Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18173 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 05/08/2010), n.18173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL PINO DI LENNE S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico legale rappresentante Sig.RA P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELMONTE GUIDO con studio in

80135 NAPOLI, SALITA PONTECORVO 86 giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALAGIANO (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 19310-2006 proposto da:

COMUNE DI PALAGIANO in persona del Sindaco p.t. Dott. R.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo

studio dell’avvocato SAVINI SANTA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RELLEVA PIERO GIUSEPPE giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

IL PINO DI LENNE S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico legale rappresentante Sig.RA P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELMONTE GUIDO con studio in

80135 NAPOLI, SALITA PONTECORVO 86 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 25/2/2005, depositata il 3

2/04/2005, R.G.N. 14 8/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato PIERO GIUSEPPE RELLEVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Passata in giudicato la sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 11 giugno 1992 che, pronunziando sulla domanda proposta da Il Pino di Lenne s.p.a. al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti per effetto dell’illegittimo comportamento del Comune di Palagiano, aveva riconosciuto alla società attrice i danni derivati dall’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori intrapresi dalla società per la costruzione di un campeggio e di demolizione delle opere realizzate (ordinanza annullata dal giudice amministrativo), il Tribunale di Taranto, con sentenza del 14 febbraio 2000, condannava l’ente territoriale al pagamento in favore della curatela della società, fallita nelle more, le somme indicate e le spese di lite.

Proposto gravame principale dal Comune e incidentale dal Fallimento di Il Pino di Lenne s.p.a., la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 12 aprile 2005, ha così provveduto: in parziale accoglimento dell’appello del Comune di Palagiano, ha condannato l’ente a pagare alla curatela del fallimento di Il Pino di Lenne s.p.a. la somma di Euro 2.479,00, per danni derivati dalla demolizione delle opere, e quella di Euro 288.503,00 per i rimanenti danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Il Pino di Lenne s.p.a. articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Palagiano che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad altrettanti motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Il Pino di Lenne s.p.a. e dal Comune di Palagiano avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo la ricorrente società denuncia violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., nonchè mancanza o insufficienza di motivazione per avere la Corte d’appello di Lecce statuito sulla voce di danno concernente l’interruzione dell’attività di cantiere a seguito dell’ordinanza di sospensione dei lavori, benchè il Comune di Palagiano non avesse specificamente impugnato tale capo della sentenza, così facendo malgoverno dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di specificità dei motivi di gravame. Deduce segnatamente che il giudice a quo per motivare il suo intervento sulla somma liquidata a titolo di pregiudizio da fermo di cantiere, quantificato in L. 187.500.000, aveva apoditticamente affermato di essere stato investito dell’esame di tutte le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1223 e 2909 cod. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento al rigetto dell’appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione delle opere nel biennio 1981-1983. Sostiene che il giudice di merito aveva erroneamente letto la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Lecce n. 319/1992, confermata dal Supremo Collegio e quindi passata in giudicato, avendo ritenuto che la stessa avesse totalmente escluso i danni collegati all’impossibilità di esercitare l’attività di campeggio a seguito dell’ordinanza sindacale poi annullata dal TAR, dal novero dei pregiudizi risarcibili, laddove l’esclusione si riferiva ai soli danni cagionati dal mancato esercizio dell’attività per gli anni successivi al 1983.

2.1 Col primo motivo di ricorso incidentale il ricorrente denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, con riferimento alla condanna del Comune di Palagiano a rifondere alla controparte i danni derivati dalla demolizione delle opere oggetto delle ordinanze sindacali, laddove in realtà queste non erano mai state demolite come inconfutabilmente dimostrato dalla documentazione in atti.

2.2 Col secondo mezzo lamenta mancanza di motivazione con riferimento alla sua condanna al pagamento della somma di Euro 288.503,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenza del costo di realizzazione delle opere assentite tra la data dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e la data di pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo. Segnatamente il giudice di merito avrebbe completamente ignorato i diversi criteri di quantificazione adottati dal consulente di parte.

3. I due motivi del ricorso principale, che si prestano a essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati, per quanto subito si dirà, dal medesimo vizio, sono inammissibili per le ragioni che seguono.

A norma dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Scrutinando l’esatta portata di tale requisito, applicabile anche al ricorso incidentale (art. 371 cod. proc. civ., comma 3), questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in base ad esso, il ricorso deve contenere tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere una completa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta (confr. Cass. civ. 19 aprile 2004, n. 7392; Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 76).

La sola lettura del ricorso deve insomma consentire una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, di talchè è inammissibile il ricorso in cui non vengano adeguatamente riportate nè la ratio decidendi della pronuncia del giudice, nè le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito.

4 Nella fattispecie la ricorrente principale neppure ha illustrato l’esatto contenuto decisorio della sentenza del Tribunale di Taranto in data 10 gennaio-14 febbraio 2000, illustrazione che era invece condizione imprescindibile per la comprensione delle censure svolte in sede di gravame e, conseguentemente, dell’oggetto dei motivi di ricorso. A ciò aggiungasi che Il Pino di Lenne s.p.a., dolendosi, nel primo mezzo, che la Corte d’appello sia intervenuta, riducendola, sulla somma liquidata in favore della società e a carico del Comune, senza che quest’ultimo, appellante principale, avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo ai danni per interruzione dell’attività di cantiere, avrebbe dovuto altresì riprodurre la parte essenziale dei motivi di gravame dei quali la Curia territoriale avrebbe, in tesi, fatto malgoverno, al fine di consentire al collegio di apprezzare il fondamento delle critiche. E parimenti, lamentando nel secondo motivo, il travisamento del contenuto della sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 11 giugno 1992, confermata dalla Suprema Corte con pronuncia del 20 dicembre 1995, doveva riportarne l’esatto tenore.

5. Macroscopicamente privi di autosufficienza sono altresì i due motivi del ricorso incidentale.

Valga in proposito considerare che nel primo il Comune di Palagiano, dolendosi della condanna al pagamento della somma di euro 2.479,00 per danni derivati dalla demolizione delle opere, trascrive il contenuto di una nota della Polizia Municipale dalla quale risulterebbe che siffatta demolizione, in realtà, non era mai avvenuta. Ma di tale nota è impossibile effettuare la preliminare verifica di decisività, posto che in essa si fa riferimento a ordinanze sindacali e a sentenze del Pretore di Taranto (n. 1169/87), della Corte d’appello di Lecce (n. 292/89) e della Corte di cassazione (n. 2496/89) il cui contenuto resta affatto sconosciuto.

Quanto poi al secondo mezzo, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, qualora con il ricorso per Cassazione la parte si dolga, come nella fattispecie, della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d’ufficio, non può limitarsi a lamentare genericamente l’inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio di questo, ha l’onere di indicare specificamente quali siano lei circostanze e gli elementi rispetto ai quali essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente valutate. In tale prospettiva è stato anzi segnatamente precisato che neppure basta fare riferimento, senza alcuna specifica indicazione, al contenuto di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice a quo: e invero, la pura e semplice contrapposizione alle conclusioni dell’esperto delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte non serve, di per sè, a evidenziare un errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi – ma solo la diversità dei giudizi formulati dai tecnici Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7078).

In definitiva, l’inemendabile carenza espositiva e del ricorso principale e di quello incidentale, ne impone il rigetto.

L’esito complessivo del giudizio, consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Il Pino di Lenne s.p.a. e dal Comune di Palagiano avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo la ricorrente società denuncia violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., nonchè mancanza o insufficienza di motivazione per avere la Corte d’appello di Lecce statuito sulla voce di danno concernente l’interruzione dell’attività di cantiere a seguito dell’ordinanza di sospensione dei lavori, benchè il Comune di Palagiano non avesse specificamente impugnato tale capo della sentenza, così facendo malgoverno dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di specificità dei motivi di gravame. Deduce segnatamente che il giudice a quo per motivare il suo intervento sulla somma liquidata a titolo di pregiudizio da fermo di cantiere, quantificato in L. 187.500.000, aveva apoditticamente affermato di essere stato investito dell’esame di tutte le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1223 e 2909 cod. civ., nonchè vizi motivazionali con riferimento al rigetto dell’appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione delle opere nel biennio 1981-1983. Sostiene che il giudice di merito aveva erroneamente letto la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Lecce n. 319/1992, confermata dal Supremo Collegio e quindi passata in giudicato, avendo ritenuto che la stessa avesse totalmente escluso i danni collegati all’impossibilità di esercitare l’attività di campeggio a seguito dell’ordinanza sindacale poi annullata dal TAR, dal novero dei pregiudizi risarcibili, laddove l’esclusione si riferiva ai soli danni cagionati dal mancato esercizio dell’attività per gli anni successivi al 1983.

2.1 Col primo motivo di ricorso incidentale il ricorrente denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, con riferimento alla condanna del Comune di Palagiano a rifondere alla controparte i danni derivati dalla demolizione delle opere oggetto delle ordinanze sindacali, laddove in realtà queste non erano mai state demolite come inconfutabilmente dimostrato dalla documentazione in atti.

2.2 Col secondo mezzo lamenta mancanza di motivazione con riferimento alla sua condanna al pagamento della somma di Euro 288.503,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenza del costo di realizzazione delle opere assentite tra la data dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e la data di pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo. Segnatamente il giudice di merito avrebbe completamente ignorato i diversi criteri di quantificazione adottati dal consulente di parte.

3. I due motivi del ricorso principale, che si prestano a essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati, per quanto subito si dirà, dal medesimo vizio, sono inammissibili per le ragioni che seguono.

A norma dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

Scrutinando l’esatta portata di tale requisito, applicabile anche al ricorso incidentale (art. 371 cod. proc. civ., comma 3), questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in base ad esso, il ricorso deve contenere tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere una completa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta (confr. Cass. civ. 19 aprile 2004, n. 7392; Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 76).

La sola lettura del ricorso deve insomma consentire una sufficiente conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, di talchè è inammissibile il ricorso in cui non vengano adeguatamente riportate nè la ratio decidendi della pronuncia del giudice, nè le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito.

4 Nella fattispecie la ricorrente principale neppure ha illustrato l’esatto contenuto decisorio della sentenza del Tribunale di Taranto in data 10 gennaio-14 febbraio 2000, illustrazione che era invece condizione imprescindibile per la comprensione delle censure svolte in sede di gravame e, conseguentemente, dell’oggetto dei motivi di ricorso. A ciò aggiungasi che Il Pino di Lenne s.p.a., dolendosi, nel primo mezzo, che la Corte d’appello sia intervenuta, riducendola, sulla somma liquidata in favore della società e a carico del Comune, senza che quest’ultimo, appellante principale, avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo ai danni per interruzione dell’attività di cantiere, avrebbe dovuto altresì riprodurre la parte essenziale dei motivi di gravame dei quali la Curia territoriale avrebbe, in tesi, fatto malgoverno, al fine di consentire al collegio di apprezzare il fondamento delle critiche. E parimenti, lamentando nel secondo motivo, il travisamento del contenuto della sentenza della Corte d’appello di Lecce in data 11 giugno 1992, confermata dalla Suprema Corte con pronuncia del 20 dicembre 1995, doveva riportarne l’esatto tenore.

5. Macroscopicamente privi di autosufficienza sono altresì i due motivi del ricorso incidentale.

Valga in proposito considerare che nel primo il Comune di Palagiano, dolendosi della condanna al pagamento della somma di euro 2.479,00 per danni derivati dalla demolizione delle opere, trascrive il contenuto di una nota della Polizia Municipale dalla quale risulterebbe che siffatta demolizione, in realtà, non era mai avvenuta. Ma di tale nota è impossibile effettuare la preliminare verifica di decisività, posto che in essa si fa riferimento a ordinanze sindacali e a sentenze del Pretore di Taranto (n. 1169/87), della Corte d’appello di Lecce (n. 292/89) e della Corte di cassazione (n. 2496/89) il cui contenuto resta affatto sconosciuto.

Quanto poi al secondo mezzo, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, qualora con il ricorso per Cassazione la parte si dolga, come nella fattispecie, della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d’ufficio, non può limitarsi a lamentare genericamente l’inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio di questo, ha l’onere di indicare specificamente quali siano lei circostanze e gli elementi rispetto ai quali essa invoca il controllo di logicità, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente o erroneamente valutate. In tale prospettiva è stato anzi segnatamente precisato che neppure basta fare riferimento, senza alcuna specifica indicazione, al contenuto di una relazione tecnica di parte, come documento non considerato dal giudice a quo: e invero, la pura e semplice contrapposizione alle conclusioni dell’esperto delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte non serve, di per sè, a evidenziare un errore delle prime – con conseguente insufficienze della motivazione della sentenza che ad esse si sia limitata a riferirsi – ma solo la diversità dei giudizi formulati dai tecnici Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7078).

In definitiva, l’inemendabile carenza espositiva e del ricorso principale e di quello incidentale, ne impone il rigetto.

L’esito complessivo del giudizio, consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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