Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18172 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28708/2013 proposto da:

R.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

– resistente –

avverso l’ordinanza n R.G. 20447/12 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2013 il Tribunale di Brescia dichiarava estinto il giudizio D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, promosso dall’avv. R.S. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad esso spettante per l’attività defensionale espletata, in qualità di difensore d’ufficio, nei confronti di C.J., imputato in un procedimento penale, per non essere stato il giudizio di rinvio tempestivamente riassunto anche nei confronti di parte ritenuta litisconsorte necessaria, quale il Ministero della Giustizia.

Avverso la richiamata ordinanza di estinzione il medesimo avv. R. ha presentato ricorso in cassazione, affidato a due motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 102, 307, 305, 392 e 393 c.p.c., in combinato disposto, nonchè violazione dell’art. 392.

Con il secondo motivo ha prospettato la nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con la prima censura dedotta il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 102, 307, 305, 392 e 393 c.p.c.: nonchè altra violazione dell’art. 392 c.p.c., per avere il giudice adito erroneamente ritenuto che la pronuncia di rinvio resa dalla Suprema Corte contenesse un ordine di integrazione del contraddittorio che il ricorrente avrebbe dovuto adempiere nel rispetto del termine di riassunzione ex art. 392. Di converso, il ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11754 del 2012, si sia limitata ad individuare nel Ministero della Giustizia la parte necessaria nei giudizi di opposizione D.P.R. n. 115 del 2000, ex art. 170, riscontrando il difetto di integrità del contraddittorio e rinviando al Tribunale di Brescia al fine di adottare le misure necessarie ad ovviare alla carenza di contraddittorio, tempestivamente adempiute dal ricorrente, attraverso apposita notifica a seguito della rimessione in termini concessa dal giudice adito.

La censura parrebbe meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie, a seguito della sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte, il R., nel termine bimestrale di cui all’art. 392 c.p.c., ha provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al medesimo organo giudiziario in diversa composizione, notificando l’atto di citazione alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per poi chiedere, in sede di prima comparizione, la rimessione in termini al fine di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, concessa dal giudice e rispettata dal notificante. Ciononostante il Tribunale concludeva per l’estinzione del giudizio ritenendo che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero avrebbe dovuto essere adempiuta contestualmente alla riassunzione del giudizio e nel rispetto del relativo termine, in ottemperanza alla pronuncia di rinvio.

Al riguardo occorre osservare che, avendo il ricorrente operato nel rispetto dei termini occorsi, tanto in riferimento al termine di riassunzione della causa quanto in relazione al termine concesso dal giudice del rinvio per l’integrazione del contraddittorio, deve ritenersi che non gli sia imputabile alcuna mancanza, per aver rispettato quanto statuito al riguardo da questa Suprema Corte, per la quale, se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l’estinzione del processo (19 marzo 2012 n. 4370).

Tanto chiarito, occorre aggiungere che con la pronuncia di rinvio la Corte di Cassazione non ha disposto un ordine di integrazione del contraddittorio direttamente a carico della parte, ma ha operato una ricognizione della legittimità del provvedimento impugnato, ravvisando la violazione delle norme regolanti il litisconsorzio necessario, che ha portato all’annullamento della pronuncia con rinvio della causa al giudice dell’opposizione affinchè in quella sede venissero adottate le misure necessarie a superare la suddetta violazione, prescrivendo che qualora il giudizio fosse proseguito sarebbe stata necessaria, per la sua legittimità, la partecipazione del Ministero. Pertanto, non può derivarsi alcun onere di integrazione a carico della parte in forza della pronuncia di cassazione che rimette la questione alla sede più opportuna, con conseguente onere del giudice di sollevare la questione d’ufficio, assegnando alla parte un apposito termine che, nel caso in esame, è stato ampiamente rispettato.

Difatti, nella specie, il giudizio è stato riassunto nei confronti della procura generale, litisconsorte necessaria, in quanto parte del giudizio penale presupposto e presente nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e successivamente si è provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, tempestivamente eseguita, circostanza che preclude la declaratoria di estinzione del giudizio, in ossequio ai principi sopra esposti.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, dolendosi della nullità del provvedimento impugnato per aver il giudice disposto l’estinzione del giudizio in assenza del presupposto richiesto dalla legge, rappresentato dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. La doglianza rimane assorbita dall’accoglimento del precedente motivo di impugnazione.

In definitiva, si ritengono sussistenti le condizioni per procedere con rito camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza del ricorso.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 18853 del 2014), ragione per la quale l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA