Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18172 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 24/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18172

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14533-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA –

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI, con ordinanza n. 96/2016 depositata il

25/05/2016 nella causa tra:

T.M.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Ufficio dell’Avvocatura

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO e ANTONELLA PATTERI;

– resistente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale

chiede accogliersi il proposto regolamento di giurisdizione, ed

affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/5/2016 la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 59 ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. nel procedimento introdotto con ricorso proposto da T.M. contro l’Inps e rimesso alla Corte dei Conti dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/2/2013.

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il T., erede della madre C.F. deceduta il (OMISSIS), riferiva che aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento dell’Inps per Euro 11.335,45, dovuti a titoli di ratei di pensione riscossi fino al 30 aprile 2000, dopo la morte della madre; che da documentazione acquisita dal Banco di Sicilia risultava accertato l’avvenuto rimborso dei ratei non spettanti con due vaglia dell’8/3/2001 e che, pertanto, aveva chiesto accertarsi che nulla era da lui dovuto con condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio l’Inps aveva dato atto dell’avvenuta revoca dell’ingiunzione di pagamento con provvedimento del 25/1/2016 e aveva concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

3. Con l’ordinanza qui esaminata la Corte dei Conti sottolinea che l’oggetto della domanda del T. era estraneo al rapporto pensionistico atteso che con essa il ricorrente mirava ad opporsi ad una pretesa restitutoria dell’ente previdenziale basata, in buona sostanza, sull’asserito fatto secondo cui il ricorrente si sarebbe appropriato dei ratei di pensione relativi ad un periodo successivo al decesso della pensionata con la conseguenza che sussisteva la giurisdizione del G.O.

Si è costituito l’Inps chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. In tal senso ha concluso anche la Procura Generale di questa Corte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (tra altre, Cass. Sez. U. n 7755/2017; n. 11849/2016; n 4853/2013; n 5927/2011; n 12722/2005).

In sostanza la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti(cfr Cass SU n 7755/2017).

Risulta, invece, evidente che, nella fattispecie in esame non si verte in tema di determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico, ma soltanto di controversia sull’obbligo di restituzione dei ratei del trattamento pensionistico riguardanti periodi successivi alla morte della pensionata e ritenuti indebitamente riscossi dal figlio di questa e, peraltro, nella specie già restituiti.

La controversia attiene, pertanto, alla sola fondatezza dell’azione proposta da INPDAP avente ad oggetto i ratei pensionistici corrisposti dopo la morte della pensionata con accredito sul conto corrente della medesima, mentre nessuna questione vi è circa la determinazione dell’esatto ammontare del trattamento pensionistico erogato, nè sull’entità dell’importo da restituire.

Non sussistono, pertanto, ragioni per assegnare alla cognizione della Corte dei Conti la controversia in questione spettante alla cognizione del giudice ordinario (Cfr per un’analoga fattispecie SU n 22381/2011).

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Tribunale di Palermo innanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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