Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18173 del 01/09/2020
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 01/09/2020), n.18173
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28350-2014 proposto da:
ASSICURAZIONI A. DI S.A. & C. S.N.C., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUIGI MALANDRINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE E.N. A.S.A.R.C.O., – Ente Nazionale Assistenza Agenti e
Rappresentanti di Commercio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10303/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/11/2013 R.G.N. 4537/2007.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2013, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Assicurazioni A. snc di S.A. & C., svolgente attività di agente di assicurazione, nei confronti della Fondazione Enasarco – Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio – che aveva ingiunto il pagamento di contributi previdenziali relativi a subagenti per il periodo dal 1998 al 2003;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi, cui ha resistito la Fondazione ENASARCO con controricorso; la società ha anche comunicato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. i motivi di ricorso, con il quali si contesta l’assoggettamento – ritenuto dalla Corte territoriale – alla contribuzione ENASARCO per i sub agenti di assicurazione, possono essere cosi riassunti:
1.1. con il primo, la società deduce violazione dell’art. 1753 c.c., per non aver considerato la Corte di Appello che l’eventuale norma che disponesse l’obbligo contributivo individuato dall’ENASARCO sarebbe derogata dall’uso secondo il quale i subagenti di assicurazione non sono mai stati considerati soggetti passivi di tale obbligo;
1.2. con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. perchè la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui nella nozione di agente rientrerebbe tanto l’agente di assicurazione quanto il subagente di assicurazione, confliggerebbe con una corretta interpretazione della disposizione citata sul piano letterale, storico, logico e sistematico;
1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 343 codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) per avere la Corte territoriale negato la natura interpretativa di detta norma che esclude dal regime previdenziale ENASARCO i subagenti di assicurazione;
2. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da accogliere, per le ragioni esposte da questa Corte con le sentenze, tra le altre, nn. 4296, 8720, 9220, 9299, 9480 e 9481 del 2016, tutte rese all’esito della medesima udienza pubblica, che hanno sancito i seguenti principi di diritto:
2.1. “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicchè, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; nè tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”;
2.2. “il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6, che ha affermato la non assoggettabilità all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, non ha natura interpretativa ad effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di un’esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore”;
3. non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale principi, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2006 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro nei confronti della società in epigrafe e conseguente revoca del medesimo;
la natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito e l’assenza, sino all’anno 2016, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 708/2006 emesso dal Tribunale di Roma – sezione lavoro e lo revoca; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020