Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n.

86, presso l’avv. Scatena Ilaria unitamente all’avv. Claudio

Defilippi che lo rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso; (c.f.: (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova n. 309 Rep.

pubblicato il 12 febbraio 20009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e, in subordine, per l’accoglimento nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10 settembre 2007 P.L. chiedeva alla Corte d’Appello di Torino la condanna al pagamento di Euro 17.600,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Giudice di Pace di La Spezia con atto di citazione del 6-8 giugno del 1998, definito in primo grado con sentenza del 3 marzo 2000 e in appello con sentenza del 7 giugno 2002, contro la quale pendeva ricorso per cassazione.

Con decreto del 14 aprile 2008 la Corte dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente la Corte d’Appello di Roma o, in alternativa, quella di Genova.

Il giudizio veniva riassunto e, con decreto del 12 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Genova condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore del ricorrente.

Contro il decreto ricorre per cassazione P.L. con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il P. si duole dell’esiguità dell’importo liquidato a titolo di equa riparazione calcolata inoltre per il solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo e in misura difforme dagli standards cui si attiene la giurisprudenza della Corte europea.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2 impone di corre lare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716 e successiva giurisprudenza conforme).

Inoltre liquidazione di un’equa riparazione in misura di Euro 1.000,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo corrisponde pienamente ai parametri cui si attiene la giurisprudenza della Corte europea e superano quelli adottati da questa Corte la quale liquida Euro 750,00 per i primi tre anni di eccedenza ed Euro 1000,00 per gli anni successivi.

Fondato è invece, il secondo motivo con il qua. le si lamenta l’erroneità del calcolo della durata ordinaria del processo commisurata immotivatamente a quattro anni per il primo grado, tre per il secondo e due per il giudizio di cassazione, nonchè la mancata considerazione delle frazioni di anno.

Nella specie il processo presupposto ha avuto una durata di nove anni e tre mesi e pertanto, detraendo sei anni, l’eccedenza va calcolala in tre anni e tre mesi con la conseguenza che, ferma restando in mancanza di ricorso incidentale la misura dell’equa riparazione di Euro 1.000,00 per ciascun anno di eccedenza, va riconosciuta al ricorrente a titolo di equa riparazione la maggior somma di Euro 3.250,00.

In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti meglio innanzi precisati e conseguente-mente, il decreto impugnato, ferma ogni altra statuizione, dev’essere cassato con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della maggior somma di Euro 3.250,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali, previa compensazione nella misura della metà in considerazione del limitato accoglimento della domanda, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato limitatamente al mezzo accolto e, pronunziando nel merito, ferma ogni altra statuizione, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di P.L. della somma di Euro 3.250,00 con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali che, previa compensazione nella misura della metà liquida, per la restante metà, in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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