difensore del resistente che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il sig. Z.D.T. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, depositata il 20 maggio 2014, che, previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 601 del 2013 del G.d.P. di Udine, ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Provincia di Udine in data 3 settembre 2012; che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale riteneva inapplicabili al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, ed escludeva che la previa comunicazione delle variazioni di punteggio della patente di guida, da parte dell’Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida, costituisse presupposto del provvedimento di revisione della patente; che la Provincia di Udine resiste con controricorso. Considerato che il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce: 1) falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, commi 2, 3 e 6, e si contesta la mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 7; 2) violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 3, e si assume che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell’Anagrafe nazionale, costituisca presupposto indefettibile del provvedimento di revisione della patente; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello affermato che sussiste un onere di contestazione del saldo-punti risultante dall’Anagrafe nazionale; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., con riferimento alla presunzione di conoscenza della decurtazione dei punti-patente; che le doglianze risultano complessivamente infondate; che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015); che deve essere pertanto confermato l’orientamento consolidato di questa Corte che esclude l’applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, dal procedimento di applicazione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 4363 del 2015); che nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2); che il medesimo art. 126 bis, comma 3, prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti; che il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione; che, sulla base della ricostruzione operata, è altresì evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ed in tal senso si è espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. 4^, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013; che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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