Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), N.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI

CASTEL GIUBILEO 99, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI SALVATORE,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA, D.M.A., C.A., AURORA

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 684/2006 del TRIBUNALE di NOLA, 2^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 7/4/2006, depositata il 11/04/2006, R.G.N.

6564/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Nola in data 7 aprile 2006 ha rigettato l’appello proposto da C.C. e da N.E. avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1610/2004 con la quale gli appellanti sono stati condannati a risarcire ad D.M.A. e ad C.A. i danni dagli stessi subiti in occasione di un sinistro stradale.

Avverso tale pronuncia C.C. ed N.E. hanno proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi e notificando l’atto ad Assitalia Assicurazioni s.p.a., ad D.M.A., ad C.A. e a Meie Aurora Assicurazioni s.p.a..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo i ricorrenti lamentano vizi motivazionali in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro accolta dal giudice di merito e agli elementi probatori ritenuti a tal fine dirimenti. Sostengono che la ritenuta addebitabilità alla sola N. della responsabilità del sinistro in ragione della localizzazione dei danni delle due autovetture è valutazione arbitraria.

1.2 Col secondo mezzo denunciano l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata da essi avanzata a norma dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, evidenziando che il Tribunale di Nola avrebbe omesso qualsivoglia risposta al riguardo.

1.3 Col terzo motivo deducono violazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, per non avere il giudice di merito valutato la condotta di guida tenuta dall’altro conducente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il superamento della presunzione di responsabilità di cui alla disposizione codicistica innanzi menzionata.

2.1 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati per le ragioni che seguono.

E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il profilo della sussistenza, per l’uno o per l’altro conducente, della prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15434). A ciò aggiungasi che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di talchè tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devono, per implicito, ritenersi disattesi. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente mancante il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure difetti una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

2.2 Nella fattispecie il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, rilevando che il punto di impatto tra le due autovetture confermava la versione dei fatti fornita da Meie Aurora s.p.a. ed evidenziando che, ove l’incidente si fosse verificato secondo le modalità descritte dagli appellanti, l’urto avrebbe dovuto interessare altra parte del veicolo della controparte.

Trattasi di motivazione sintetica ma esaustiva e logicamente corretta, a fronte della quale i denunziati vizi di violazione di norme di legge, nonchè gli eccepiti difetti motivazionali appaiono chiaramente finalizzati ad una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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