Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18174 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28607/2014 proposto da:

S.F., e S.L., in proprio e nella qualità

di eredi di S.D. e V.A., domiciliate

elettivamente in Mentana (Roma) via Amendola 5 presso lo studio

dell’avvocato Claudio Urbani che le rappresenta e difende in forza

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini 18, presso lo

studio dell’avvocato Roberto Venettoni, che lo rappresenta e difende

in forza di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2345/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 10/2/2005 V.A., S.L. e S.F., in proprio e quali eredi di S.D., deceduto il (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio il Comune di Monterotondo dinanzi al Tribunale di Tivoli Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, chiedendone la condanna ex art. 2043 c.c. al pagamento in loro favore della somma di Euro 31.459,16, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, per aver indirizzato, con comportamento negligente e superficiale, il telegramma spedito il 23/5/1996 a S.D. a un recapito sbagliato, diverso da quello della sua residenza, per manifestare la volontà di transigere la controversia in corso dinanzi al Tribunale di Roma relativa alla determinazione dell’indennità di esproprio di un terreno sito in località (OMISSIS) di mq.1.430,00.

In data 25/5/1984 il Comune di Monterotondo aveva espropriato il predetto terreno di proprietà di S.D.; nelle more del giudizio di primo grado, il Comune di Monterotondo, recependo la normativa di cui alla L. n. 539 del 1995, con Delib. consiliare 9 maggio 1996, aveva stabilito i valori delle indennità da corrispondere ai proprietari espropriati per la definizione delle controversie; era stato così redatto un elenco di cittadini con la formulazione di una proposta di Lire 76.000 al metro quadro; al S., pur compreso nell’elenco, non era meato consegnato il telegramma inviato dal Comune ad un indirizzo del tutto estraneo; la controversia giudiziale si era conclusa con la condanna del Comune al pagamento di una somma ben inferiore (di Euro 31.453,69) alla proposta transattiva, ossia Euro 24.676,31 contro Euro 56.130,00.

Il Comune di Monterotondo ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della domanda avversaria, eccependo difetto di giurisdizione, prescrizione e intervenuto giudicato esterno.

Il Tribunale di Tivoli -Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto con sentenza del 1/8/2008, disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune convenuto, ha accolto le domande delle tre attrici, condannando il Comune di Monterotondo a pagare in loro favore la somma di Euro 31.450,00, oltre accessori e spese.

2. Il giudizio di appello, instaurato per effetto dell’impugnazione proposta dal Comune, è stato interrotto per effetto del decesso di V.A. e quindi riassunto nei confronti delle altre due appellate, anche in qualità di eredi della predetta.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 7/4/2014, respinte le eccezioni pregiudiziali ed esclusa perchè tardiva la produzione documentale del Comune in ordine alla cessione del terreno con atto del 12/3/2003 e alla contestuale definizione transattiva, ha accolto il gravame e rigettato la domanda delle attrici, a spese compensate per i due gradi del giudizio.

3. Con atto notificato il 24/11/2014 hanno proposto ricorso per cassazione L. e S.F., in proprio e quali eredi di S.D. nonchè di V.A., svolgendo due motivi.

Ha proposto controricorso il Comune di Monterotondo, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Le ricorrenti hanno depositato memoria in data 3/5/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene che non meriti accoglimento la richiesta delle ricorrenti di rinviare la decisione in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rimessale con ordinanza 28078/2018 della Sezione 3 civile, fissata per il 9/4/2019, in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto del dipendente.

Il tema indicato infatti non viene in rilievo agli effetti della decisione della presente controversia.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2043,133,1334,1336 e 1337 c.c., in rapporto agli artt. 3,24,28,97 e 113 Cost., assumono che il comportamento della Pubblica Amministrazione lesivo di più norme di condotta comporta sempre l’ingiustizia del danno e deducono l’illegittimità della restrizione della responsabilità civile della P.A. ai soli casi di esercizio del diritto jure imperii.

2.1. La Corte di appello aveva aderito alle difese del Comune, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva valutato adeguatamente l’esistenza dell’obbligo del Comune di concludere la transazione, in tal modo restringendo indebitamente l’ambito della responsabilità della Pubblica Amministrazione alle attività compiute jure imperii e non tenendo conto del precetto normativo di agire secondo i principi di buon andamento e correttezza.

La responsabilità civile era scaturita in capo all’Ente dagli atti compiuti con cui aveva inteso recepire la normativa di cui alla L. n. 539 del 1995 (Delib. consiglio comunale n. 60 del 1996) e aveva incontrovertibilmente riconosciuto in capo a S.D. il diritto di accettare o meno tale offerta, diritto negatogli dall’imperizia e superficialità con la quale il Comune aveva gestito le trattative.

In ogni caso il telegramma spedito in adempimento alla precedente delibera consiliare costituiva atto idoneo a ingenerare in capo al Comune una responsabilità di carattere precontrattuale.

2.2. Il motivo appare infondato.

Le ricorrenti non censurano la ragione principale opposta dalla Corte territoriale per negare la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione, ossia l’inesistenza di alcun obbligo in capo al Comune di proporre, e tanto meno di concludere, l’accordo transattivo e cercano di spostare il fulcro del ragionamento al momento e agli atti con cui il Comune aveva comunque deciso di formulare una proposta di accordo transattivo al S..

Sennonchè non si scorge come queste attività inerenti ad atti recettizi, mai portate a conoscenza del S. (ed anzi dei suoi eredi, essendo egli deceduto il (OMISSIS), ossia ancor prima del 23/5/1996, data della spedizione del telegramma all’indirizzo errato, e del 27/5/1996, data fissata per l’incontro) e quindi del tutto ignorate potessero radicare legittime aspettative del S. o dei suoi eredi e tantomeno una responsabilità precontrattuale nei loro confronti.

2.3. Per altro verso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (Sez. 1, n. 16196 del 20/06/2018, Rv. 649479 – 02; Sez. 3, n. 22508 del 28/10/2011, Rv. 620410 – 01; Sez. 1, n. 21850 del 17/10/2007, Rv. 599711 01).

Nella fattispecie il pregiudizio lamentato non è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come vero e proprio diritto soggettivo e non piuttosto come interesse legittimo), dal momento che l’interesse del S. o dei suoi eredi a vedersi proporre una soluzione transattiva della controversia in corso aveva natura di mero fatto, non protetta, neppure occasionalmente e di riflesso, dall’ordinamento giuridico.

2.4. Le censure proposte appaiono inoltre ondivaghe, in ragione della mescolanza di una prospettata gestione iure privatorum da parte dell’Ente pubblico con il riferimento alla discrezionalità amministrativa.

D’altra parte, la questione dell’inesistenza dell’obbligo si riverbera sulla dedotta responsabilità aquiliana che, in caso di omissione, non può prescindere dalla sussistenza dell’obbligo di porre in essere l’attività omessa.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.

3.1. Le ricorrenti argomentano in riferimento alla prova del danno da lucro cessante e al danno da perdita di chance, assumendo che l’onere di allegazione delle circostanze fattuali era stato assolto da parte loro, al pari di quello relativo all’entità del danno, mentre il Comune non aveva assolto, per parte sua, all’onere di fornire la prova contraria.

3.2. Le esposte recriminazioni si riferiscono al passaggio motivazionale con cui la Corte laziale affronta il tema della perdita di chance, osservando che alle attrici sarebbe stato necessario dimostrare, sulla base di un giudizio ex ante, le probabilità di successo dell’accordo transattivo meliorativo rispetto all’esito giudiziale della controversia.

Tale argomentazione (che attiene all’oggetto della lesione e non alla sua risarcibilità) non è affatto decisiva: anche considerando la compromissione della possibilità di vedersi sottoposta e di poter accogliere la proposta transattiva in termini di mera perdita di una chance – e non di vero e proprio diritto soggettivo – non mutano i termini fondamentali della questione sopra ricordati, nel senso cioè che l’antigiuridicità del pregiudizio lamentato presupponeva ed esigeva, pur sempre, la sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento e non su di un interesse di mero fatto.

3.3. Il che assorbe l’ulteriore rilievo, comunque implicato dalla decisione impugnata, ossia che le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare non solo che esse, quali eredi del S. avrebbero accettato il favorevole accordo transattivo ma anche che lo avrebbe fatto il Comune di Monterotondo, cosa questa non dimostrata dall’intento manifestato dall’Assessore D., al cui proposito la Corte romana ha sottolineato la mancanza di poteri rappresentativi dell’Ente pubblico.

Per altro verso, le ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio giuridicamente apprezzabile, perchè, avendo proseguito la controversia hanno visto accertato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 26/3/200, passata in giudicato, l’effettivo valore venale del terreno espropriato, anche a prescindere dalla questione della cessione del terreno con atto del 12/3/2003 e definizione transattiva, ritenuta non esaminabile per tardività della produzione documentale dalla sentenza impugnata con statuizione non censurata in questa sede.

4. Il ricorso va quindi rigettato con la condanna alle spese delle ricorrenti nei confronti del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate nella somma di Euro 3.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, oltre al 15% rimborso spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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