Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18173 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18173

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14777-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n.

1440/2016 depositata il 10/06/2016 nella causa tra:

P.A., D.D.C., D’.GI.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– resistente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il

quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari

la giurisdizione del Giudice amministrativo, con i conseguenti

provvedimenti di legge.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.A., D.D.C. e D’.Gi. adivano il Tribunale ordinario di Gela, con ricorso del 16/6/2011, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla mancata tempestiva evasione della domanda presentata all’Inail in data 1/2/2002 per il riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992. Esponevano che avevano prestato pluriennale attività lavorativa presso la ditta Agip Petroli all’interno dell’area gestita dalla (OMISSIS) con esposizione all’amianto protrattasi per oltre 10 anni; che, presentata domanda all’Inail in data 1/2/2002 per il riconoscimento dell’esposizione alla sostanza nociva ed ai relativi benefici, l’Istituto aveva negato tale esposizione con provvedimento in data 21/4/2004, ribadito con un nuovo parere dell’ 11/12/2006; che con sentenza del 4/11/2009 il Tribunale di Gela, cui si erano rivolti con ricorso del 26/10/2004, aveva riconosciuto loro l’esposizione all’amianto ed il beneficio della rivalutazione della contribuzione per esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5 e che, tuttavia, il ritardo nell’accertamento dell’esposizione all’amianto li aveva costretti a prolungare per anni il rapporto di lavoro all’interno della raffineria con pregiudizio alla loro aspirazione di poter adire in quiescenza anticipata.

2. Con sentenza de3/10/2012 n 478 il Tribunale di Gela ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione ritenendo appartenere la controversia al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 1).

3. Il TAR Sicilia, successivamente adito dai tre ricorrenti, con ordinanza del 28 gennaio -7 aprile 2016 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario avuto riguardo al petitum sostanziale ed all’intrinseca natura della posizione dedotta e sottolineando che era prospettato un danno non patrimoniale per il ritardo (non già provvedimentale) nel conseguimento del bene della vita, costituito dai benefici derivanti dall’esposizione all’amianto, disconosciuto in sede endoprocedimentale dall’Inail.

Si configurava, pertanto, una posizione di diritto soggettivo riguardante l’applicazione di norme di previdenza obbligatoria, come tali deferite al giudice ordinario.

Richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione a norma dell’art. 380-ter c.p.c., questi ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel procedimento si è costituito l’Inail.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Questa Corte ha affermato più volte che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata (cfr Cass. 17461/2006, SSUU n 8374/2006,). Nella fattispecie in esame i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Inail al risarcimento del danno per il ritardo con cui è stata evasa la domanda presentata all’Istituto ai sensi della L n 257/1992. Non deducono la violazione del loro diritto soggettivo al riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto per aver lavorato per oltre dieci anni presso la (OMISSIS), ma il ritardo con cui l’ente previdenziale ha evaso la domanda. I ricorrenti del resto hanno ottenuto con la sentenza del Tribunale di Gela n 434/2009 il riconoscimento alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13 per l’esposizione all’amianto e nel successivo giudizio, davanti allo stesso Tribunale, hanno chiesto, invece, di accertare che ” hanno subito dall’Inail un danno non patrimoniale grave ed ingiusto a causa della mancata immediata evasione della domanda presentata all’Inail ai sensi della L. n. 257 del 1992″ e di “condannare per l’effetto l’Inail al risarcimento del danno non patrimoniale.. pari ad Euro 1.600,00 per ogni mese di ritardo nella concessione del beneficio..”: essi lamentano,infatti, che il ritardo ha costretto loro a prolungare per anni il rapporto di lavoro con lesione di loro diritti fondamentali.

Tale fattispecie è chiaramente prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 1), con la conseguenza che la sua cognizione è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (arg. a contrario anche dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 14501/2013, con la quale è stato affermato che la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adozione del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal titolare dello status di rifugiato, proposta in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 7, comma 1, lett. C), che ha inserito nella L. n. 241 del 1990, art. 2 bis, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario; nonchè tra le ultime, ordinanza n. 20902/2011, sent. n. 11229/2014 e n. 22612/201.

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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