Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18173 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 236/2014 proposto da:

C.L. E B. SNC, in persona dei soci e legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

FRIGOTTO giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VERONELLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo

studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, rappresentato e difeso

dagli avvocati ATTILIO GASTALDELLO, PASQUALE RUSSO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2013 del TRIBUNALE di VERONA del

23/04/2013, depositata il 26/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1027 del 2013 (depositata il 26 aprile 2013) il Tribunale di Verona respingeva l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 47/2010 emessa dal Comune di Veronella e proposta da C.L. e B. s.n.c., per la violazione in data 14.1.2010 del D.Lgs. n. 36 del 2005, art. 5, in relazione all’art. 10, comma 3 del Reg.CE 1774/2002 per le attività di manipolazione e magazzinaggio di materiali di categoria tre senza il riconoscimento degli impianti.

L’originaria opponente ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della predetta sentenza, articolato su due motivi.

L’intimato Comune ha resistito con controricorso.

Fissata udienza camerale al 15 marzo 2016, in data 29 febbraio 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla società ricorrente e dal suo difensore, che non risulta comunicato al contro ricorrente, nè l’Amministrazione intimata ha manifestato alcuna adesione.

A mente dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. Inoltre, l’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Non essendo state rispettate le prescrizioni della menzionata norma, non può essere dichiarata l’estinzione del processo, ma poichè è indicativo del venire meno di ogni interesse alla decisione, salva la manifestazione di volontà di segno contrario della controparte, ne comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (ex plurimis e da ultimo, Cass. n. 2259 del 2013).

La pronuncia sulle spese processuali segue il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente Comune che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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